TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 2018-10-15, n. 201800950

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 2018-10-15, n. 201800950
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 201800950
Data del deposito : 15 ottobre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/10/2018

N. 00950/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00962/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 962 del 2018, proposto da:
C G, in proprio e quale legale rappresentante della ditta individuale denominata “ Le dolcezze di Minnie di G Conny ”, e Francesco G, rappresentati e difesi dall'avvocato R R, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;

contro

Comune di Verona, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati F S e G M, con domicilio eletto presso il loro studio in Verona, piazza Brà 1;

per l'annullamento

del provvedimento del Settore Commercio Attività Produttive del Comune di Verona 5 luglio 2018 prot. 220710/2018 del 11/07/2018 avente ad oggetto “ decadenza dal diritto di subingresso nell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari n.101801 del 7 aprile 2003 relativa al posteggio isolato quotidiano ubicato in Lungadige Capuleti (retro Mura Magistrali) ”, nonché, per quanto occorra e se necessario, degli atti presupposti ed in particolare, del provvedimento del 3 luglio 2018 prot. 0220656/2018 del 11/7/2018 con destinatario G Francesco avente ad oggetto “ decadenza dal diritto di subingresso e revoca dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari n. 101801 del 7 aprile 2003 relativa al posteggio isolato quotidiano ubicato in Lungadige Capuleti (retro Mura Magistrali) ”.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Verona;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2018 il dott. M P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 4 settembre 2018 i Sig.ri C G e Francesco G hanno impugnato i provvedimenti meglio indicati in epigrafe con i quali il Comune di Verona, a seguito della tardiva comunicazione di subingresso nell’autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari del 7 aprile 2003 (già intestata alla Stop&Go s.a.s. di Doardi Gianfranca &
C.), ha dichiarato decaduti dal diritto di subingresso gli odierni ricorrenti, i quali hanno entrambi provveduto alla comunicazione di subingresso nel maggio del 2018, pur a fronte del fatto che il Sig. Francesco G aveva acquistato il ramo d’azienda dalla Stop &
Go nel dicembre del 2017 e successivamente tale ramo d’azienda era stato ceduto dal Sig. Francesco G alla Sig.ra C G nel gennaio del 2018.

Il ricorso è articolato nei seguenti cinque motivi:

- eccesso di potere per insussistenza dei presupposti per la decadenza, violazione dell’art. 3 l.n.241/1990, violazione del d.lgs. n.114/1998;

- violazione della legge regionale 11 marzo 2014, n.10;

- violazione del principio di irretroattività delle leggi dettato dall’art. 11 delle preleggi al codice civile e dall’art. 1 della legge n.689/1981, in relazione all’applicazione dell’art. 6, comma 2, legge regionale 6 aprile 2001, n.10;

- violazione dell’art. 19 l.n.241/1990, dell’art. 2, commi 1 e 2, d.lgs. n.222/2016, degli articoli 26 e 30 d.lgs. n.114/1998;

- violazione degli articoli 3 e 10- bis l. n.241/1990, eccesso di potere per irragionevolezza, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta, violazione dell’art. 31 della Costituzione.

La domanda cautelare monocratica è stata rigettata, per difetto di fumus boni iuris , con decreto 13 settembre 2018, n.345.

Si è costituito in giudizio il Comune di Verona chiedendo il rigetto del ricorso.

All’udienza camerale del 10 ottobre 2018 il Collegio si è riservato la pronuncia di sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. e la causa è stata trattenuta in decisione.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Risultano, infatti, del tutto irrilevanti le deduzioni svolte nel ricorso in ordine alla circostanza che l’attività commerciale sia proseguita nel tempo senza soluzione di continuità, così come è ininfluente, ai fini della presente decisione, la normativa nazionale richiamata (articoli 22 e 26 d.lgs. n.114/1998), dal momento che il Comune di Verona non ha affatto disposto la decadenza dal diritto di subingresso degli odierni ricorrenti contestando l’inattività dell’esercizio commerciale (somministrazione di panini e patatine), né l’esercizio abusivo dell’attività, avendo invece il Comune rilevato e contestato la mancata tempestiva comunicazione di subingresso (oltre alla mancanza dei requisiti professionali), così come previsto dalla normativa di settore regolata dalla legge regionale 6 aprile 2001, n.10, il cui articolo 6, comma 2, (sin dalla sua originaria formulazione) prevede al riguardo una specifica ipotesi di decadenza, concernente una fattispecie correttamente ritenuta integrata dal Comune di Verona non avendo, né la Sig.ra C G, né il Sig. Francesco G, adempiuto al proprio obbligo comunicativo nei termini di cui alla legge regionale.

