TAR Roma, sez. II, sentenza 2023-02-13, n. 202302466
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Testo completo
Pubblicato il 13/02/2023
N. 02466/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01211/2022 REG.RIC.
N. 01360/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1211 del 2022, proposto da Vapour International D.O.O., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati D D B, A G, F M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Agenzia delle Dogane, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
sul ricorso numero di registro generale 1360 del 2022, proposto da Olox S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati D D B, A G, F M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - ex Monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 1211 del 2022:
i) del provvedimento prot. n. 494678 del 24.12.2021 dell'Agenzia delle Accise, delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Tabacchi – Ufficio Controlli Accise Tabacchi, avente ad oggetto “ordine di inibizione di siti offerenti tabacchi, prodotti liquidi da inalazione senza combustione e prodotti accessori ai tabacchi da fumo a norma dell'art.102 decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge n.126 del 13 ottobre 2020”;
ii) dell'elenco dei siti inibiti ai sensi ai sensi dell'articolo 1, commi 50-bis e 50-ter, della legge 27.12.2006, n.296 e del decreto direttoriale attuativo del 15.11.2017, aggiornato al 24.12.2021 (con validità dal12.01.2022), pubblicato sul sito www.adm.gov.it e richiamato nel provvedimento prot. n. 494678 del 24.12.2021dell'ADM, nella parte in cui annovera tra i siti inibiti il sito www.ribilio.com;
iii) della nota di riscontro prot. n. 27468_2022_ 841 del 21.01.2022 dell'Agenzia delle Accise, delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Tabacchi – Ufficio Controlli Accise Tabacchi, avente ad oggetto “Società “Olox srl” – P.IVA 05260610877 – provvedimento di inibizione sito www.ribilio.com – Riscontro” trasmessa a mezzo pec alla Olox srl (rappresentante fiscale della Vapour International DOO);
iv) dell'avvertenza “SITO NON RAGGIUNGIBILE” attualmente presente sulla schermata iniziale www.ribilio.com, (e riportata per esteso a pagina 7 del presente ricorso); v) nonché di ogni loro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto;
quanto al ricorso n. 1360 del 2022:
i) del provvedimento prot. n. 494678 del 24.12.2021 dell'Agenzia delle Accise, delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Tabacchi – Ufficio Controlli Accise Tabacchi, avente ad oggetto “ordine di inibizione di siti offerenti tabacchi, prodotti liquidi da inalazione senza combustione e prodotti accessori ai tabacchi da fumo a norma dell'art.102 decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge n.126 del 13 ottobre 2020”;
ii) dell'elenco dei siti inibiti ai sensi ai sensi dell'articolo 1, commi 50-bis e 50-ter, della legge 27.12.2006, n.296 e del decreto direttoriale attuativo del 15.11.2017, aggiornato al 24.12.2021 (con validità dal12.01.2022), pubblicato sul sito www.adm.gov.it e richiamato nel provvedimento prot. n. 494678 del 24.12.2021dell'ADM, nella parte in cui annovera tra i siti inibiti il sito www.ribilio.com;
iii) della nota di riscontro prot. n. 27468_2022_ 841 del 21.01.2022 dell'Agenzia delle Accise, delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Tabacchi – Ufficio Controlli Accise Tabacchi, avente ad oggetto “Società “Olox srl” – P.IVA 05260610877 – provvedimento di inibizione sito www.ribilio.com – Riscontro” trasmessa a mezzo pec alla Olox srl (rappresentante fiscale della Vapour International DOO);
iv) dell'avvertenza “SITO NON RAGGIUNGIBILE” attualmente presente sulla schermata iniziale www.ribilio.com, (e riportata per esteso a pagina 7 del presente ricorso); v) nonché di ogni loro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Agenzia delle Dogane e di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - ex Monopoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2023 il dott. L I e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La Vapour International D.O.O. (Vapour) è una società con sede legale in Croazia che si occupa, dal 2017, della vendita a distanza (via web tramite il sito internet www.ribilio.com) di sigarette elettroniche, di microinalatori elettrici e di prodotti liquidi da inalazione con e senza nicotina (definiti “PLI”) soltanto in favore deli operatori di settore (grossisti e rivenditori, business-to-business b2b) che provvedono, a loro volta, alla rivendita al dettaglio in favore del consumatore finale.
