TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 2024-07-24, n. 202400271

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 2024-07-24, n. 202400271
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
Numero : 202400271
Data del deposito : 24 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/07/2024

N. 00271/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00205/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 205 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Sodexo Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG A016E08FCB, rappresentata e difesa dall'avvocato M D G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati B C e M P dell’Avvocatura regionale con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso gli Uffici dell’Avvocatura stessa in Trieste, p.zza Unità d’Italia 1;
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Centrale Unica di Committenza, Comune di Trieste e Comune di Udine, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Proges Società Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , in proprio e quale Capogruppo mandataria del R.T.I. con Codess Friuli Venezia Giulia Cooperativa Sociale Onlus , rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Paviotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento, previa sospensione cautelare

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- in parte qua, relativamente al lotto 2 (CIG A016E08FCB), dell’aggiudicazione disposta dalla

CUC

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con Decreto n. 20439/GRFVG del 30/4/2024, comunicata a Sodexo in data 2 maggio 2024 ai sensi dell’art. 90, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023, in favore del RTI costituendo formato da Proges Società Cooperativa Sociale (capogruppo mandataria) e Codess Friuli Venezia Giulia Cooperativa Sociale Onlus (impresa mandante), avente ad oggetto l’affidamento del servizio di gestione dei nidi d’infanzia delle Amministrazioni della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – 2^ edizione [Codice iniziativa: 22PGR129] – Lotto 2 (CIG A016E08FCB);

- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi, per quanto occorrer possa:

A. verbale n. 8 della Commissione di gara in seduta riservata del 31.1.2024;

B. verbale n. 11 della Commissione di gara in seduta riservata del 15.2.2024;

C. verbale n. 14 della Commissione di gara in seduta riservata del 28.2.2024;

Per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 12/6/2024:

- degli atti e provvedimenti impugnati col ricorso introduttivo;

D. di tutta la documentazione resa nota dalla CUC il 13 maggio 2024, nonché l’offerta tecnica non oscurata del RTI inviata il 23.5.2024

NONCHE’ PER LA DECLARATORIA DI INEFFICACIA

della Convenzione/contratto e degli ordinativi di fornitura (i.e, contratto attuativo della Convenzione), ove stipulati nelle more del giudizio, ex artt. 121 e 122 c.p.a.

E PER LA CONDANNA

dell’Amministrazione resistente al risarcimento del danno, da pronunciarsi nella forma:

i) della reintegrazione in forma specifica, con subentro e affidamento della Convenzione e contratti attuativi a Sodexo per l’intero periodo di durata previsto dalla lex specialis;

ii) o, in subordine, per equivalente ai sensi dell’art. 124 c.p.a., con conseguente declaratoria dei criteri in base ai quali la Stazione Appaltante dovrà formulare una proposta di pagamento che dovrà comunque comprendere: il danno emergente comprensivo dei costi sostenuti per la partecipazione alla gara, che ci si riserva di quantificare/produrre in seguito;
il danno professionale (id est curriculare) conseguente all’impossibilità di indicare nel prosieguo dell’attività, fra i requisiti di (pre)qualificazione per la partecipazione a procedure identiche e/o analoghe quanto ad oggetto a quella di cui è gravame;
il lucro cessante che la ricorrente avrebbe conseguito con l’aggiudicazione dell’appalto;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Proges Società Cooperativa Sociale, in proprio e quale Capogruppo mandataria del R.T.I. con Codess Friuli Venezia Giulia Cooperativa Sociale Onlus, e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2024 la dott.ssa M S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso introduttivo notificato il 3 giugno 2024 e depositato l’11 giugno 2024 e successivo ricorso per motivi aggiunti notificato e depositato il 12 giugno 2024, la società Sodexo Italia s.p.a., seconda graduata, con il punteggio complessivo di punti 92,50/100, all’esito della gara europea a procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 per la stipula di Convenzioni aventi ad oggetto l’affidamento del servizio di gestione dei nidi d’infanzia delle Amministrazioni della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – 2^ edizione – Lotto 2 (Servizio di gestione dei nidi d’infanzia aziendali della Regione Friuli Venezia Giulia di Trieste e di Udine – CIG: A016E08FCB), indetta con decreto del Direttore del Servizio centrale unica di committenza e provveditorato n. 44079/GRFVG in data 29/9/2023, ha impugnato, invocandone l’annullamento, previa sospensione cautelare, agli atti e provvedimenti relativi alla procedura stessa in epigrafe compiutamente indicati, tra cui, in particolare, l’aggiudicazione disposta con decreto n. 20439/GRFVG in data 30/4/2024 in favore del RTI costituendo formato da Proges Società Cooperativa Sociale (capogruppo mandataria) e Codess Friuli Venezia Giulia Cooperativa Sociale Onlus (impresa mandante), primo in graduatoria con il punteggio complessivo di punti 99,94/100, nonché il provvedimento con cui è stato concluso il sub-procedimento di verifica della congruità dell’offerta presentata dal RTI aggiudicatario.

