TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-02-20, n. 202403352

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-02-20, n. 202403352
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202403352
Data del deposito : 20 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/02/2024

N. 03352/2024 REG.PROV.COLL.

N. 02176/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2176 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
G R, L Ario, G A, E A, G A, M A, C B B, G B, R B, D B, D B, C B, M B, S G B, C B, A B, C C, Giuseppe Calo', F C, O C, F C, M C, C C, F C, L C, M C, G C, G C, Alessandro Casa', F C, G C, A C, G C, F C, A C, L C, L C, S C, A C, Giuseppe Daluiso, Cladinoro Angelo Damiano, Emanuele De Angelis, Michele De Bacco, Giorgio De Caprio, Antonio De Falco, Francesco Defazio, Severo Marco De Finis, Camillo Del Carmelo, Vincenzo Di Chiara, Gianluca Di Lauro, Antonio Di Lorenzo, Alessandro Di Loreto, Ivan Di Meo, Manuele Dinetti, Marcello Favale, Fabio Fenu, Antonio Forina, Luigi Frascone, Pasquale Fusco, Domenico Giovane, Maurizio Ianniello, Francesco Insolera, Alessandro Intelisano, Pasquale Lambiase, Bruno Lanchi, Vincenzo Lauro, Daniele Lavino, Luca Lentini, Carlo Leo, Daniele Leone, Giuseppe Alfio Licandro, Giovanni Liguori, Giuseppe Lippoli, Leonardo Loffredo, Antonio Loparco, Francesco Lupacchio, Giancarlo Lupo, Riccardo Manfredi, Marco Mantovani, Pasquale Marinelli, Marco Marino, Marco Mariotti, Fedele Martelli, Raffaele Martino, Pasqualino Martone, Angelo Martucci, Mariano Mascia, Ferdinando Mastrangelo, Fabio Mauriello, Francesco Mele, Giovanni Mele, Antonio Minale, Giordano Minelli, Alessandro Mirabella, Alfredo Nicotra, Giacinto Nuccio, Mario Oliva, Pasquale Onofrio, Vincenzo Pagano, Antonio Palma, Paolo Pantuso, Gabriele Parpaiola, Rinaldo Parrucini, Marco Pedata, Antonio Pedoto, Livio Pellegrino, Arsenio Pepe, Claudio Piccione, Antonio Piras, Leonard Piu, Vito Proscia, Stefano Raino', Giuseppe Pietro Antonio Ridolfo, Domenico Rigolini, Antonio Rosato, Gaetano Russo, Gennaro Sannino, Pietro Santabarbara, Aniello Santoro, Carlo Scioli, Michele Scolletta, Massimiliano Serra, Giovanni Silvestri, Walter Silvestri, Angelo Soricelli, Ugo Stellato, Federico Suriano, Marco Taddeo, Giuseppe Tammaro, Giuseppe Tellina, Rocco Tinelli, Giovanni Toppi, Nik Rosario Torre, Antonio Trincucci, Raffaele Valesi, Enrico Valiante, Antonio Varricchio, Nicola Ventre, Guido Vitali, Antonio Zito, Antonio Zizza, rappresentati e difesi dagli avvocati Giancarlo Viglione, Noemi Tsuno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del Decreto del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - n. 31/1D pubblicato in data 20 dicembre 2018 sul Giornale Ufficiale della Difesa ed avente ad oggetto la indizione di “concorsi interni straordinari, per titoli ed esami, per il reclutamento di Marescialli delle Forze Armate” – “concorso interno straordinario per titoli ed esami per il reclutamento di marescialli dell’Aeronautica militare”, nella parte in cui ammette alla partecipazione del concorso de quo esclusivamente “il personale, arruolato ai sensi della Legge 24 dicembre 1986, n. 958 e successive modificazioni e transitato in servizio permanente nei primi due concorsi utili per l’immissione nel ruolo Sergenti dell'Esercito, della Marina Militare e dell’Aeronautica Militare nonché nei primi tre concorsi utili per l’immissione in ruolo dei Volontari in s.p dell’Esercito, della Marina Militare e dell'Aeronautica Militare, rispettivamente ai sensi dell’articolo 35, comma 2 e dell’articolo 36 del Decreto Legislativo 12 maggio 1995, n. 196” e non gli odierni ricorrenti, Sergenti maggiore capo dell’Aeronautica in servizio permanente pure arruolati ai sensi della legge 24 dicembre 1986 n. 958;

