TAR Roma, sez. II, ordinanza cautelare 2016-06-03, n. 201602912
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N. 02912/2016 REG.PROV.CAU.
N. 05421/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 5421 del 2016, proposto da:
Hbg Connex s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti L M e A L, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori, in Roma, Via Panama, 58;
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Admiral Gaming Network s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. ti Filippo Lattanzi, Matilde Tariciotti e Sarah Parachini, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Lattanzi - Cardarelli in Roma, Via G. Pierluigi Da Palestrina, 47;
LE.LA. s.a.s.di Lega Maurizio &C, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Maurizio Rencricca e Roberto Colagrande, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, viale Liegi, 35/B;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- della nota dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, prot. 0009356 del 13 aprile 2016, con cui:
- è stata rigettata l'istanza di autotutela della ricorrente e confermata la sospensione della sala "Slot e VLT Club";
- rappresentata la possibilità di effettuare un nuovo collaudo “tenuto conto della difficoltà oggettiva per il ripristino della sala nelle condizioni esistenti e verificate al momento del primo collaudo, anche alla luce della coesistente procedura che interessa il concessionario “Admiral Gaming Network”;
- di ogni altro atto preordinato, presupposto, coordinato e/o connesso;
- della determinazione prot. n.0007772 del 23 marzo 2016, con la quale è stata disposta la sospensione cautelativa della sala collaudata alla HGB Connex s.p.a.;
- dell’atto di estremi e contenuti sconosciuti con il quale l’Ufficio Monopoli per l’Abruzzo ha collaudato una nuova sala alla Admiral Gaming Network s.r.l.;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di ADM e delle società controinteressate;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore alla camera di consiglio del giorno 1 giugno 2016 il Cons. S M;
Uditi gli avv.ti, di cui al verbale;
Considerato che il ricorso, ad un primo esame, non si presenta assistito da adeguato “fumus boni iuris” in quanto la sala (sia pure per effetto del comportamento del gestore) non corrisponde più all’assetto che l’amministrazione aveva autorizzato;
Rilevato comunque, quanto al “ periculum in mora ” che, con il provvedimento del 13 aprile 2016, ADM ha sostanzialmente riconosciuto la “difficoltà oggettiva” derivante dal contenzioso in atto, per il “ripristino della sala nelle condizioni esistenti e verificate al momento del primo collaudo” dando perciò la possibilità alla ricorrente di “effettuare un nuovo collaudo” alle condizioni attuali;
Ritenuto che tale possibilità risulti ulteriormente agevolata dal provvedimento con cui l’amministrazione ha pressoché contestualmente “sospeso” la sala concessa alla controinteressata Admiral Gaming Network ed avviato il procedimento di annullamento in autotutela del certificato di idoneità erroneamente rilasciato;