TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2022-11-18, n. 202215299

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2022-11-18, n. 202215299
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202215299
Data del deposito : 18 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/11/2022

N. 15299/2022 REG.PROV.COLL.

N. 13340/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13340 del 2014, proposto da
G M, rappresentato e difeso dall'avvocato L P, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie, 114;



contro

Banca D'Italia, in persona del Governatore legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati P C, G L, con domicilio in Roma, via Nazionale, 91;



per l’accertamento

della natura di " fringe benefit " e conseguentemente retributiva dell'alloggio sito in Roma, via Lorenzo il Magnifico n. 114, concesso in locazione al ricorrente dalla Banca D'Italia.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Banca D'Italia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 14 ottobre 2022 il dott. S G C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Il ricorrente è dipendente della Banca d’Italia in forza presso l’Amministrazione centrale con sede in Roma, inquadrato nella carriera operativa con il grado di Coadiutore nel Ruolo Unificato del CCNL Banca D’Italia.

In tale qualità, espone di aver preso parte alla procedura – indetta dall’Istituto con comunicazione del 18.11.2004 – di assegnazione di immobili abitativi di proprietà della stessa Banca (domanda del 14.12.2004).

Specifica che la procedura era rivolta a “ dipendenti della banca in attività di servizio (anche se a contratto) che prestino stabilmente la loro opera presso le strutture organizzative dell'amministrazione centrale o presso le filiali di Roma ovvero che siano trasferiti in via definitiva con esplicito provvedimento dell'Istituto ”.

Precisa che il regolamento per l’assegnazione degli alloggi (03.06.2004), prevedeva che: " i dipendenti in servizio possono richiedere soltanto alloggi che siano ubicati nella città ove essi prestino stabilmente la loro opera ovvero vi siano stati trasferiti con provvedimento dell'Istituto ".

Conseguito l’alloggio nel 2005 (immobile sito in Roma alla Via Lorenzo il Magnifico), sottoscriveva il contratto di locazione ad uso abitativo in data 01.04.2005, per importo annuo concordato in euro 7.896,00 – pari a rate mensili di euro 658,00 - con durata di anni 4 (inizio 01.04.2005 e termine il 31.03.2009), rinnovabile per un periodo di anni quattro in assenza di esercizio – da parte del locatore – della facoltà di diniego di rinnovo ai sensi e con le forme di cui all’art. 3 della l. n. 431/1998.

La Banca inviava al ricorrente disdetta del contratto in data 27.07.2012, contestata dal ricorrente con raccomandata AR del 21.01.2013, nella quale rappresentava che l’attribuzione al dipendente dell’alloggio costituiva una componente della retribuzione in quanto connessa al rapporto di lavoro ed alla posizione lavorativa dello stesso assegnatario.

All’esito di ulteriore corrispondenza intercorsa tra le parti, l’assegnatario odierno ricorrente adiva il Tribunale Ordinario di Roma (nr. RG 29912/13) per “ i) sentir dichiarare la natura di fringe benefit dell'alloggio concessogli dalla Banca d'Italia, la natura retributiva del godimento dell'alloggio e la conseguente computabilità ai fini del calcolo del TFR; ii) veder condannare la convenuta al pagamento di un'indennità mensile compensativa o sostitutiva del valore equivalente al canone di locazione mensile di euro 736,13 e, a decorrere dal maggio 2013, pari al controvalore dell'indennità di occupazione di euro 744,96 mensili, ovvero all'importo ritenuto di giustizia; iii) veder condannare la convenuta al pagamento delle spese di trasloco, dell'agenzia per il reperimento di un nuovo alloggio in locazione e del valore degli arredi acquistati su misura per l'alloggio, da quantificarsi in corso di causa mediante CTU ”.

Il Tribunale dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo con sentenza n. 3149 del 20.03.2014.

L’odierno ricorrente ha quindi riproposto il giudizio nella odierna sede, ma non già in applicazione dell’art. 11 del c.p.a., bensì in via autonoma, essendosi nel frattempo verificati fatti sopravvenuti che, nelle more, hanno mutato la fattispecie controversa.

Riferisce, in tal senso, che Banca d’Italia, nell’esecuzione del contratto di locazione, continuava, dopo la disdetta, a trattenere mensilmente dalle competenze del sig. Maddaloni le somme corrispondenti al canone di locazione e degli oneri accessori.

Inoltre, l’Istituto procedeva al rinnovo del contratto di locazione per ulteriori quattro anni, giusta registrazione effettuata in data 18.11.2013, contraddittoriamente richiedendo, in data 20.11.2013, che fosse notificata al Sig. Maddaloni l'intimazione di sfratto, che non iscriveva al ruolo generale del Tribunale competente.

Con decorrenza 01.01.2014, la Banca d'Italia trasferiva la proprietà dell'immobile locato alla società SIDIEF S.p.a., di cui detiene la totalità delle partecipazioni e, suo tramite, il controllo dell'immobile, provvedendo alla comunicazione di tale operazione in data 29.11.2013.

Il Sig. Maddaloni veniva a conoscenza della registrazione del contratto di locazione solo in data 11.2.2014, con fattura emessa dalla società SIDIEF, per l'addebito pro quota della relativa imposta.

Secondo il ricorrente, quindi, la resistente avrebbe convenuto sulla spettanza dell’alloggio all’assegnatario, non potendosi configurare più alcuna fattispecie di occupazione senza titolo.

Cionondimeno, il ricorrente si duole che Banca d’Italia non abbia proceduto all’inquadramento dell’alloggio nella categoria dei “fringe benefit”, da ciò derivando per il ricorrente stesso conseguenze pregiudizievoli a livello economico sulle quali si diffonde.

A tal fine chiede che questo TAR, nell’esercizio della sua giurisdizione esclusiva in materia di pubblico impiego non contrattualizzato, proceda all’accertamento ed alla declaratoria di “fringe benefit” dell’alloggio meglio identificato in atti, per articolate ragioni in diritto.

Deduce che la natura di “fringe benefit” della locazione discenderebbe dalla circostanza che il ricorrente stesso, a fronte del pagamento all’Istituto di un canone notevolmente inferiore a quello di mercato, può usufruire dell’immobile oggetto di contratto; tale condizione è intimamente connessa alla posizione lavorativa del ricorrente, come confermerebbe la disciplina regolamentare speciale in vigore (tra cui il presupposto che gli appartamenti possono essere richiesti da dipendenti in servizio nella città dove hanno l’effettiva residenza; che l’assegnazione avviene su punteggi alcuni legali alla sfera familiare del dipendente, altri in base alla posizione lavorativa, come l’anzianità di servizio, il trasferimento d’ufficio, la riassegnazione dell’alloggio dopo un periodo di aspettativa per assunzioni di impiego all’estero); nel contratto di affitto è stato pattuito che: " il conduttore dichiara che

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