- del Decreto n. 31/1D del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare pubblicato in data 23.12.2019 con il quale “il personale militare dichiarato vincitore del concorso interno straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento dei Marescialli dell'Aeronautica Militare (...) è nominato Maresciallo e immesso nel Ruolo dei Marescialli dell'Aeronautica Militare secondo l'ordine di seguito riportato, con decorrenza giuridica e amministrativa 1° gennaio 2018”;

- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e conseguente.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 novembre 2023 il dott. F M T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.Parte ricorrente ha impugnato l’articolo 2 del bando di concorso per l’ammissione al concorso interno straordinario per il reclutamento di Marescialli nell’Esercito, nella Marina e nell’Aeronautica, indetto con decreto n. 31/1D del 14 dicembre 2018, pubblicato sul Giornale Ufficiale della Difesa in data 20 dicembre 2018. Gli istanti agiscono per l’annullamento dell’atto e, in subordine, per la declaratoria di incostituzionalità dell’articolo 2197 ter del decreto legislativo 66/2010 (Codice dell’Ordinamento Militare), nella parte in cui non include tutto il personale arruolato ai sensi della legge 958/1986 e transitato in servizio permanente ai sensi della legge 196 del 1995 alla partecipazione al concorso straordinario per marescialli di cui si verte. Gli esponenti sono stati infatti esclusi della procedura concorsuale in quanto transitati in servizio permanente con un concorso successivo al terzo, ancorché arruolati tutti ai sensi della ridetta legge 985/1986. Segnatamente, i ricorrenti denunciano il vizio di eccesso di potere legislativo per illogicità e ragionevolezza, nonché per disparità di trattamento e violazione del principio di uguaglianza, oltre che degli altri parametri costituzionali indicati in atti, laddove il legislatore militare non avrebbe previsto la possibilità di partecipare al concorso per tutti gli arruolati ai sensi della predetta normativa.

Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, contestando il ricorso e depositando documentazione.

La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza di smaltimento del 24 novembre 2023.

2. Il ricorso non può essere accolto.

Deve ricordarsi la ratio che ha portato all’introduzione del predetto articolo 2197 ter Codice dell’Ordinamento Militare.

Il decreto legislativo n. 94/2017, recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze Armate, reca una serie di disposizioni comuni a più categorie e stabilisce principi generali in base a cui gli ufficiali hanno una carriera a sviluppo dirigenziale e unitario e sono distinti in tre componenti: ufficiali generali e ammiragli, ufficiali superiori e ufficiali inferiori. La categoria dei sottufficiali, invece, è comprensiva dei ruoli marescialli e sergenti, i primi con carriera a sviluppo direttivo e gli altri esecutivo. Inoltre, per i gradi apicali di entrambi, è prevista l’attribuzione di specifiche qualifiche connesse all’assunzione di funzioni di particolare rilievo in relazione al ruolo d’appartenenza e all’anzianità posseduta. Le categorie dei graduati comprende poi il ruolo dei volontari in servizio permanente (da caporal maggiore a caporal maggiore capo scelto), caratterizzati da una carriera a sviluppo meramente esecutivo, e quella dei militari di truppa, nell’ambito dei quali sono ricompresi i militari di leva, i volontari in ferma prefissata e più in generale le varie tipologie di allievi. Ciò posto, l’articolo 5 del cennato decreto legislativo al comma 1, lettera a) stabilisce che, dopo l’articolo 2197 bis è inserito l’articolo 2197 ter, rubricato “concorso straordinario per il ruolo dei marescialli”. Tale articolo così recita “1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 682, per il solo anno 2018 è bandito un concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento nei ruoli dei Marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare.

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