TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2023-09-07, n. 202300431

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2023-09-07, n. 202300431
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila
Numero : 202300431
Data del deposito : 7 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/09/2023

N. 00431/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00538/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 538 del 2016, proposto da
Comune di Roccaraso, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato D D C, con domicilio eletto presso lo studio Giulio D C in L'Aquila, via Aldo Moro 36/A;

contro

Provincia di L'Aquila, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato P D N, con domicilio eletto presso lo studio Francesca Tempesta in L'Aquila, via Monte Cagno, 3;

Commissario Ad Acta, non costituito in giudizio;

nei confronti

Narciso S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati C M, A N, con domicilio eletto presso lo studio A N in L'Aquila, piazza Santa Giusta 5;

per l'annullamento

- della deliberazione n. 03 del 5 luglio 2016 con la quale il Commissario ad acta ha approvato in via definitiva la variante parziale/specifica al PRG del Comune di Roccaraso ex art. 10 l.r. 12 aprile 1983, n. 18 e s.m.i., per la rinormazione dell'area a vincolo "sostanzialmente espropriativo" decaduto;

- della delibera commissariale n. 1 del 7 gennaio 2016, con cui il Commissario ad acta ha adottato la variante parziale/specifica al PRG del Comune di Roccaraso ex art. 10 l.r. 12 aprile 1983, n. 18 e s.m.i., per la rinormazione dell'area a vincolo "sostanzialmente espropriativo" decaduto;

- della nota del Commissario ad acta dell’8 settembre 2016, in risposta alla nota comunale del 23 agosto 2016 prot. 5931, con la quale non è stata accolta la domanda di annullamento in autotutela della delibera commissariale n. 3/2016;

- di ogni altro atto presupposto, istruttorio, strumentale e decisorio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di L'Aquila e di Narciso S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 giugno 2023 il dott. M B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con istanza del 7 marzo 2006, trasmessa anche alla Provincia dell’Aquila, la Narciso s.r.l., odierna controinteressata, chiedeva al Comune di Roccaraso di assegnare una nuova disciplina urbanistica ad

un’area di sua proprietà, individuata in Catasto al foglio n. 4, particelle nn. 25, 93, 336, 529, 532, 534;
la richiesta era giustificata dalla circostanza che i terreni risultavano privi di destinazione urbanistica, ai sensi dell’art. 2 della Legge 19.11.1968 n. 1187 e dell’art. 9 del D.P.R. 8.06.2001, n. 327, a causa della decadenza del vincolo di inedificabilità previsto dal Piano Regolatore Generale vigente, costituito dalla subordinazione degli interventi alla redazione, in accordo con il Comune di Rivisondoli, di un piano intercomunale (mai predisposto).

In seguito a diffide e solleciti della società (atti del 17 marzo 2006 e dell’11 settembre 2006), notificati al Comune e alla Provincia dell’Aquila ai sensi dall’art. 44, comma 1, lett. b), punto 1, della L.R. 11/1999, e in riscontro alle richieste di informazioni dell’Amministrazione Provinciale (note prott. n. 14584 del 3 aprile 2006 e n. 23714 del 7 giugno 2006), il Comune di Roccaraso, con nota prot. n. 3784 del 20 giugno 2006, chiedeva di non dar corso alla nomina del Commissario ad acta , avendo avviato il procedimento per la definizione delle aree a vincolo decaduto, con particolare riferimento alla definizione in itinere della Variante Generale al P.R.G. (non ancora adottata), dichiarando che tale procedimento si sarebbe concluso entro un anno in conformità all’art. 44, comma 1 -quinquies della L.R. 11/99.

A causa dell’infruttuoso decorso del termine annuale di cui sopra, la società istante chiedeva alla Provincia (con nota del 22 giugno 2007) la nomina di un Commissario ad acta in sostituzione del Comune inadempiente.

Con nota prot. n. 4637 del 5 luglio 2007, il Comune di Roccaraso dichiarava che con deliberazione di C.C. n. 18 del 18 maggio 2007 era stata adottata la Variante Generale alle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G., con la quale la Zona “F” (nella quale ricadevano alcune particelle della Narciso s.r.l.) era stata inserita in Zona “SR - sportivo-ricreativa”, con attuazione subordinata alla redazione di uno specifico piano particolareggiato.

Conseguentemente, con nota n. 2751 del 18 gennaio 2008 l’Amministrazione Provinciale comunicava l’avvenuta sospensione del procedimento sostitutivo di cui all’art. 44 L.R. 11/99.

In seguito alla riproposizione della richiesta di commissariamento, formulata dalla Narciso s.r.l. alla Provincia con lettere del 28 gennaio 2008, del 22 febbraio 2008 e del 21 maggio 2008, la Provincia de L’Aquila, con nota n. 33771 del 12 giugno 2008, comunicava di non ritenere opportuno un intervento sostitutivo in considerazione del contemporaneo avvio, da parte del Comune, di un procedimento idoneo a disciplinare urbanisticamente le zone del territorio comunale interessate dalla decadenza dei vincoli imposti dallo strumento urbanistico generale, mediante l’adozione della citata Variante alle N.T.A. la quale, oltretutto, era stata nel frattempo trasmessa alla Provincia per la verifica del non contrasto con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (in data 20 maggio 2008).

Il Servizio Urbanistico provinciale, in sede di verifica del non contrasto con il P.T.C.P. della Variante alle N.T.A. del P.R.G., con atto prot. n. 51178 del 12 agosto 2008 sospendeva l’esame istruttorio della pratica per carenze documentali.

In conseguenza di ciò e dell’ulteriore inerzia del Comune, la Narciso s.r.l. (con atti del 18 febbraio 2009 e del 2 luglio 2009) sollecitava la Provincia alla nomina del Commissario ad acta .

