TAR Potenza, sez. I, sentenza 2021-02-13, n. 202100139
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Pubblicato il 13/02/2021
N. 00139/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00417/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 417 del 2018, proposto dalla Diga Gomme società in accomandita semplice di C P, rappresentate e difesa dagli avv.ti P C, PEC carluccio.pasquale@certavvocatilag.it, e F C, PEC calculli0083@cert.avvmatera.it, con domicilio eletto in Potenza Via Nazario Sauro n. 52 presso lo studio dell’avv. M G;
contro
Ministero della Sviluppo Economico, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza e domiciliato ex lege in Potenza Corso XVIII Agosto 1860 n. 46;
per la condanna
del Ministero della Sviluppo Economico, nella qualità di successore ex lege dell’Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno, al risarcimento dei danni, derivanti dal provvedimento n. 4322 del 30.5.1989, di riduzione del contributo in conto capitale ex art. 3, comma 5, D.L. n. 8/1987 conv. nella L. n. 120/1987 da £ 1.032.600.000 (pari a € 533.293,40), inizialmente concesso dalla predetta Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno con provvedimento n. 6562 del 12.10.1988, a £ 550.720.000 (pari a € 284.423,14), e dalla conseguente mancata corresponsione della restante parte del contributo in conto capitale, sulla quale la Diga Gomme società in accomandita semplice di C P aveva fatto affidamento, cioè: 1) la somma pari alla differenza tra il contributo in conto capitale originariamente concesso e quello determinato in via definitiva;2) la maturazione di interessi per l’importo di £ 889.077.449 (pari a € 459.170,20) per l’anticipazione bancaria, che avrebbe dovuto essere rimborsata con il saldo del predetto contributo in conto capitale;3) il deterioramento dell’immagine, causato dalla suddetta situazione debitoria, che aveva determinato la perdita di numerosi clienti;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’Udienza del 10 febbraio 2021 il Cons. Pasquale Mastrantuono e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 25 D.L. n. 137/2020 conv. nella L. n. 176/2020 e dell’art. 1, comma 17, D.L. n. 183/2020 mediante collegamento da remoto con la modalità simultanea Microsoft Teams, dopo aver ascoltato gli avv.ti F C, P C e l'Avvocatura dello Stato, considerati presenti ai sensi dell’art. 4, comma 1, ultimo periodo, D.L. 28/2020 conv. nella L.70/2020;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Dopo che nel mese di luglio 1986 si era verificata una frana nel Comune di Senise, che aveva colpito anche la ditta Diga Gomme società in accomandita semplice di C P, con provvedimento n. 6562 del 12.10.1988 l’Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno concedeva alla predetta società il contributo in conto capitale di £ 1.032.600.000 (pari a € 533.293,40), per la costruzione di un nuovo opificio per la produzione di pneumatici, ai sensi dell’art. 3, comma 5, D.L. n. 8/1987 conv. nella L. n. 120/1987, ai sensi del quale “alle imprese che si insediano nell’agglomerato industriale del Comune di Senise, il contributo in conto capitale di cui all’art. 9 della L. n. 64/1986 è elevato al 75% della spesa necessaria per la realizzazione dell’iniziativa”, e pertanto veniva erogato alla predetta ditta l’acconto di £ 516.300.00 (pari a € 266.646,70).
I lavori di costruzione del nuovo opificio industriale venivano ultimati nel mese di marzo 1989 entro il termine di 24 mesi, stabilito dal predetto provvedimento n. 6562 del 12.10.1988.
Ma, poiché il predetto art. 3, comma 5, D.L. n. 8/1987 conv. nella L. n. 120/1987 costituiva un aiuto economico, che non era stato autorizzato dalla Commissione Europea, l’Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno con provvedimento n. 4322 del 30.5.1989 decideva di ridurre il suddetto contributo in conto capitale da £ 1.032.600.000 (pari a € 533.293,40) a £ 550.720.000 (pari a € 284.423,14).
Ed invero, la Commissione Europea prima in data 18.10.1989 apriva la procedura, prevista dall’art. 93, comma 2, del Trattato CEE, in quanto il citato art. 3, comma 5, D.L. n. 8/1987 conv. nella L. n. 120/1987 non era stato notificato preliminarmente alla Commissione, e poi con Decisione del 25.7.1990 statuiva l’incompatibilità di tale norma con l’art. 92, comma 1, del Trattato CEE, del Trattato CEE, ed il conseguente obbligo dello Stato italiano di provvedere al recupero dei contributi in conto capitale erogati in applicazione della predetta norma, in quanto non rientrava nelle deroghe, contemplate dallo stesso art. 92 del Trattato CEE, e rafforzava i preesistenti aiuti di Stato con finalità regionali, introducendo un nuovo aiuto, che favoriva le imprese del Mezzogiorno e falsava la concorrenza, incidendo sugli scambi tra Paesi Membri, sia perché favoriva le esportazioni delle imprese destinatarie del beneficio, sia perché limitava le esportazione delle imprese degli altri Stati Membri nel mercato italiano.