1.1. Ha chiesto, inoltre, la declaratoria di inefficacia della convenzione/contratto e degli ordinativi di fornitura, ove stipulati nelle more del giudizio, nonché la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento del danno asseritamente patito, in forma specifica o, in subordine, per equivalente monetario.

1.2. Questi i motivi di impugnazione:

Ricorso introduttivo

1) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 16 e 18 del disciplinare di gara. Violazione degli artt. 13 lett. a) e 21.1 del Capitolato. Carenza dei requisiti minimi dell’offerta - Violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 20 della L.R. n. 20/2005 e dell’art. 37 del Regolamento adottato con decreto del Presidente della Regione n. 230 del 4.10.2011. Violazione e falsa applicazione dell’art. 14 del disciplinare e dell’art. 101 del d.lgs. n. 36/2023 relativamente al Soccorso istruttorio. Eccesso di potere per contraddittorietà e irragionevolezza manifeste - Violazione della par condicio e del principio di concorrenza – sviamento – difetto di motivazione e istruttoria”, con cui la società ricorrente si duole, in estrema sintesi, della mancata esclusione dalla procedura del RTI controinteressato, in quanto privo, a suo avviso, della figura professionale del coordinatore pedagogico con le caratteristiche indicate dal Capitolato (art. 21.1, punto 3, del Capitolato) ovvero per avere presentato un’offerta non rispettosa dei requisiti minimi previsti, oggetto, tra l’altro, di reiterate richieste di chiarimenti nell’ambito della valutazione delle offerte tecniche. Ritiene, segnatamente, che da un lato, siano state violate “le previsioni di legge e della lex specialis in ordine ai limiti dei chiarimenti sull’offerta tecnica” e, dall’altro che “i chiarimenti resi del RTI, oltre ad essere inammissibili in quanto integrativi dell’offerta tecnica, in violazione delle norme citate, evidenziano la carenza del requisito minimo di esperienza richiesta al coordinatore pedagogico, nei termini sopra indicati”, con la conseguenza che “l’aggiudicazione (…) è illegittima in quanto l’offerta del RTI (…) doveva essere esclusa (…)”.

Ricorso per motivi aggiunti

2) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 21, punto 3 e 4 del capitolato. Violazione e falsa applicazione dell’art. 13 della legge regionale n. 20/2005 e dell’art. 11 del Regolamento adottato con decreto del Presidente della Regione n. 230 del 4.10.2011. Obbligo di esclusione dell’offerta per mancato rispetto di requisiti minimi del servizio e delle prescrizioni di gara”, con cui lamenta, in estrema sintesi, che l’offerta tecnica del RTI controinteressato non rispetterebbe il rapporto educatori/bambini né per il nido di Udine, né per quello di Trieste, in violazione, oltre che la lex specialis di gara (art. 21, commi 3 e 4, del Capitolato speciale), anche della normativa regionale di riferimento (art. 11, comma 6, del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 230 del 2011).

Segnatamente, con riguardo al Nido di Udine, per i semi-divezzi (rapporto 1:7) ovvero i bambini di età compresa tra i 13 mesi e 23 mesi “nella fascia oraria che va dalle ore 13.00 alle ore 14.30 per i 12 bambini vi è solo un educatore di riferimento. Inoltre, nella fascia oraria che va dalle ore 14.30 alle ore 15.30 manca addirittura un educatore di riferimento in relazione ai 12 bambini. In quell’orario, infatti, l’RTI ha dichiarato la copertura solo di un educatore di supporto e non di un educatore di riferimento”.