La Vapour opera nel mercato italiano attraverso il proprio rappresentante fiscale Olox s.r.l. che è stata autorizzata dall’ADM nel 2016 “all’esercizio della rappresentanza fiscale dall’ADM” in base alla disciplina recata dal d.m. 29 dicembre 2014.
La Vapour vende “a distanza” (tramite sito web) i propri prodotti soltanto, e direttamente, ad operatori del settore e non a singoli consumatori, in quanto per poter acquistare i prodotti gli interessati devono obbligatoriamente prima registrarsi sul sito compilando un apposito form all’interno del quale inserire i dati societari o commerciali.
In data 28 dicembre 2021, la Vapour veniva a sapere che il proprio sito internet era stato oscurato, all’interno del territorio italiano, dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli e che quindi era impedito agli operatori del mercato italiano di acquistare i prodotti. Contestualmente la Vapour comunicava l’oscuramente del sito alla Olox s.r.l..
Quindi la Vapour diffidava in data 29 dicembre 2021 l’amministrazione fiscale al fine di ottenere la rimozione delle restrizioni e dei vincoli di visibilità del sito internet www.ribilio.com.
In risposta alla diffida della Vapour, la Olox s.r.l. riceveva dall’ADM il provvedimento n. 494678 del 24 dicembre 2021 con il quale l’Agenzia aveva ordinato ai fornitori di connettività alla rete internet, ai sensi dell’art. 102, del d.l. n. 104/2020, “l’inibizione” dalle reti Web di alcuni siti, tra cui il sito www.ribilio.com della ricorrente in quanto operante con modalità non conformi alla normativa vigente in materia.
In riscontro ad una seconda diffida della Vapour, l’ADM trasmetteva la nota prot. 27468 del 21 gennaio 2022 con la quale indicava le ragioni poste a fondamento della decisione di inibizione del sito, precisando che nel sito www.ribilio.com “venivano offerti prodotti liquidi da inalazione senza autorizzazione dell’ADM. Infatti sul sito non sono stati riscontrati gli estremi dell’autorizzazione prescritta così come non si è rinvenuto né il nominativo della Società “VAPOUR INTERNATIONAL D.o.o” né tantomeno quello del sito www.ribilio.com tra gli elenchi pubblicati sul sito istituzionale dell’Agenzia dei depositi fiscali autorizzati. La commercializzazione di prodotti liquidi da inalazione via web è subordinata al possesso dell’autorizzazione alla gestione del deposito fiscale e alla comunicazione preventiva del sito ...”. L’ADM, avendo riscontrato l’assenza dei titoli autorizzatori in capo sia alla Vapour che alla Olox, ravvisava la violazione della disciplina di cui all’art. 21 del d.lgs. n. 6/2016, dell'art. 62-quater del d.lgs. n. 504/1995 e della determinazione direttoriale del 18 marzo 2021 prot. n. 83685 e quindi confermava la decisione inibitoria.
Sia la Vapour che la Olox hanno impugnato il provvedimento n. 494678 del 24 dicembre 2021 e la nota prot. 27468 del 21 gennaio 2022, affidando i rispettivi ricorsi a motivi sostanzialmente identici ad eccezione del primo motivo del ricorso della Olox.
Con il primo motivo, la Olox denuncia la violazione dell’art. 10-bis del d.lgs. n. 504/1995 e della relativa disposizione di attuazione costituita dall’art. 8 del decreto direttoriale prot. 83685/2021, in seguito chiarata dalla circolare esplicativa dell’ADM prot. 83702 del 18 marzo 2021, che riguarda la disciplina del “rappresentante fiscale” nominato dall’operatore economico straniero “che si occupi della vendita b2b (cioè nei confronti di operatori del settore/grossisti) via web di PLI”. Si sostiene in particolare come in questo caso (qualora una società estera intenda commercializzare via web prodotti liquidi da inalazione a punti vendita siti nel territorio italiano), una volta autorizzato da parte dell’ADM “il rappresentante fiscale: - deve provvedere esclusivamente agli adempimenti contabili e fiscali in nome e per conto dell’operatore estero; - NON è abilitato né alla fabbricazione, né alla ricezione, né alla detenzione o spedizione di prodotti liquidi da inalazione e, conseguentemente, alla detenzione di un deposito fiscale”.
Gli altri motivi del ricorso della Vapour e della Olox coincidono tra loro.
In particolare, con il primo motivo del ricorso della Vapour (corrispondente al secondo motivo del ricorso della Olox), si afferma che non trova applicazione la disciplina posta a fondamento dell’ADM nel provvedimento di inibizione in quanto “la vendita