TAR Firenze, sez. I, sentenza 2016-03-30, n. 201600560
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Testo completo
N. 00560/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00521/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 521 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
A I, rappresentato e difeso dagli avv.ti N P e F F, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. R C in Firenze, Via Lorenzo di Credi 20;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , Comando Militare Esercito Toscana, in persona del Comandante pro tempore , rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede sono domiciliati in Firenze, Via degli Arazzieri 4;
nei confronti di
Fabrizio Graziani, Andrea Scagliusi;
per l'annullamento
a) della nota prot. M_DE25218/46389 Cod. Id. CTE Ind. Cl. 5.8.1 del 23.12.2014, comunicata in data 7.01.2015, recante riscontro alla istanza di conferimento presentata dal ricorrente;b) degli elementi di risposta prot. MDE 24849 Cod. Id. AG ALL Ind. Cl. 1.13.11.2 dell'8.05.2014, elaborati dal Comando Militare Esercito Toscana e di tutti gli atti presupposti connessi e conseguenti ivi compresi i criteri di proporzionalita' ivi citati per il riparto degli alloggi AST tra ufficiali, sottoufficiali e volontari in servizio permanente con carico di famiglia;c) ove lesiva, della nota prot. n. MDE 24849/20556 del 20.11.2013 recante assegnazione dell'alloggio demaniale classificato AST n. EFI375;d) ove lesiva, della nota prot. MDE 24849/20548 del 20.11.2013 recante assegnazione dell'alloggio demaniale classificato AST n. EFI0338;e) delle note sulla scorta delle quali si e' proceduto a classificare quali ASI gli alloggi demaniali n. EFI375 e n. EFI338;f) di ogni ulteriore atto presupposto, preordinato, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente;nonché per il riconoscimento del diritto del ricorrente all'assegnazione di un alloggio AST in forma della graduatoria del 2° quadrimestre 2013 ovvero, qualora non fosse possibile il ristoro in forma specifica, per il risarcimento dei danni per equivalente monetario subiti e subendi che ci si riserva di meglio quantificare in corso di causa.
Visti i motivi aggiunti depositati in data 19 giugno 2015, per l'annullamento: g) della relazione istruttoria predisposta dall'Istituto Geografico Militare depositata in giudizio in data 18.04.2015;h) della nota prot. n. 3118/MCOO.AL Ind. cl. 1.13.11.1 del 22.03.2007, conosciuta a seguito di deposito in giudizio in data 18.04.2015, dell'Ispettorato per il Reclutamento e le Forze di Completamento dell'Esercito avente ad oggetto "modalita' di ripartizione degli alloggi di servizio di temporanea sistemazione (AST) tra le diverse categorie di personale militare";i) della proiezione di ripartizione degli alloggi disponibili del 10.04.2015, nel caso di assegnazione delle utenze EFI0338 e EFI0375 con il 2° quadrimestre 2013, elaborata dal Comando Militare Esercito Toscana e depositata in giudizio in data 18.04.2015;l) della nota prot. n. 286 del 17.07.2013 del Comando Militare Esercito Toscana recante classificazione alloggi da utenze del tipo AST ad ASI ove lesiva degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Militare Esercito Toscana;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2016 il dott. P G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente A I, caporal maggiore scelto dell’Esercito Italiano, presta servizio presso il Comando Divisione “Friuli”, stanziato in Firenze.
Egli espone di aver concorso per l’assegnazione di un alloggio di servizio di temporanea sistemazione (AST) destinato al personale con carico di famiglia, collocandosi al decimo posto, ma di fatto al secondo (in virtù di scorrimento), nella graduatoria formata dal Comando Militare Esercito “Toscana” per il secondo quadrimestre dell’anno 2013. Avuta notizia della disponibilità di tre alloggi AST nell’area di Firenze e chieste informazioni circa le ragioni che avevano indotto l’amministrazione a escluderlo dalle assegnazioni, con nota dell’8 aprile 2014 il Comando gli avrebbe comunicato l’avvenuta assegnazione degli alloggi ad altri militari, controinteressati rispetto alla sua richiesta di informazioni ed accesso ai provvedimenti di assegnazione.
La nuova istanza di accesso, notificata ai controinteressati e contenente altresì una richiesta di conferimento con il Comandante del Foter, è stata riscontrata con nota comunicata il 7 gennaio 2015, dalla quale risulterebbe che il Comandante della Divisione “Friuli” avrebbe inteso confermare le motivazioni indicate a supporto delle assegnazioni dal C.M.E. “Toscana”. Di tali motivazioni il ricorrente avrebbe peraltro avuto conoscenza solo a seguito dell’accesso consentitogli il 13 gennaio successivo.
Stando alla documentazione acquisita con l’accesso, il caporal maggiore I deduce che la mancata assegnazione sarebbe dipesa dalla catalogazione delle abitazioni disponibili come alloggi di servizio connessi con l'incarico (ASI). Terminate le esigenze ASI, i rimanenti alloggi disponibili sarebbero stati riclassificati come AST ed assegnati secondo la graduatoria del terzo quadrimestre 2013 in favore di personale appartenente alla categoria dei sottufficiali.
Tanto premesso in fatto, egli contesta la legittimità dell’operato dell’amministrazione di appartenenza e, sulla scorta di due motivi in diritto, conclude per l’annullamento degli atti e provvedimenti meglio elencati in epigrafe, nonché per l’accertamento del proprio diritto all’assegnazione di un alloggio AST in virtù della graduatoria del secondo quadrimestre 2013, ovvero, in subordine, al risarcimento dei danni per equivalente.
1.1. Costituitisi in giudizio il Ministero della Difesa e l’Istituto Geografico Militare, nella camera di consiglio del 22 aprile 2015, il difensore del caporal maggiore I ha dichiarato di rinunciare alla domanda cautelare formulata con lo stesso ricorso introduttivo.
Successivamente, con motivi aggiunti depositati il 19 giugno 2015, il gravame è stato esteso alla relazione istruttoria depositata in giudizio dall’Istituto Geografico Militare e ad alcuni atti ad essa allegati.
1.2. La causa è stata discussa e trattenuta per la decisione di merito nella pubblica udienza del 27 gennaio 2016.
2. La nota del 23 dicembre 2014 a firma del Comandante della Divisione “Friuli”, comunicata al ricorrente il 7 gennaio 2015 e impugnata in via principale con il ricorso introduttivo del giudizio, riferisce che le motivazioni addotte dal C.M.E. “Toscana” – e ritenute esaustive dal Comandante delle FO.TE.R. – a sostegno della mancata assegnazione di un alloggio AST in favore del caporal maggiore I sulla base della graduatoria del secondo quadrimestre 2013 attengono all’avvenuta qualificazione come ASI degli alloggi disponibili in quel momento e alla successiva assegnazione degli stessi, previa riqualificazione in AST, con la graduatoria del terzo quadrimestre dello stesso anno. Gli “elementi di risposta” acquisiti dal Comandante di Divisione e resi accessibili all’interessato evidenziano altresì che, se anche gli alloggi in questione fossero stati assegnati con la graduatoria del secondo quadrimestre, dalle assegnazioni sarebbe rimasta comunque esclusa la categoria dei graduati, e, quindi, il caporal maggiore I.
2.1. Con il primo motivo di impugnazione, il