TAR Firenze, sez. II, sentenza 2018-01-09, n. 201800033

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. II, sentenza 2018-01-09, n. 201800033
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201800033
Data del deposito : 9 gennaio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/01/2018

N. 00033/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00511/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 511 del 2017, proposto da:
Latteria di Soligo Società Agricola Cooperativa in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati G Z, L R e S P, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Firenze, via Villari 39;

contro

il Commissario Liquidatore della CAPLAC - Cooperativa Agricola Produttori Latte e Affini Compitese in liquidazione coatta, rappresentato e difeso dall’avv. R R, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Lamarmora 14;

nei confronti di

Assegnatari Associati Arborea – 3a – coop. agricola p.a. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Morbidelli, Gabriele Racugno e Dionigi Scano, con domicilio eletto presso il primo in Firenze, via La Marmora 14;

per l'annullamento

- del provvedimento del Commissario Liquidatore di

CAPLAC

Cooperativa Agricola Produttori Latte e Affini Compitese in liquidazione coatta datato 27 gennaio 2017, comunicato a mezzo PEC nella stessa data, avente ad oggetto: «Scioglimento riserva Affitto d'Azienda CAPLAC»;

- dell'ulteriore atto o provvedimento del medesimo Commissario Liquidatore, non noto, con cui è stato disposto di procedere alla stipula del contratto di affitto di azienda (2 febbraio 2017) con la controinteressata Arborea e ne sono stati definiti i contenuti e le condizioni e di ogni altro atto o provvedimento, comunque connesso, anche presupposto e/o conseguente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Assegnatari Associati Arborea – 3a – coop. agricola p.a. e del Commissario Liquidatore della CAPLAC;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2017 il dott. A C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. L’impresa Latteria di Soligo Società Agricola Cooperativa, attraverso la società Nori Latte s.r.l., il 20 dicembre 2016 ha presentato una proposta irrevocabile di affitto di azienda, insieme ad una proposta irrevocabile di acquisto, al Commissario liquidatore della Cooperativa Agricola Produttori Latte e Affini Compitese (di seguito: “CAPLAC”) ma non ha ricevuto risposta, finchè il 20 gennaio 2017 il Commissario ha comunicato il nuovo termine stabilito per presentare proposte di acquisto e di affitto per l’azienda. Essa allora ha formulato due proposte separate, una per l’acquisto e una per l’affitto ma il 27 gennaio 2017 il Commissario ha comunicato che l’azienda era stata affittata all’impresa Assegnatari Associati Arborea – 3a – coop. agricola p.a. (nel seguito: “Arborea”). La Latteria di Soligo ha allora proposto il presente gravame impugnando i provvedimenti del Commissario con cui ha sciolto la riserva circa l’individuazione di un affittuario della CAPLAC e ha disposto di sottoscrivere il relativo contratto con Arborea.

Si sono costituiti Arborea e il Commissario eccependo in via preliminare difetto di giurisdizione poiché alla fattispecie in esame non si applicherebbe il d.lgs 8 luglio 1999, n. 270 -Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, il cui articolo 65 prevede che siano rimessi alla giurisdizione ordinaria i ricorsi avverso gli atti della procedura afferenti ai soli diritti soggettivi, così implicitamente individuando la giurisdizione amministrativa per le altre posizioni, bensì la legge 17 luglio 1975, n. 400;
il R.d. 16 marzo 1942, n. 267-Legge fallimentare e l’art. 2545 terdecies del codice civile, come richiamati nel d.m. 16 novembre 2016 del Ministero dello Sviluppo Economico che ha decretato la liquidazione di CAPLAC e contestualmente ha nominato il Commissario liquidatore. La natura del potere esercitato da quest’ultimo non sarebbe riconducibile a quello “speciale” di cui al d.lgs. n. 270/1999, con conseguente inapplicabilità anche del suo articolo 68 dal quale la ricorrente desume la sussistenza della giurisdizione ordinaria sulla controversia.

E’ inoltre eccepita l’inammissibilità del ricorso per mancata notificazione dello stesso al Ministero dello sviluppo economico.

All’udienza del 5 dicembre 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Deve essere accolta l’eccezione di difetto di giurisdizione, con conseguente inammissibilità del ricorso.

È pacifico che nella fattispecie non si applichi il d.lgs. n. 270/1999 poiché la CAPLAC, come da visura camerale, al 30 settembre 2016 presentava un numero di addetti pari a 22 mentre l’art. 2, comma 1, d.lgs. 270/1999 prevede quale presupposto per la sua applicazione la circostanza che l’impresa presenti, tra l’altro, “numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a duecento da almeno un anno”. Nel caso in esame, quindi, non possono essere fatti valere i principi desumibili dall’articolo 65 di tale normativa, come correttamente pretendono le parti resistenti. Il plesso giurisdizionale competente va invece individuato in base al criterio generale di riparto basato sulla posizione giuridica dedotta in giudizio.

La procedura in esame è stata attivata ai sensi dell’articolo 2545 terdecies del codice civile in base al quale “in caso di insolvenza della società, l’autorità governativa alla quale spetta il controllo sulla società dispone la liquidazione coatta amministrativa”. Quest’ultima è disciplinata dagli articoli 194 e seguenti del R.d. n. 267/1942 i quali configurano l’intervento pubblicistico in termini di vigilanza e direttiva dell’Amministrazione competente, senza che sia dato evincere alcun fenomeno di traslazione di potere pubblico in capo al commissario liquidatore. Questi non è, pertanto, qualificabile soggettivamente come organo sia pure indiretto dell’Amministrazione bensì come un soggetto che svolge attività di diritto civile sottoposta alla vigilanza di una pubblica autorità. Sono gli atti di quest’ultima che incidono posizioni di interesse legittimo mentre quelli del commissario non possono essere qualificati come “amministrativi”, poiché sono privi della relativa caratterizzazione soggettiva. Si tratta di atti che provengono da un soggetto privato a fronte dei quali non possono che insistere diritti soggettivi, con conseguente devoluzione della controversia al Giudice Ordinario cui le parti della presente controversia sono pertanto rimesse, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda ai sensi dell’articolo 11 del codice del processo amministrativo.

Le spese processuali vengono compensate in ragione della novità della questione affrontata e delle incertezze giurisprudenziali in materia.

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