Il Servizio Urbanistico della Provincia, con note prott. n. 20940 del 25 marzo 2009 e n. 10081 del 26 febbraio 2010, chiedeva nuovamente al Comune di Roccaraso di dare riscontro alle precedenti richieste di informazioni, con l’avvertenza che, in caso di ulteriore silenzio, si sarebbe dato avvio alle procedure di nomina del Commissario ad acta .

Con atto prot. n. 1643 del 9 marzo 2010, il Comune chiedeva alla Provincia la sospensione del procedimento inerente l’esercizio del potere sostitutivo di cui all’art. 44 della L.R. n. 11/1999, in attesa della definizione di uno specifico incontro con la Società.

Con successiva nota prot. n. 1829 del 13 marzo 2010, il Comune di Roccaraso trasmetteva copia del verbale del suddetto incontro, nel corso del quale lo stesso ente prendeva l’impegno di fornire alla proponente specifiche indicazioni per una rimodulazione del progetto nel frattempo presentato.

In seguito all’ulteriore richiesta di nomina del Commissario ad acta da parte della Narciso s.r.l. (con atto del 23 aprile 2010), in conseguenza della perdurante inerzia del Comune di Roccaraso, la Provincia de L’Aquila (con nota n. 30662 del 12 maggio 2010) chiedeva delucidazioni al Comune circa i motivi ostativi all’accoglimento della proposta progettuale presentata dalla Società, alla luce degli impegni assunti nell’incontro dell’11 marzo 2010.

Visto l’ulteriore silenzio dell’Amministrazione Comunale e un nuovo sollecito ad intervenire in via sostitutiva a norma di legge da parte della Narciso s.r.l. (con atto del 20 marzo 2012) - tenuto conto delle dichiarazioni contenute negli atti sopra richiamati, dai quali si evinceva l’avvenuta decadenza del vincolo sostanzialmente espropriativo imposto dal P.R.G. sui terreni della Narciso (costituito dalla subordinazione della Zona “F” alla redazione di un piano intercomunale con il Comune di Rivisondoli) e considerato che era ampiamente decorso il termine previsto dalla presentazione degli atti di diffida senza che l’Amministrazione Comunale avesse assunto provvedimenti deliberativi o avesse comunicato l’avvio del procedimento - il Presidente della Provincia dell’Aquila, con Decreto n. 19 del 23 aprile 2012 nominava l‘Ing. Francesco Bonanni (Dirigente del Settore Ambiente e Urbanistica della stessa Amministrazione) Commissario ad acta per l’espletamento dei compiti di cui all’art. 44, comma 1, lett. b), punto 1, L.R. 3.03.1999, n. 11, e s.m.i., in ordine alla disciplina delle aree di proprietà della Società Narciso s.r.l. site nel Comune di Roccaraso e individuate in Catasto al foglio n. 4, particelle nn. 534, 536 25, 93, 529 e 532.

Effettuato l’insediamento in data 4 maggio 2012 ed acquisita, presso il Comune, parte della documentazione tecnica ed amministrativa più volte richiesta, il Commissario chiedeva al Servizio del Genio Civile della Regione Abruzzo il parere ex art. 89 D.P.R. n. 380/20014.

Successivamente, con Deliberazione n. 01 del 15 gennaio 2014 - all’esito delle predette verifiche condensate nella Relazione istruttoria allegata alla medesima delibera - l’organo commissariale adottava la variante urbanistica ai sensi dell’art. 10 della L.R. 12.04.1983, n. 18, dando atto:

- che i terreni oggetto della Variante urbanistica sono ricompresi nel P.R.G. di Roccaraso (Tavola n. 6b) in tre diverse zone omogenee: a) Zona “F”, classificata come “Zona Sportiva” (fg. 4, particelle n. 25 (parte), n. 93, n. 532 e n. 529);
b) Zona “O”, classificata come “Verde Vincolato” (fg. 4, particella n. 25 - parte);
c) “viabilità e fascia di rispetto stradale” (fg. 4, particelle n. 25 -parte, n. 336, n. 532 e n. 534);

- che soltanto per i terreni inclusi nella Zona “F” sono riconoscibili i caratteri di vincolo c.d. “sostanzialmente espropriativo”, come tale soggetto alla decadenza quinquennale e da ridisciplinare con specifico provvedimento commissariale, mentre la zona di verde vincolato e la fascia di rispetto stradale hanno natura meramente conformativa (la fascia di rispetto è riferibile a viabilità esistente), e, quindi, per la porzione di area in esse ricompresa è tutt’ora valido ed efficace il regime previsto dall’attuale strumento urbanistico comunale;

- che la nuova destinazione urbanistica da assegnare alle aree della Zona F deve essere individuata in modo da eliminare il vincolo procedurale (avente le caratteristiche di vincolo sostanzialmente espropriativo) costituito dalla subordinazione degli interventi ad uno strumento urbanistico di secondo livello di iniziativa esclusivamente pubblica (il Piano intercomunale Roccaraso/Rivisondoli), ridefinendolo quale vincolo conformativo con una scelta che conservi il più possibile l’impianto dello strumento urbanistico generale, almeno per quanto riguarda il rapporto tra spazi aperti e edificazione, ed al contempo risolva la problematica del vincolo decaduto;

- che può essere presa in considerazione, quale indicatore della volontà pianificatoria del Comune, la Variante Generale alle N.T.A. del P.R.G. adottata con deliberazione di C.C. n. 18 del 18 maggio 2007, che assegna alle aree comprese nella Zona F la destinazione urbanistica di Zona “SR — sportivo-ricreativa”, disciplinata dall’art.

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