TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2024-03-28, n. 202406104
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Testo completo
Pubblicato il 28/03/2024
N. 06104/2024 REG.PROV.COLL.
N. 14915/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14915 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Sofia Pasquino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza della Repubblica, non costituita in giudizio;
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del D.P.R. del 12 settembre 2022, notificato in data 3 ottobre 2022, di annullamento, in danno del ricorrente, del D.P.R. di concessione della cittadinanza italiana del 17 marzo 2016; della presupposta nota del Ministero dell’Interno n. prot. -OMISSIS-, ex artt. 7 e 10 bis della L. 241/1990, notificata in data 13 aprile 2022, nonché di ogni altro atto lesivo, antecedente o conseguente e comunque connesso, ancorché non conosciuto dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2024 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe si contesta la legittimità del D.P.R. del 12 settembre 2022, con il quale è stato annullato, in danno dell’odierno ricorrente, il D.P.R. di concessione della cittadinanza italiana del 17 marzo 2016, emanato ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992.
A fondamento del provvedimento di annullamento d’ufficio, l’Amministrazione ha rappresentato che il presupposto decreto di concessione della cittadinanza è divenuto oggetto del procedimento penale n. -OMISSIS- R.G.N.R. PM e n.-OMISSIS- R.G. Ufficio G.I.P - G.U.P., instaurato presso il Tribunale di Roma in relazione all’avvenuta definizione favorevole, pur in presenza di gravi elementi ostativi, di circa 500 pratiche di concessione della cittadinanza, tra le quali risulta ricompresa anche quella dell’odierno ricorrente.
Detto procedimento penale ha visto rinviate a giudizio numerose persone, fra le quali la dipendente del Ministero dell’Interno già condannata in via definitiva per l’illecita attribuzione di circa 100 cittadinanze nell’ambito del procedimento stralcio n. -OMISSIS-.
Tale nuovo procedimento si è concluso, nei confronti della dipendente e del coniuge della stessa, con l’emanazione di una sentenza di condanna emessa in data -OMISSIS-dal G.U.P. presso il Tribunale di Roma, a seguito della richiesta di patteggiamento formulata dagli stessi.
L’impugnativa è stata affidata ai motivi di diritto che di seguito si riportano:
I. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990 .
Lamenta il ricorrente la tardività del gravato provvedimento di annullamento, emesso addirittura dopo sei anni dall’adozione del D.P.R. di concessione della cittadinanza e, quindi, in palese violazione dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990, il quale testualmente recita: “Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici…” .
II. Violazione e/o falsa applicazione della legge 5/2/1992 n. 91, dell’art. 3 del D.L. n. 382/1989, conv. in L. n. 8/1990, confermato dall'art. 2, co. 15 della L. n. 549/1995. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità, incongruenza manifesta. Violazione del “principio di affidamento”; eccesso di potere per carenza d’istruttoria erronea presupposizione, erronea ed inadeguata valutazione degli elementi di fatto. Eccesso di potere sotto ulteriori profili: arbitrarietà, incongruenza. Violazione dei principi di trasparenza e buon andamento della P.A. .
Sostiene in sintesi il ricorrente di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge n. 91/1992 per la concessione della cittadinanza, come allegati alla domanda di naturalizzazione, nonché la propria estraneità al procedimento penale su cui si basa il provvedimento impugnato.
Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, contestando le censure ex adverso svolte e concludendo per il rigetto della domanda di annullamento del provvedimento impugnato.
Nello specifico, l’Amministrazione ha rappresentato che le anomalie riscontrate sull’istruttoria svolta sulla domanda di cittadinanza di parte ricorrente, si sono sostanziate, nell’utilizzo illecito della credenziale “Dirigente Area Terza” per la definizione della pratica, evasa nello stesso giorno senza istruttoria, nella mancata verifica giudiziale e reddituale, nonché nel mancato approfondimento giudiziario sulle notizie di reato comunicate dalla Questura di Vicenza.
Con ordinanza n. 388/2023 è stata respinta l’istanza cautelare.
In prossimità dell’udienza l’Amministrazione ha depositato ulteriore documentazione, incluso un prospetto delle irregolarità relative alla pratica in contestazione.
All’udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2024, la causa è passata in decisione.
La Sezione ha già esaminato diversi ricorsi, ritenendo infondati i motivi dedotti, analoghi a quelli in questa sede riproposti con l’atto introduttivo del giudizio, tutti volti a far valere l’illegittimità dei provvedimenti di revoca della cittadinanza e di diniego della stessa, precedentemente concessa senza la previa rigorosa istruttoria procedimentale a causa della condotta fraudolenta