TAR Bari, sez. III, sentenza 2017-12-27, n. 201701361

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2017-12-27, n. 201701361
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201701361
Data del deposito : 27 dicembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/12/2017

N. 01361/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00628/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 628 del 2017, proposto da:
Associazione Raggio Verde, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati A D M, V T, D T, domiciliata ex art. 25 cpa presso Segreteria Tar Segreteria Tar Puglia - Bari in Bari, piazza Giuseppe Massari, 6;

contro

Comune di Ascoli Satriano non costituito in giudizio;

nei confronti di

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del silenzio diniego formatosi in data 6 maggio 2017 sull’istanza di accesso ambientale ex d lgs n. 195/2005 inviata al Comune di Ascoli Satriano in data 6 aprile 2017.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2017 il dott. F G e uditi per le parti i difensori nessun avvocato è presente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Con istanza trasmessa a mezzo pec al Comune di Ascoli Satriano, l’Associazione in epigrafe meglio specificata, ha chiesto l’accesso alle informazioni ambientali, relative alla discarica di MEZZANA LA TERRA, oggetto di procedura d’infrazione da parte dell’Unione Europea.

L’istanza è intesa a conoscere :

-le iniziative intraprese dal Comune al fine di impedire che vengano ancora conferiti rifiuti nella discarica in questione;

-verifica sulla tipologia dei rifiuti conferiti;

-iniziative intraprese al fine di accertare le condizioni ambientali del sito, in particolare eventuali analisi per verificare se i rifiuti hanno contaminato il sito ed in caso affermativo iniziative intraprese per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino.

1.1.- Avverso il silenzio serbato dall’amministrazione comunale sulla richiesta in questione, la ricorrente deduce violazione degli artt. 1 e 3 d. lgs 195/2005, a mente delle cui indicazioni la P.A. è tenuta a rendere disponibile a chiunque ne faccia richiesta le informazioni ambientali.

2.- Non risulta costituita in giudizio l’intimata amministrazione comunale.

3.- Alla camera di consiglio del 13 dicembre 2017, il Collegio si è riservata la decisione.

4.- Il ricorso è fondato.

4.1.- In subiecta materia la giurisprudenza è pacificamente attestata sui principi che seguono (ex multis Cons. St. n. 2557/2014) :

- In linea generale si deve ricordare che, come è noto, la disciplina dell’accesso in materia ambientale è specificamente contenuta nel D. Lgs. 19 ottobre 2005, n. 195, che prevede un regime di pubblicità tendenzialmente integrale dell’informativa ambientale, sia per ciò che concerne la legittimazione attiva (ampliando notevolmente il novero dei soggetti legittimati all’accesso in materia ambientale) e sia per quello che riguarda il profilo oggettivo (prevedendosi un’area di accessibilità alle informazioni ambientali svincolata dai più restrittivi presupposti di cui agli artt. 22 e segg. della L. n.241).

Le informazioni cui fa riferimento la citata normativa concernono in ogni caso esclusivamente lo stato dell’ambiente (aria, sottosuolo, siti naturali etc.) ed i fattori che possono incidere sull’ambiente (sostanze, energie, rumore, radiazioni, emissioni), sulla salute e sulla sicurezza umana, con esclusione quindi di tutti i fatti ed i documenti che non abbiano un rilievo ambientale.

L’art. 5 del cit. d.lgs. prevede comunque anche le ipotesi di esclusione dell’accesso all’informazione ambientale, che, tra l’altro può essere negato nei casi di richieste manifestamente irragionevoli avuto riguardo alle finalità di garantire il diritto d'accesso all'informazione ambientale (lett. b) del primo co.), ovvero espresse in termini eccessivamente generici (di cui alla c.).

In base alla predetta disciplina, sebbene l’accesso all'informazione ambientale possa essere esercitato da chiunque, senza la necessità di dimostrare uno specifico interesse, ciò non toglie che la richiesta di accesso:

-- non debba essere formulata in termini eccessivamente generici (cfr Consiglio di Stato, sez. VI, 16 febbraio 2011, n. 996);

-- sia specificamente individuata con riferimento alle matrici ambientali ovvero ai fattori di cui ai nn. 2 e 3 dell’ articolo 2 del D. Lgs. 19 ottobre 2005, n. 195 (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 15 ottobre 2009, n. 6339).

In senso decisamente conforme si veda anche Cons. St. 4636 e 4637/15: 5289/2014.

4.2.- Trasponendo le riferite acquisizioni giurisprudenziali al caso in esame, deve convenirsi che il ricorso è fondato atteso che l’istanza ostensiva risulta proposta da un’associazione di promozione sociale che ha come scopo – giusta documentazione statutaria in atti – la tutela dell’ambiente, non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale, l’istanza formulata non risulta eccessivamente generica essendo pertinente ad un sito ben individuato con specifico riferimento at attività di competenza dell’ente.

5.- Parimenti merita accoglimento il reclamo proposto avverso il diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (decreto n. 35/2017 reg. patr. 0009157/2017 Prot. Ag. ID DEL 16.11.2017), non ravvisando il Collegio motivi ostativi ad una favorevole delibazione dell’istanza ex art. 76 e segg. T.U. sulle spese di giustizia, ricorrendone i presupposti a mente delle indicazioni di cui all’art. 3 d. lgs n. 195/2005,.

6. –Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite.

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