TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2023-05-18, n. 202308474

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2023-05-18, n. 202308474
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202308474
Data del deposito : 18 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/05/2023

N. 08474/2023 REG.PROV.COLL.

N. 09956/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9956 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato S M, con domicilio eletto presso il suo studio in Avellino, piazza della Libertà 11;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del provvedimento prot. M E21033 del 22 giugno 2017 comunicato in pari data con cui si è provveduto a ridurre del 50% tutte le voci stipendiali fisse e continuative in capo al ricorrente oltre ad ogni provvedimento presupposto connesso e conseguente comunque lesivo;

e per il riconoscimento

del diritto in capo al ricorrente a godere del trattamento stipendiale “pieno'' in ragione della dipendenza da causa di servizio delle patologie-OMISSIS-.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 aprile 2023 il dott. V B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con provvedimento n. ME21033 del 22 giugno 2017 l’11° reggimento trasmissioni ha disposto la decurtazione al 50% del trattamento economico fisso e continuativo, per il superamento dei 365 giorni di permanenza in aspettativa per motivi sanitari non dipendenti da causa di servizio.

L’istante ha impugnato tale atto chiedendo l’accertamento del diritto a godere del trattamento economico, affermando la dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte.

Le patologie deriverebbero da fatto” di servizio ai sensi dell’art. 26 della legge n.187/1976. Egli in servizio presso l’-OMISSIS-, in data -OMISSIS-, durante lo svolgimento del servizio (esercitazione ginnico – sportiva) rovinava al suolo, nell’occasione riportava “-OMISSIS-” come da Mod. C 499/2008 del 24.10.2008.

Il verbale modello BL/S n. A11405459 della Commissione medica ospedaliera del 24.10.2008 recava nel giudizio diagnostico una “-OMISSIS-”

In data 12.12.2008 il -OMISSIS- chiedeva alla Direzione Generale per il personale Militare – III Reparto 7" Divisione – 1" Sezione l’equo indennizzo per l’infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio con Mod. C n. 499/2008 del 24.10.2008.

La patologia sofferta “-OMISSIS-” che risulta anche dall’esame neurologico eseguito presso il CMML del Ministero della Difesa in data 26.03.2014, pur non portando riflessi sulla idoneità al servizio, sarebbe perdurante.

In data 7.7.2014 il militare chiedeva al -OMISSIS- di essere sottoposto ad accertamenti sanitari ai fini del riconoscimento di dipendenza da causa di servizio dell’infermità “-OMISSIS- e la concessione dell’equo indennizzo. Successivamente veniva comunicato dall’-OMISSIS- con lettera del 12.12.2016 notificatagli il 12.01.2017 quanto di seguito: “ le comunico che, con la lettera di riferimento ( M_DGPREV REG_ 2016 0176393 datato 5 dicembre 2016), la Direzione Generale per il personale Militare – III Reparto 7" Divisione – 1" Sezione, facendo seguito all’istanza da lei presentata in data 12.12.2008 tesa ad ottenere l’equo indennizzo per l’infermità già riconosciuta SI dipendente con Mod. C n. 499/2008 del 24.10.2008, non può avviare il relativo procedimento amministrativo.

Di poi, acquisito detto documento solo all’esito dell’acceso agli atti in data 14.3.2017 si è potuto verificare che con processo verbale mod. BL/B n. A50900314 in data 17.06.2010 la C.M.O. di Roma competente ad effettuare la diagnosi ai sensi dell’art. 6 comma 1 del DPR 461/01, ha giudicato l’infermità dipendente da causa di servizio ma non classificabile quindi NON ascrivibile a categoria di equo indennizzo”.

Dalla documentazione medica e in particolare dalla perizia del medico legale dell’ASL AV in data 18.5.2008 si evince che “...l’analisi del fatto soddisfa tutti i principali criteri accertanti l’esistenza di un nesso di causalità tra l’incidente e le patologie ortopediche patite dal periziando…”.

Conclude il predetto medico – legale: “...tenuto conto dell’età, del sesso, delle preesistenti condizioni psicosomatiche, delle considerazioni di ordine prognostico, le patologie: -OMISSIS-... sono conseguenza dell’evento lesivo subito”.

La patologia neurologica (-OMISSIS-) in capo al ricorrente sarebbe attribuibile al trauma del 2008 e da un “incidente” occorso nell’ottobre 2011.

Dal verbale della prima Commissione medica ospedaliera del Dipartimento Militare della medicina legale di Roma n. A11502951 dl 12.6.2015 risulterebbe che il ricorrente è affetto da “-OMISSIS-”.

Egli sarebbe stato indagato per una simulazione di infortunio e per tale motivo aveva iniziato a manifestare disturbi d’ansia.

