TAR Potenza, sez. I, sentenza 2023-05-20, n. 202300320

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Potenza, sez. I, sentenza 2023-05-20, n. 202300320
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
Numero : 202300320
Data del deposito : 20 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/05/2023

N. 00320/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00007/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti V B, PEC studiolegalebarbuzzi@pec.it, e S B, PEC simona.benedetto@cert.ordineavvocatipotenza.it, domiciliato ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;



contro

Comune di Forenza, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. M R, pec avvmarioromanelli@pec.giuffre.it, domiciliato ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;



per l'annullamento:

-della nota/pec del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Forenza prot. n. 6225 dell’11.10.2022, di rigetto dell’ulteriore istanza di sanatoria del sig. -OMISSIS- del 28/30.9.2022 e di “conferma in toto” dell’efficacia dell’Ordinanza di demolizione n. 1 del 18.7.2022;

-della predetta Ordinanza di demolizione n. 1 del 18.7.2022;

nonché per la condanna

del Comune di Forenza al risarcimento dei danni “che dovranno essere quantificati dal Giudice Amministrativo in via equitativa, tenendo conto del valore delle opere per le quali è stata richiesta la sanatoria”;

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Forenza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2023 il Cons. P M e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Poiché l’Ufficio regionale Difesa del Suolo di Melfi con nota del 10/21.1.2013 aveva inibito al sig. -OMISSIS- l’uso dell’immobile, sito in Forenza tra -OMISSIS-, invitandolo a presentare un “progetto strutturale di sanatoria”, con Ordinanza n. 1 del 29.1.2013 il Sindaco di Forenza intimava al sig. -OMISSIS- di “procedere all’esecuzione dei lavori di delimitazione dell’area a valle del” predetto immobile “con una recinzione, posta a 2 m. di distanza” e di “non utilizzare i locali ricadenti nel predetto fabbricato”.

Successivamente, in data 20.2.2013, il sig. -OMISSIS- chiedeva il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, ma tale procedimento si interrompeva, perché il -OMISSIS- era stato rinviato a giudizio per i seguenti reati: 1) art. 44, comma 1, lett. b), DPR n. 380/2001, perché aveva costruito abusivamente un soppalco di 10,48 mq.; 2) art. 94 DPR n. 380/2001, perché non aveva realizzato le opere di salvaguardia per la pubblica e privata incolumità, prescritte dall’Ufficio regionale Difesa del Suolo di Melfi; 3) art. 633 C.P., perché il suddetto fabbricato occupava per una parte il demanio comunale e per un’altra parte un’area privata, per il 50% di proprietà di altre persone.

Con Sentenza n. 680 del 3.4.2017 il Tribunale di Potenza ha assolto il sig. -OMISSIS-, in quanto: 1) poiché l’immobile in discorso ed anche il soppalco era stati costruiti in un’epoca anteriore al 1984, prima del suo acquisto da parte del -OMISSIS- nel 2009, “la vicenda andrà risolta nelle competenti sedi”; 2) il fabbricato era “suscettibile certamente di adeguamento sismico, ma assolutamente non richiedente interventi immediati in assenza del pericolo di crollo”.

Pertanto, il suddetto procedimento, attivato il 20.2.2013 dal sig. -OMISSIS- con l’istanza del permesso di costruire in sanatoria, veniva riaperto ed il Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Forenza con note dell’11.5.2018, dell’8.6.2018, del 16.10.2018, del 24.12.2018, del 13.3.2019, del 7.7.2020 e del 23.12.2021 chiedeva ripetutamente al -OMISSIS- la presentazione di “documentazione atta a dimostrare la titolarità della proprietà di tutto il suolo, su cui insiste il fabbricato oggetto della richiesta di sanatoria, intercluso tra la proprietà -OMISSIS- e quella -OMISSIS-”.

Poiché “con la documentazione trasmessa dal -OMISSIS- non era stata mai dimostrata la proprietà di tutto il suolo in argomento” e l’Ufficio regionale Difesa del Suolo di Melfi con nota del 13.7.2017 aveva dichiarato “l’inaccoglibilità del deposito del progetto strutturale sulla base della mancata dimostrazione della titolarità completa del suolo, su cui è stato autorizzato il fabbricato oggetto di sanatoria”, il Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Forenza:

-prima con Ordinanza n. 1 del 18.7.2022 (notificata il 19.7.2022), dopo aver richiamato le raccomandate ex art. 10 bis L. n. 241/1990 prot. n. 1010 dell’11.2.2022 e prot. n. 1463 del 4.3.2022, ha ingiunto al sig. -OMISSIS- “la demolizione, a propria cura e spese, entro il termine di 90 giorni dalla notifica, del fabbricato tra -OMISSIS-, intercluso tra la proprietà -OMISSIS- e quella -OMISSIS-”, in quanto “la titolarità del suolo su cui insiste il fabbricato è condizione essenziale per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria e che non è stata mai prodotta documentazione atta a dimostrare il diritto di proprietà o altro diritto su tutta la superficie occupata dall’immobile in questione” ed anche perché “è tecnicamente possibile la demolizione della predetta opera abusiva”; con l’espressa avvertenza sia che “l’inottemperanza alla presente Ordinanza nel termine sopra assegnato comporterà l’irrogazione della sanzione da € 2.000,00 a € 20.000,00, come disposto dall’art. 31, comma 4 bis, DPR n. 380/2001”, sia che, “decorso inutilmente il termine sopra assegnato, senza che sia stata eseguita la demolizione, il bene e l’area di sedime saranno acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune ai sensi del comma 3 dell’art. 31 DPR n. 380/2001”, facendo comunque “salvi eventuali diritti di terzi”;

-e poi con la nota/pec prot. n. 6225 dell’11.10.2022 ha respinto l’ulteriore istanza di sanatoria del sig. -OMISSIS- del 28/30.9.2022, con la “conferma in toto” dell’efficacia dell’Ordinanza di demolizione n. 1 del 18.7.2022.

Il sig. -OMISSIS- con il presente ricorso, notificato il 9.12.2022 e depositato il 4.1.2023, ha impugnato la suddetta Ordinanza di demolizione n. 1 del 18.7.2022 e la predetta nota/pec prot. n. 6225 dell’11.10.2022, deducendo:

1) l’errata applicazione dell’art. 36 DPR n. 380/2001, in quanto nel procedimento di sanatoria edilizia il Comune deve accertare esclusivamente la sussistenza del presupposto della cd. doppia conformità urbanistica, cioè della conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell’intervento edilizio, sia al momento della presentazione della domanda di sanatoria, e non anche per la mancata prova del diritto di proprietà del suolo, dove è stato costruito l’abuso edilizio;

2) l’errata applicazione dell’art. 11, comma 1, DPR n. 380/2001, in quanto la sanatoria edilizia può essere chiesta anche “da un soggetto, che si trovi in posizione di detenzione qualificata del bene, anche nell’ambito di un rapporto di locazione (cfr. C.d.S. Sez. VI Sent. n. 316 del 26.1.2015)”;

3) l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, in quanto l’abuso edilizio di cui è causa era conforme all’art. 20 del Programma di Fabbricazione del 1971, e comunque il ricorrente aveva dimostrato la piena proprietà

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi