TAR Venezia, sez. III, ordinanza cautelare 2014-05-08, n. 201400256
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N. 00256/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00518/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 518 del 2014, proposto da:
O V, rappresentata e difesa dagli avv. F M, M M, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Venezia, San Marco, 3911;
contro
l’Amministrazione dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del decreto del Questore della Provincia di Venezia - Questura di Venezia - Ufficio Immigrazione n. 204/2013/Div. P.A.SI. - Cat. A.12.13/Uff. Immigrazione - I Sez. del 22/10/2013, notificato a mani in data 29/1/2014, con il quale il Questore di Venezia archiviava l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dalla ricorrente;
della nota emessa dalla Questura di Venezia - Ufficio Immigrazione il 19/9/2013, ma mai comunicata alla ricorrente;
della nota emessa dal Commissariato di Polizia di Stato di Mestre il 3/10/2013, ma mai comunicata alla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2014 il dott. Riccardo Savoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che nella specie il provvedimento impugnato non risulta preceduto dalla prescritta comunicazione dei motivi ostativi;