TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2011-09-13, n. 201107235

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2011-09-13, n. 201107235
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201107235
Data del deposito : 13 settembre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04659/2008 REG.RIC.

N. 07235/2011 REG.PROV.COLL.

N. 04659/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4659 del 2008, proposto da:
J F, B R, B Pia, B E, B M G, Dell'Isola Carlo, D G A, F A, G P, G M, L A, L R, M G, M M A, M di P G, S V, S C, S G, S V M, T G, U L, rappresentati e difesi dagli avv. C C, M S, con domicilio eletto presso M S in Roma, v.le Parioli, 180;

contro

la Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

l’identico trattamento retributivo complessivo dei medici con qualifica ospedaliera in esecuzione del giudicato derivante dalla sentenza

TAR

Lazio Sez. III bis n. 6645/04.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2011 il Cons. P R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I ricorrenti, dopo aver ottenuto sentenza di questo Tribunale di accoglimento della loro pretesa di ottenere, quali medici con qualifica universitaria operanti in strutture ospedaliere, lo stesso trattamento economico riconosciuto ai medici di qualifica ospedaliera, adivano questo Tribunale per ottenere, in esecuzione della stessa sentenza quanto loro dovuto e, a loro avviso, non ancora corrisposto dalla Amministrazione tenuta ad eseguire la medesima sentenza (la Università “Tor Vergata” di Roma).

Dopo varie vicende anche di ordine processuale, alla Camera di Consiglio del 5/6/2008 per la complessità della produzione documentale versata in giudizio che non consentiva, onde individuare la avvenuta o meno esaustiva esecuzione della sentenza, di sceverare le spettanze ancora dovute ai ricorrenti (che le reclamavano in riferimento ad emolumenti alcuni di natura fissa ed altri variabile in quanto riferite anche ai compensi c.d. “aziendali”) veniva disposta la nomina del Commissario “ad acta” nella persona del dott. Maurizio A cui veniva conferito mandato per la effettuazione di una ricognizione individuativa delle somme ai ricorrenti già corrisposte, suddistinte per tipo di compenso, rispetto a quanto eventualmente ancora dovuto.

In adempimento all’incarico conferitogli nei sensi e nei limiti con cui dello stesso incarico era stato investito, il sunnominato Commissario depositava Relazione della attività svolta con allegate tabelle da cui risultavano per ciascun ricorrente le somme dovute, suddistinte per singole voci, e le somme già percepite.

I ricorrenti non ritenevano soddisfatte le loro pretese quali derivanti dalla sentenza di questo Tribunale intervenuta nei loro confronti nelle parti per gli stessi favorevole, e formulavano richieste basate su elementi ed argomentazioni (anche di natura giuridica) dirette a denunciare pretesi inadempimenti e omissioni da parte del Commissario “ad acta”.

In apposita Camera di Consiglio, dopo che era stato udito anche il Commissario ad acta all’uopo convocato, il Collegio, accertati i limiti dell’incarico conferito al dott. A consistente, come già riferito, nella mera individuazione delle spettanze dovute ai ricorrenti e delle somme che gli stessi avevano già ricevuto in pagamento, udita anche la resistente Università che, tramite l’Avvocatura dello Stato, si era dichiarata disposta a rieffettuare i conteggi ai fini della esatta individuazione delle spettanze effettivamente dovute e “debendae” ai medici ricorrenti, decideva, in adesione alla stessa richiesta della Università, di assegnare a quest’ultima il termine di mesi due per consentire l’accertamento di quanto dall’Ateneo proposto e per l’invio a questo Tribunale degli esiti, documentati, dello stesso accertamento.

Per il solo caso di eventuale inerzia della Università nel fornire i dati e gli elementi utili alla totale definizione del giudizio nel senso effettivamente satisfattivo delle pretese dai ricorrenti fatte valere, veniva stabilito di conferire allo stesso Commissario dott. A “pieni poteri” al fine di definire la vicenda ancora pendente relativa alla esatta esecuzione della sentenza, mediante la adozione degli eventuali provvedimenti necessari per l’integrale ed esaustivo soddisfacimento delle pretese degli istanti.

La Università “La Sapienza” in adempimento dell’impegno assunto, ha da ultimo fornito, mediante la trasmissione di dettagliata Relazione, gli elementi che a dire della stessa si porrebbero come definitori della pendente controversia, in senso tuttavia negativo alla persistenza di pretese a vantaggio dei richiedenti e non ancora soddisfatte. Tanto, in riferimento ai pagamenti che in favore degli stessi erano stati già effettuati.

In tale Relazione della Università vengono riepilogate le pretese costituenti oggetto del giudizio ancora pendente diretto ad ottenere l’identico trattamento retributivo complessivo dei medici con qualifica ospedaliera, ed, in particolare di quelle riferite:

-alla indennità di posizione “parte variabile” (artt. 55, 56 e 57 del

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