TAR Milano, sez. II, sentenza 2022-03-18, n. 202200634

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. II, sentenza 2022-03-18, n. 202200634
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202200634
Data del deposito : 18 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/03/2022

N. 00634/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00233/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 233 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato F B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato R R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano, via Besana, 4;



per l'annullamento

- del provvedimento del Responsabile del Servizio Gestione Territorio Ecologia del Comune di -OMISSIS- del 2 dicembre 2019 – ordinanza n-OMISSIS-, notificato il 4 dicembre 2019, con il quale è stato ordinato alla ricorrente lo sgombero entro 30 giorni dalla notifica dell’immobile ad uso abitativo occupato in assenza di titolo e sito in -OMISSIS- in Via -OMISSIS-.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2022 il dott. G Z e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

La signora -OMISSIS- vendeva nel maggio 2013 al Comune di -OMISSIS- (VA) un fabbricato ad uso di civile abitazione sito in via -OMISSIS-, da essa occupato.

Nonostante l’intervenuta alienazione, la signora -OMISSIS- permaneva all’interno dell’immobile sicché con ordinanza n. -OMISSIS-, a firma del Responsabile del Servizio Gestione Territorio-Ecologia, il Comune ingiungeva lo sgombero dell’immobile medesimo.

Contro la citata ordinanza di sgombero era proposto il ricorso in epigrafe, con domanda di sospensiva.

Si costituiva in giudizio il Comune intimato, concludendo per il rigetto del gravame.

In esito alla camera di consiglio del 17.12.2020, la Sezione pronunciava l’ordinanza n. -OMISSIS-, con la quale assegnava alle parti un termine per presentare memorie sulla questione di giurisdizione nella presente controversia.

Le parti procedevano al deposito delle memorie e con successiva ordinanza n. -OMISSIS-, adottata all’esito dell’udienza cautelare del 14.1.2021, la Sezione, dopo avere ritenuto la propria giurisdizione, respingeva la domanda di sospensiva.

Tale ultima ordinanza cautelare era impugnata ed il Consiglio di Stato, con ordinanza della Sezione V n. -OMISSIS- accoglieva l’appello cautelare, seppure valorizzando esclusivamente il periculum in mora ed al fine della sollecita fissazione dell’udienza di discussione da parte del giudice di primo grado.

Alla successiva udienza pubblica dell’8.3.2022 davanti al TAR Lombardia la causa era trattenuta in decisione.



DIRITTO

In via preliminare il Tribunale intende ribadire, come del resto già evidenziato nell’ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, la propria giurisdizione nella presente controversia.

Infatti, l’ordinanza di sgombero ivi gravata (cfr. il doc. 1 della ricorrente) attiene ad un bene immobile facente parte del patrimonio indisponibile del Comune (ex art. 826 del codice civile), in quanto destinato a soddisfare una finalità pubblica, vale a dire sia la delocalizzazione delle residenze site nelle aree interessate dai piani di atterraggio e di decollo degli aerei del vicino aeroporto di Malpensa sia la contestuale realizzazione di un bosco urbano.

Lo strumento urbanistico generale del Comune di -OMISSIS- (Piano di Governo del Territorio o PGT, ai sensi della legge regionale della Lombardia – LR – n. 12/2005), colloca infatti l’immobile di cui è causa fra le Zone E1 agricole ed in particolare nel Comparto 12 porzione “a”, per il quale è prevista la “demolizione dei volumi esistenti e la realizzazione di area a verde per la formazione di un bosco urbano” (cfr. il doc. 2 del resistente, pag. 5 ed anche il doc. 3 del resistente,

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