TAR Brescia, sez. II, sentenza 2019-02-09, n. 201900133

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. II, sentenza 2019-02-09, n. 201900133
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 201900133
Data del deposito : 9 febbraio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/02/2019

N. 00133/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00596/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 596 del 2018, proposto da
Federazione Provinciale Coldiretti Brescia, Società Agricola B Angelo e Franco S.S., Azienda Agricola Pavarini e Cassamali S.S., Maurizio Pagati, Azienda Agricola Caruna Eugenio, Azienda Agricola La Fioreria S.S., Azienda Agricola Corbello S.S. ciascuno in persona del legale rappresentante protempore , nonché G T, F F e A M, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Enzo Barila', G Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio G Z in Brescia, via Solferino 28;

contro

Comune di Montirone, rappresentato e difeso dall'avvocato G O, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, via Ferramola 14;

Agenzia di Tutela della Salute di Brescia, non costituita in giudizio;

nei confronti

Raffaella B, rappresentata e difesa dall'avvocato Stefania Vasta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

-- della delibera del Consiglio comunale n. 17 del 28 marzo 2018, recante modifica al Titolo III Capo X del regolamento locale di igiene;

- di ogni altro atto o provvedimento, presupposto, consequenziale o comunque connesso e, in particolare, del parere ATS prot. 6043/2018 adottato in data 8 maggio 2018.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Montirone e della signora Raffaella B;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 gennaio 2019 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il ricorso in esame è stato proposto, oltre che da una pluralità di allevatori del Comune di Montirone, dalla Federazione Provinciale Coldiretti Brescia, in quanto articolazione territoriale della Confederazione omonima, associazione maggiormente rappresentativa delle imprese agricole a livello nazionale, rappresentata nel CNEL e in buona parte delle CCIAA italiane e, dunque, legittimata ad impugnare gli atti amministrativi ai sensi della legge n. 180/2011, art. 4.

Ciò premesso, con il gravame si censura la legittimità del nuovo regolamento del Comune di Montirone, che avrebbe sproporzionatamente aumentato le distanze degli allevamenti dalle zone edificabili, eliminando il principio di reciprocità (ammettendo la deroga solo per consentire alle nuove edificazioni non agricole di avvicinarsi agli allevamenti) e fatto rivivere, con decisione per questo aspetto viziata da incompetenza, illogicità e mancanza di istruttoria del tutto manifeste, la disciplina in tema di stoccaggio delle deiezioni e dei reflui di cui alla DGR 2208/2011, già abrogata dalla Regione Lombardia con la più aggiornata, e in parte più favorevole, D.G.R. 5171/2016.

Nel ricostruire il quadro normativo, parte ricorrente evidenzia come la potestà comunale di formare regolamenti di igiene sia risalente al RD 27 luglio 1934, n. 1265 e subordinata, in ragione dell’art. 345 di tale decreto, all’intervento consultivo di un organo esperto di cose sanitarie (il consiglio provinciale di sanità).

Successivamente, a seguito del trasferimento di competenze alle Regioni, con LR 64 del 1981, la Regione Lombardia ha previsto che il regolamento di igiene disposto dall’USSL ( poi ASL) , sulla base di quello tipo regionale, fosse a tutti gli effetti operativo come regolamento comunale, salva la possibilità, per i Comuni, di precisare, entro 120 giorni, le disposizioni del regolamento stabilito dalla locale USSL, sulla base di quello regionale, restando però nel “rispetto dei princìpi previsti dal regolamento locale tipo di igiene” e con il vincolo di sottoporre le modifiche “alla preventiva verifica di compatibilità con il regolamento locale tipo da parte dei competenti comitati di gestione” (comitati poi sostituiti dall’ente responsabile dei servizi di zona e, successivamente, dall’ASL). Possibilità che il Comune di Montirone parrebbe non aver mai esercitato, con conseguente vigenza del regolamento tipo, sopravvissuto, per effetto della norma transitoria, all’abrogazione della legge 64/1981 ad opera della LR 33/2009.

