TAR Roma, sez. 5S, sentenza 2024-11-15, n. 202420300

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 5S, sentenza 2024-11-15, n. 202420300
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202420300
Data del deposito : 15 novembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/11/2024

N. 20300/2024 REG.PROV.COLL.

N. 11429/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11429 del 2020, proposto da -O-, rappresentata e difesa dall'avvocato M N N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

del decreto di respingimento della domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dalla Sig.ra -O- con protocollo n. -O-, adottato dal Ministro dell'Interno in data 28 agosto 2020 e notificato in data 26 ottobre 2020.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 25 ottobre 2024 la dott.ssa Ida Tascone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

La ricorrente con l’odierno ricorso, notificato in data 14 dicembre 2020 e depositato in data 29 dicembre 2020, ha chiesto l’annullamento del decreto del 28 agosto 2020 n. -O- di respingimento della domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata in data 19 maggio 2014, ai sensi dell’art.9, comma 1, lettera f) della legge 5 febbraio 1992 n.91.

Per quanto di interesse, il ministero ha denegato il richiesto provvedimento concessorio in ragione dell’assenza del prescritto requisito reddituale , rivelatosi inferiore ai parametri di riferimento adottati (“i redditi dichiarati e relativi al familiare convivente sig. -O- sono insufficienti alla luce dei parametri di riferimento”) , ed in vigore (pari a € 8.263,31 richiesti per nucleo familiare composto da una persona, incrementato fino a € 11.362,05 di reddito imponibile in presenza del coniuge a carico ed in ragione di ulteriori € 516,00 per ogni figlio a carico).

Sulla base di tali presupposti - previo rituale espletamento del sub-procedimento disciplinato dall’art. 10 bis della l. n. 241/1990 - il ministero ha denegato il richiesto provvedimento concessorio, in ragione della non coincidenza tra l’interesse della richiedente e quello pubblico all’allargamento della platea della comunità nazionale.

Dalla documentazione reddituale inviata con la memoria difensiva ai sensi dell’art.10 bis della legge n. 241/1990 e dalla certificazione reddituale del Sig. -O-, padre dell’attuale ricorrente, è emerso che i redditi percepiti dallo stesso risultano essere

a) per l’anno d’imposta 2011, € 19.785,00;

b) per l’anno d’imposta 2012, €

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