Per i 15 semi-divezzi del Nido di Trieste “nell’orario dalle 13.30 alle 14.30 RTI garantisce solo due educatori e non tre, numero minimo come visto necessario in base alle norme regionali e alla lex specialis essendo i bambini 15”.

Sicché, trattandosi di un requisito minimo del servizio la controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara.

In via subordinata.

3) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 18.1 del Disciplinare di gara con riferimento al sub-criterio 2.3. e 1.2 – irragionevole e errata attribuzione dei punteggi relativamente ai predetti sub-criteri. Eccesso di potere per illogicità manifesta nell’attribuzione del punteggio. Difetto di motivazione e istruttoria”, con cui contesta l’attribuzione in capo al RTI controinteressato di sei punti relativamente al sub-criterio 2.3, ossia il massimo del punteggio riferito alla “organizzazione del lavoro del personale educativo” , nonché l’attribuzione del punteggio con riferimento al sub-criterio 1.2. “Programmazione e realizzazione del progetto educativo e inserimento dei bambini”. Reputa, invero, entrambi errati e irragionevoli. A suo avviso, una corretta attribuzione dei punteggi avrebbe determinato un diverso risultato della gara, con l’aggiudicazione in suo favore della stessa.

4) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 110 del d.lgs. n. 36/2023. Illogica e irragionevole valutazione dell’anomalia dell’offerta. Difetto di motivazione e istruttoria. Incongruità dell’offerta” (in ricorso MA erroneamente numerato di nuovo “III” ), con cui deduce che l’offerta del RTI controinteressato sarebbe, in ogni caso, da escludere in quanto anomala, essendo la stessa in perdita, non potendo, a suo avviso, essere valorizzati ai fini della sostenibilità economica dell’offerta i contributi regionali disciplinati dall’art. 15- ter della l.r. Friuli Venezia Giulia n. 20/2005 e s.m.i..

2. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la Proges FVG, in proprio e quale Capogruppo mandataria del RTI con Codess Friuli Venezia Giulia Cooperativa Sociale Onlus , entrambe costituite in resistenza al ricorso introduttivo e ai ricorsi per motivi aggiunti, ne hanno contestato con separate memorie la fondatezza e concluso per la loro reiezione e quella della preliminare istanza incidentale di sospensione degli atti e provvedimenti gravati.

3. La ricorrente ha ribadito con memoria gli assunti difensivi svolti.

4. L’affare è stato chiamato e discusso come da sintesi a verbale all’udienza camerale del 12 luglio 2024, alla quale, a seguito della proposizione dei motivi aggiunti e dell’intesa tra le parti, era stata rinviata la trattazione dell’istanza cautelare originariamente fissata per il 20 giugno 2024.

L’affare è stato, quindi, introitato per la decisione.

5. Il Collegio ritiene, in primo luogo, che sussistono i presupposti di legge per definire il giudizio in esito alla presente fase cautelare, con sentenza in forma semplificata ai sensi degli artt. 120, comma 6, e 60 del c.p.a., come rappresentato alle parti nel corso dell’odierna udienza camerale, atteso che la causa è matura per la decisione in base agli atti sin qui dimessi dalle parti stesse.

6. Il ricorso e il ricorso per motivi aggiunti sono destituiti di fondatezza.

7. E’, innanzitutto, privo di pregio il primo motivo di impugnazione.

7.1. Dall’attenta lettura dei verbali di gara (in particolare del verbale della seduta in data 31 gennaio 2024 – all. 15 fascicolo doc. Regione) e dallo scambio di note tra la CUC e l’odierna controinteressata (all. da 48 a 53 fascicolo cit.), cui si rinvia, è agevole rilevare che i chiarimenti chiesti e forniti erano volti unicamente a specificare la portata di elementi già contenuti nell’offerta tecnica presentata da quest’ultima e che in alcun modo l’offerta in questione è stata integrata.

7.2. Giova, infatti, premettere che il

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