Con verbale della prima Commissione Medica ospedaliera di Roma n. A11604493 del 6.12.2016 al ricorrente è stato diagnosticato un “-OMISSIS-”, per cui è stato giudicato temporaneamente non idoneo al servizio per giorni 40, dal 1.8.2016 al 10 settembre 2016.

Con verbale n. a11500854 del 11.3.2015 l’istante è stato giudicato temporaneamente non idoneo al servizio di istituto per giorni 60 a decorre dal 7.2.2015. Ancora prima il verbale della prima Commissione medica ospedaliera del 20.10.2014 ne diagnosticava la temporanea inidoneità al servizio dal 10.9.2014 per 30 giorni.

Nel corso del tempo si sono succedute diverse valutazioni concernenti l’idoneità che avrebbero accertato la patologia psichiatrica del ricorrente.

Dai verbali della Commissione medica di prima istanza di Roma, sarebbe possibile ricavare che l’istante era stato inizialmente collocato in convalescenza per infermità seguita ad un infortunio verificatosi all’interno della caserma, da ritenersi dipendente da causa di servizio, come prospettato dal Comandante della Compagnia nel rapporto sulla dinamica dell’evento.

Pertanto tale periodo non avrebbe dovuto essere computato nel periodo massimo di aspettativa per infermità (365 gg) e, conseguentemente, l’Amministrazione non avrebbe potuto operare la decurtazione stipendiale previsto, per i successivi mesi di aspettativa, dall’art. 26 della legge 187/1976.

Avverso gli atti in epigrafe riguardanti la decurtazione dello stipendio e ha quindi proposto ricorso l’interessato deducendo i seguenti motivi:

1) Eccesso di potere. Travisamento dei fatti ed incompletezza dell’istruttoria. Violazione del combinato disposto degli artt. 26 della legge 187/1976 e art. 8 DPR 339/1982.

La norma indicata in epigrafe non distingue fra aspettative per infermità dipendenti da causa di servizio in misura prevalente e aspettative dipendenti da causa di servizio in misura non prevalente.

Dalle certificazioni mediche prodotte alla Commissione Medica Ospedaliera si evincerebbe che la patologia sarebbe conseguente al trauma subito durante il servizio;

2) Violazione e falsa applicazione dall’articolo 39 D.P.R. n. 51/2009 Eccesso di potere.

Sussisterebbe un obbligo in capo all’Amministrazione di accertare d’ufficio la dipendenza da causa di servizio “in presenza di episodi di verificata inidoneità temporanea al servizio” ai sensi della l. 11 marzo 1926, n. 416 ed il relativo regolamento r.d. 15 aprile 1928, n. 1024.

Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio per resistere al ricorso eccependo la legittimità del provvedimento assunto.

Con memoria depositata il 29 marzo 2023 il ricorrente richiama la recente pronuncia n. -OMISSIS- del -OMISSIS- a lui favorevole, resa nell’ambito del giudizio R.G. n. -OMISSIS-, che riguardava la richiesta di annullamento del provvedimento di cessazione dal servizio permanente per superamento del periodo di comporto, che ha statuito l’erroneità del calcolo riguardo ai giorni di malattia proprio con riferimento alla loro negata derivazione da “fatto” di servizio.

All’udienza del 14 aprile 2023, il patrono del ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso, il quale è stato trattenuto per la decisione.

1. Con il provvedimento impugnato l’Amministrazione ha ritenuto che il ricorrente avesse superato i

“365 giorni di permanenza nella condizione di aspettativa per motivi sanitari non dipendenti da causa di servizio “con conseguente decurtazione del 50% di tutte le voci stipendiali fisse e continuative.

2. In proposito occorre far riferimento alla recente pronuncia -OMISSIS-, n. -OMISSIS- sopra richiamata, resa da questo Tribunale sulla medesima vicenda, ma riguardante il provvedimento con cui l’amministrazione aveva disposto la cessazione dal servizio permanente dell’interessato, a decorrere dal 6 dicembre 2016, per non aver riacquistato l'idoneità fisica al servizio allo scadere del periodo massimo di aspettativa fruibile in un quinquennio e, dalla stessa data, è stato collocato in congedo nella "categoria della riserva".

Nel predetto giudizio è stata disposta una verificazione al fine di esaminare le assenze e accertare la

correttezza del computo effettuato dal Ministero della difesa, considerati i periodi frammentati, e individuare, all’esito di tale rinnovato calcolo, il giorno dell’eventuale cessazione dall’attività lavorativa.

2.1. Occorre precisare che le assenze per malattia del ricorrente oggetto di quel giudizio risultano le stesse di quelle che, nella vicenda in esame, hanno dato luogo alle decurtazioni economiche contestate. Si tratta, in particolare, dei seguenti periodi: dal 2 marzo al 17 aprile 2013 (47 giorni);
dal 3 aprile al 5 maggio aprile 2014 (33 giorni);
dal 13 agosto al 26 agosto 2014 (14 giorni);
dal 2 settembre 2014 al 11 giugno 2015 (283 giorni), riconosciuti come causa di servizio e causalmente correlabili all’evento traumatico subito in servizio in data -OMISSIS- (cfr. verbale modello BL/B N. A50900314 del 17/06/2010).

