TAR Catania, sez. IV, ordinanza cautelare 2013-11-22, n. 201300976

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, ordinanza cautelare 2013-11-22, n. 201300976
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201300976
Data del deposito : 22 novembre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02588/2013 REG.RIC.

N. 00976/2013 REG.PROV.CAU.

N. 02588/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2588 del 2013, proposto da:


Giuseppa Maria Sciuto, rappresentata e difesa dagli avv. A M, F A, con domicilio eletto presso F A in Catania, via Umberto, 196;
M M, rappresentato e difeso dagli avv. F A, A M, con domicilio eletto presso F A in Catania, via Umberto, 196;


contro

Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Catania, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

-del provvedimento prto. P-CT/L/N/2012/100544 del 12-7-2013, notificato il 31-7-2013 con cui lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Catania c/o U.T.G. Prefettura di Catania ha rigettato l'istanza di emersione dal lavoro irregolare subordinato presentata il 2-10-2012 dalla ricorrente in favore del lavoratore extracomunitario Mia Nannu;
nonché di ogni altro atto, antecedente o successivo, comunque connesso.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Catania;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2013 il dott. Cosimo Di Paola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che il ricorso non presenta apprezzabili profili di censura, avuto riguardo alle controdeduzioni dell’Amministrazione che , peraltro, ha evidenziato un ulteriore fattore ostativo ( l’insufficiente reddito della ricorrente ) all’accoglimento della domanda di emersione, rimasto incontestato.

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