Pertanto, la Diga Gomme società in accomandita semplice di C P proponeva l’azione risarcitoria in epigrafe dinanzi al Giudice Ordinario, il quale ha emanato le seguenti Sentenze:
-il Tribunale di Potenza con Sentenza n. 1014 del 13.5.2003 ha ritenuto la giurisdizione, qualificando come diritto soggettivo la posizione giuridica azionata, ed ha condannato il Ministero dello Sviluppo Economico al pagamento della somma di € 266.646,70 pari al 50% del saldo del contributo non erogato, oltre interessi legali;
-la Corte di Appello di Potenza con Sentenza n. 114 del 10.4.2014 ha dichiarata la giurisdizione del Giudice Amministrativo, in quanto l’Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno con il contestato provvedimento n. 4322 del 30.5.1989 aveva esercitato un potere autoritativo;
-le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione con Sentenza n. 16960 del 27.6.2018 confermava la giurisdizione del Giudice Amministrativo, in quanto il petitum sostanziale si risolveva nella richiesta di accertamento dell’illegittimità del predetto provvedimento di autotutela dell’Agenzia di Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno n. 4322 del 30.5.1989, di riduzione del contributo in conto capitale ex art. 3, comma 5, D.L. n. 8/1987 conv. nella L. n. 120/1987 da £ 1.032.600.000 (pari a € 533.293,40) a £ 550.720.000 (pari a € 284.423,14).
Conseguentemente, la Diga Gomme società in accomandita semplice di C P con il presente ricorso, notificato il 27.9/1/2/3.10.2018 e depositato in pari data 27.9.2018, ha tempestivamente riassunto dinanzi a questo Tribunale la suddetta azione risarcitoria.
Si è costituito in giudizio il Ministero dello Sviluppo Economico, sostenendo l’infondatezza del ricorso.
In data 10.2.2021 si è svolta l’Udienza ai sensi dell’art. 25 D.L. n. 137/2020 conv. nella L. n. 176/2020 e dell’art. 1, comma 17, D.L. n. 183/2020 mediante collegamento da remoto con la modalità simultanea Microsoft Teams, nell’ambito della quale il ricorso è passato in decisione.
In via preliminare, va rilevato che ora ai sensi del vigente art. 133, lett. z-sexies, cod. proc. amm. sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo le controversie relative agli atti ed ai provvedimenti che concedono aiuti di Stato in violazione dell’obbligo, sancito dal Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, della notifica preventiva alla Commissione Europea dei progetti diretti ad istituire o modificare aiuti economici alle imprese.
Nel merito, il ricorso è infondato.
Al riguardo, va richiamato l’art. 93, comma 3, del previgente Trattato della Comunità Economica Europea (ora sostituito dall’identico art. 108, comma 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea), il quale statuiva che gli Stati Membri, prima di istituire e/o modificare un aiuto economico alle imprese, dovevano notificarlo preventivamente alla Commissione Europea, la quale doveva valutare la sua compatibilità con il mercato comune “nella misura in cui incidano sugli scambi tra gli Stati Membri, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minacciano di falsare la concorrenza” (cfr. art. 92, comma 1, previdente Trattato CEE), con la puntualizzazione che “lo Stato Membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto ad una decisione finale”.
Al riguardo la Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la Sentenza del 23.1.2019 nella causa n. 387/2017 ha chiarito che “nel caso in cui siano state concesse sovvenzioni in violazione dell’obbligo della previa notifica di cui all’art. 93, comma 3, del Trattato CEE, gli Enti statali non possono avvalersi del principio della tutela del legittimo affidamento” e che “la valutazione della compatibilità di misure di aiuto con il mercato comune rientra nella competenza esclusiva della Commissione, che agisce sotto il controllo della Corte di Giustizia”, specificando che “i Giudici nazionali possono esser chiamati ad accogliere le domande di risarcimento dei danni, causati dall’aiuto di Stato illegittimo, ai concorrenti del soggetto che ne ha beneficiato”.
Pertanto, poiché la violazione della suddetta norma comunitaria comporta l’inefficacia dell’aiuto di Stato, concesso prima della valutazione della sua compatibilità con il mercato comune da parte della Commissione Europea, deve ritenersi legittimo il contestato provvedimento di autotutela dell’Agenzia di Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno n. 4322 del 30.5.1989, di riduzione del contributo in conto capitale ex art. 3, comma 5, D.L. n. 8/1987 conv. nella L. n. 120/1987 da £ 1.032.600.000 (pari a € 533.293,40) a £ 550.720.000 (pari a € 284.423,14).
Come poi, nella specie, effettivamente verificatosi, in quanto come sopra già detto, la Commissione Europea con Decisione del 25.7.1990 ha statuito l’incompatibilità dell’art. 3, comma 5, D.L. n. 8/1987 conv. nella L. n. 120/1987, cioè della norma in base alla quale era stato concesso il contributo in conto capitale di cui è causa, con l’art. 92, comma 1, del Trattato CEE, del Trattato CEE, ed il conseguente obbligo dello Stato italiano di provvedere al recupero dei contributi in conto capitale erogati in applicazione della predetta norma (sul punto cfr. pure Corte di giustizia Sent. del 29.7.2019 nella causa n. 654/2017).
A quanto sopra consegue la reiezione del ricorso in esame, in quanto è da escludere che il danno lamentato possa essere considerato come ingiusto in difetto di un previo e/o contestuale accertamento dell’illegittimità dell’atto impugnato.
Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 26, comma 1, e 29 cod. proc. amm. e artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.