TAR Brescia, sez. II, decreto cautelare 2016-08-02, n. 201600550

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. II, decreto cautelare 2016-08-02, n. 201600550
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 201600550
Data del deposito : 2 agosto 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/08/2016

N. 00885/2016 REG.RIC.

N. 00550/2016 REG.PROV.CAU.

N. 00885/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 885 del 2016, proposto da:
Fraternità Sistemi Impresa Sociale Cooperativa Sociale Onlus, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato E B C C.F. CVDZRN51S13E987H, con domicilio eletto presso lo stesso in Brescia, via Saffi, 5;

contro

Comune di Brescia, non costituito in giudizio;

nei confronti di

Andreani Tributi Srl, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento 5/7/2016 che ha aggiudicato l'appalto al controinteressato e atti connessi;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato quanto segue:



1. il ricorso pone in diritto, quale prima censura, una questione di natura squisitamente tecnica (effettivo valore economico o meno del ramo di azienda conferito in Andreani Tributi s.r.l. da parte del socio di maggioranza Centro Servizi s.r.l.), supportata da relazione giurata di un perito in materia societaria del Tribunale ordinario di Brescia: è, pertanto, evidente che sul punto non è possibile una immediata delibazione in questa sede cautelare d’urgenza e inaudita altera parte , tant’è che la stessa Società ricorrente conclude l’esposizione di tale prima censura deducendo che “ il TAR potrà disporre al riguardo CTU contabile o, più semplicemente, prescrivere alla Stazione appaltante più approfonditi accertamenti sul punto ”, salvo, ovviamente, soggiungere che nel frattempo lo stesso TAR dovrebbe disporre “ la sospensione cautelare degli atti impugnati ”;

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