TAR Brescia, sez. II, decreto cautelare 2016-08-02, n. 201600550
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Pubblicato il 02/08/2016
N. 00550/2016 REG.PROV.CAU.
N. 00885/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 885 del 2016, proposto da:
Fraternità Sistemi Impresa Sociale Cooperativa Sociale Onlus, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato E B C C.F. CVDZRN51S13E987H, con domicilio eletto presso lo stesso in Brescia, via Saffi, 5;
contro
Comune di Brescia, non costituito in giudizio;
nei confronti di
Andreani Tributi Srl, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento 5/7/2016 che ha aggiudicato l'appalto al controinteressato e atti connessi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Considerato quanto segue:
1. il ricorso pone in diritto, quale prima censura, una questione di natura squisitamente tecnica (effettivo valore economico o meno del ramo di azienda conferito in Andreani Tributi s.r.l. da parte del socio di maggioranza Centro Servizi s.r.l.), supportata da relazione giurata di un perito in materia societaria del Tribunale ordinario di Brescia: è, pertanto, evidente che sul punto non è possibile una immediata delibazione in questa sede cautelare d’urgenza e inaudita altera parte , tant’è che la stessa Società ricorrente conclude l’esposizione di tale prima censura deducendo che “ il TAR potrà disporre al riguardo CTU contabile o, più semplicemente, prescrivere alla Stazione appaltante più approfonditi accertamenti sul punto ”, salvo, ovviamente, soggiungere che nel frattempo lo stesso TAR dovrebbe disporre “ la sospensione cautelare degli atti impugnati ”;