Anche dopo l’entrata in vigore di tale legge si è ritenuto, dunque, che il riferimento fosse sempre rappresentato dalle “linee guida regionali: criteri igienici e di sicurezza nell’edilizia rurale”, pubblicato sul BURL del 10 febbraio 2006 e cioè, per quanto di interesse: “”Si ritengono in prima battuta congrue distanze quali quelle definite e in vigore in varie realtà provinciali (in genere non inferiori a 200-400 m, che divengono spesso 400- 600 m nel caso di allevamenti suinicoli o avicoli), e distanze di almeno 50 m. (100 m. per allevamenti suinicoli od avicoli) dai corpi idrici individuati sulle tavole ricognitive della «rete irrigua» del Piano Territoriale di Coordinamento e Controllo (PTCC). Alla luce di quanto sopra esposto le distanze dalle zone residenziali potranno essere ridotte (al massimo fino al 50%) in caso si adottino soluzioni dimostratamente atte a migliorare la situazione igienico-sanitaria di allevamento e ad eliminare ogni molestia per i lavoratori e la popolazione circostante;
particolare rispetto può essere viceversa riservato alle zone «sensibili» e alle zone a parco” (cfr Cons. Stato, 3158/2015).

L'art. 4, comma 6, L.R. 3 marzo 2017, n. 6, entrato in vigore il 9 marzo 2017, però, ha introdotto l’art. 60 bis della l.r. 33/2009, che ha fatto venire meno le disposizioni del regolamento locale di igiene tipo, attribuendo alla Regione la sola competenza a emanare direttive in ordine ad aspetti disciplinati dai regolamenti comunali di igiene, che, però, non sono mai state adottate.

Secondo parte ricorrente, quest’ultimo intervento normativo avrebbe determinato il superamento del regolamento tipo e la riespansione della normativa statale in materia, che, per quanto sopra illustrato, prevede sì la competenza comunale quanto all’adozione del regolamento locale di igiene, ma richiede il preventivo parere di un organo competente in materia sanitaria, già a suo tempo identificato nel consiglio provinciale di sanità, poi nell’ USSL ed oggi nell’ATS.

Tutto ciò premesso, il regolamento sarebbe illegittimo per:



1. difetto istruttorio, e in termini strettamente connessi, violazione del principio di proporzionalità: se lo scopo del regolamento in parola è quello di garantire la “salubrità dell'aggregato urbano e rurale” e se è pur vero che aumentando sempre più i limiti di distanza in danno degli allevamenti la prima esigenza viene assicurata, al fine del rispetto del principio di proporzionalità essi non possono essere arbitrari.

Nella fattispecie il regolamento è stato approvato il 28 marzo 2018 senza che nessun soggetto competente in materia di igiene pubblica o meno ancora di profilassi veterinaria e/o di agronomia venisse sentito, pur essendo l’oggetto della modifica deliberata tutto incentrato sulla disciplina della distanza relativa agli allevamenti. Né tale carenza sarebbe sanata dall’osservazione postuma fatta dall’ASL;

2 Violazione di legge e, più precisamente, degli articoli 345 del TULS, 14 della l. n. 833/1978 e 57 e 99 della l.r. 30 dicembre 2009 n. 33 e smi., che imporrebbero la previa acquisizione del parere dell’ASL;

3 Eccesso di potere per sviamento e violazione di legge (artt. 6 e ss. della l.r. 12/2005): l’assoluta mancanza di qualsiasi appropriata valutazione sanitaria alla radice della sua emanazione renderebbe evidente, secondo quanto sostenuto in ricorso, come il fine perseguito non sarebbe quello previsto dalla legge per il regolamento di igiene e cioè la salubrità del territorio, bensì quello di trasformare tutte le comuni zone agricole distanti meno di mille metri da aree edificabili (sino ad oggi edificabili per uso agricolo ed in particolare per ogni espansione degli allevamenti qui ricorrenti) in zone “di salvaguardia” in cui sarebbe esclusa ogni edificazione;

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