Il primo motivo di ricorso deve quindi essere rigettato.

Manifestamente infondato è, altresì, il secondo motivo di ricorso stante l’inapplicabilità, nella presente fattispecie, dell’istituto della diffida amministrativa di cui all’art. 2- bis della legge regionale n.10/1977 (introdotto dalla legge regionale n.10/2014), dal momento che tale istituto è applicabile solo qualora la violazione sia “ materialmente sanabile ”, non essendo invece sanabile il mancato rispetto di un obbligo qualora il termine per il suo adempimento, a pena di decadenza, sia oramai decorso.

Il secondo motivo di ricorso deve quindi essere rigettato.

Il terzo ed il quarto motivo di ricorso, in quanto strettamente connessi, possono essere congiuntamente esaminati.

Entrambi sono manifestamenti infondati.

Infatti, in primo luogo, il Collegio rileva l’erroneità della tesi sostenuta nel ricorso in ordine alla asserita “abrograzione” in parte qua dell’art. 6, comma 2, della legge regionale n.10/2001 (nella parte in cui prevedeva la “ richiesta di subingresso ”) ad opera del decreto legislativo n.222/2016, essendo sia la legge statale sia la legge regionale fonti primarie del diritto, tra loro equiordinate, con conseguente impossibilità che l’una possa abrogare l’altra, potendosi invece dare solo conflitto da risolversi ai sensi dell’art. 117 della Costituzione.

In secondo luogo, seppur è vero che la “ comunicazione ” di subingresso (cui il Comune di Verona fa riferimento nei gravati provvedimenti) è stata introdotta solo a seguito della novella di cui alla legge regionale 20 aprile 2018, n.15, è tuttavia anche vero che gli odierni ricorrenti non hanno tempestivamente presentato né la suddetta comunicazione, né la previa richiesta di subingresso (di cui alla precedente formulazione dell’art. 6, comma 2, legge regionale n.10/2001), in tal modo incorrendo comunque nell’ipotesi decadenziale prevista dalla suddetta normativa regionale.

Né è possibile fare riferimento alla sanzione pecuniaria di cui all’art. 22 d.lgs. n.114/1998, venendo qui in rilievo la sola normativa regionale (legge regionale n.10/2001) la quale, per quanto sopra detto, pur a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo n.222/2016, non è stata abrogata in parte qua (né avrebbe potuto esserlo, essendo la legge regionale fonte primaria del diritto che può essere solo oggetto di sindacato di costituzionalità), rimanendo pertanto in vigore (in assenza di pronunce della Corte Costituzionale che ne abbiano dichiarato l’incostituzionalità in parte qua ) nella originaria formulazione fino all’entrata in vigore della novella di cui alla legge regionale n.15/2018.

Il terzo ed il quarto motivo di ricorso devono quindi essere rigettati.

Da ultimo anche il quinto motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Anche a prescindere, infatti, dagli eventi occorsi alla Sig.ra C G (eventi che, secondo quanto esposto nel ricorso, sarebbero da valutare quali fatti impeditivi della tempestiva comunicazione), rimane fermo che nessun fatto impeditivo risulta occorso nei confronti del Sig. Francesco G, dante causa della Sig.ra C G, con la conseguenza che la decadenza dal diritto di subentro comminata nei confronti del primo (dante causa) non poteva non esplicare analoghi effetti nei confronti della seconda (avente causa).

Il quinto motivo di ricorso deve quindi essere rigettato.

In definitiva il ricorso deve essere respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

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