Il quesito posto da questo tribunale nel giudizio R.G. n. -OMISSIS- è stato il seguente: “ il verificatore dovrà accertare, in particolare, la data di cessazione del ricorrente dal servizio permanente, tenendo conto, nel computo delle assenze per malattia, dei giorni dipendenti da causa di servizio, risultanti sia dai documenti prodotti dall’Amministrazione resistente […] che dallo stato di servizio del ricorrente, come previsto dal DPR 394/95, art. 14, commi 2 e 3 …”

2.2. La decisione sopra richiamata, dopo aver richiamato la relazione di verificazione depositata in data 13.8.2020, ha osservato che il verificatore (cfr. relazione del 17.2.2021), dopo aver dato atto che “i periodi di interruzione dell'attività lavorativa non sono stati continuativi, ma alternati a periodo di normale attività lavorativa”, in quanto “i giorni di assenza si sono registrati in periodi diversi e frammentari, ognuno dei quali singolarmente considerato non raggiungeva il periodo massimo richiesto ai fini della cessazione dal servizio permanente”, ha individuato nel 21 febbraio 2017 la data di cessazione del rapporto di lavoro del militare, per superamento del periodo di 2 anni, pari a 730 giorni nel quinquennio precedente.

Il verificatore, inoltre, ha precisato che il periodo da considerare ai fini del periodo massimo di assenza per malattia è quello che decorre dal 2 marzo 2012, perché esso risultava essere il primo giorno di inabilità temporanea per il quale era stata chiesta l'aspettativa, andando a ritroso di 5 anni dall'ultimo giorno -e non dalla data del 19 agosto 2011, come ritenuto dall'Amministrazione intimata- con termine finale fissato al 21 febbraio 2017.

In sede di verificazione integrativa (volta ad accertare la data di cessazione del ricorrente dal servizio permanente, tenendo conto, nel computo delle assenze per malattia, dei giorni dipendenti da causa di servizio, risultanti sia dai documenti prodotti dall'Amministrazione resistente che dallo stato di servizio del ricorrente, come previsto dal d.P.R. 394/95) è stato accertato che “il computo dei 730 giorni non si è perfezionato. Pertanto, non è determinabile una data di cessazione dal servizio per superamento del periodo di aspettativa nel quinquennio mobile”.

2.3. In seguito l’amministrazione tenuto conto di tali rilievi e in esecuzione della ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, resa in quel giudizio, con provvedimento n. 0134459 del 22.3.2021 ha disposto “la riammissione in servizio del -OMISSIS-…, con riserva, in attesa della decisione nel merito del ricorso”.

3. Sulla base di quanto sopra osservato è possibile aderire alle censure di parte ricorrente anche nella controversia in esame, tenuto anche conto della mancanza di una specifica contestazione al riguardo da parte dell’amministrazione intimata.

Il verificatore, in primo luogo, ha esaminato le cause delle assenze dal servizio del ricorrente, onde tener conto di quelle che, per legge, rimangono escluse dal novero dei giorni per il computo massimo dell'aspettativa e vanno, pertanto, espunte dal calcolo in contestazione, in quanto, pur “…non permettono di interrompere il rapporto di lavoro d'ufficio con l'amministrazione di appartenenza”;
e, tra queste, “l'assenza per causa di servizio che non comporti una inidoneità assoluta, ai sensi dell'art. 14 d.p.r. n. 394/95”.

Dopo tale preliminare accertamento e all'esito della consulenza sanitaria (di natura medico-legale), ha rappresentato che le assenze del ricorrente nei periodi: 2 marzo-17 aprile 2013 (47 giorni);
3 aprile-5 maggio 2014 (33 giorni);
13 agosto-26 agosto 2014 (14 giorni);
2 settembre 2014-11 giugno 2015 (283 giorni), erano “causalmente correlabili ad un evento traumatico subito in servizio in data -OMISSIS-”, riconosciuto come dipendente da causa di servizio con verbale modello BL/B N. A50900314 in data 17.6.2010.

4. Tali considerazioni assumono portata dirimente anche nel presente giudizio, che verte –come anticipato- sul trattamento economico dei periodi di malattia fruiti dal militare, per cui l’impugnazione deve essere accolta con conseguente annullamento del provvedimento prot. M E21033 del 22 giugno 2017 e obbligo di rideterminazione per l’amministrazione intimata di rideterminare il trattamento economico del ricorrente, alla luce della riconducibilità dei suddetti periodi di malattia a patologie dipendenti di causa di servizio.

5. Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza nella misura indicata nel dispositivo.

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