TAR Roma, sez. III, sentenza 2018-01-22, n. 201800742
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Pubblicato il 22/01/2018
N. 00742/2018 REG.PROV.COLL.
N. 04323/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4323 del 2004, proposto da: RAI - Radiotelevisione Italiana spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati C C e M L, con domicilio eletto presso lo studio di M L in Roma, Lungotevere Raffaello Sanzio, 9;
contro
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCom), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa secondo legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comitato di applicazione del Codice di Autoregolamentazione tv e minori, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della delibera n.26 del 18 febbraio 2004 dell’AGCom, di irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’AGCom;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2017 il dott. Silvio Lomazzi e uditi per la parte ricorrente l'Avv. Chirulli, in sostituzione degli Avv.ti C. Cicala e M. Luciani, e per l'AGCom l'Avvocato dello Stato Orsola Biagini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con atto n.26 del 18 febbraio 2004, notificato il successivo 5 marzo 2004, l’AGCom irrogava a RAI spa la sanzione amministrativa pecuniaria di €10.000,00, ex art.15, comma 10 della Legge n.223 del 1990, per aver trasmesso su RAI 2, in prima serata, in data 6 aprile 2003, il film “Trappola Criminale”, ritenuto violento, di estrema tensione e non adatto ai minori.
RAI spa impugnava la cennata determina, censurandola per violazione dell’art.15 della Legge n.223 del 1990, dell’art.1 della Legge n.249 del 1997, dell’art. 14 della Legge n.689 del 1981, dell’art.2 della Legge n.241 del 1990, dell’art.12 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’AGCom, dell’art.4 del Regolamento in materia di procedure sanzionatorie dell’AGCom nonchè per eccesso di potere sotto il profilo dell’ingiustizia manifesta e dell’illogicità.
La Società sanzionata in particolare ha fatto presente che il film aveva ricevuto il nulla osta alla proiezione in pubblico, senza alcuna limitazione, considerando anche che il programma poteva poi essere trasmesso privatamente in tv oltre che al cinema.
La ricorrente inoltre ha sostenuto che era mancata un’analisi approfondita sui valori contrapposti da bilanciare;che il film non presentava scene di violenza gratuita;che il programma non era stato trasmesso nell’orario della “fascia protetta”, ma in prima serata, con annuncio iniziale che ne sconsigliava la visione ai minori.
L’interessata ha segnalato altresì che l’avvio del procedimento e la contestazione del fatto non potevano essere affidati ad un Dipartimento interno all’Autorità;che non vi era stata una contestazione su scene specifiche, ma addebiti generici;che nello svolgimento del procedimento sanzionatorio non erano stati rispettati i termini di legge.
L’AGCom si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame.
Con decreto n.12694 del 2015 il ricorso veniva dichiarato perento, ex art.1 dell’all.3 al c.p.a., per la mancata tempestiva presentazione di una nuova domanda di fissazione di udienza.
Con successivo decreto n.6894 del 2017, previa apposita istanza, veniva revocata la predetta misura dichiarativa della perenzione.
Con memoria la ricorrente ribadiva i propri assunti
Nell’udienza dell’8 novembre 2017 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato.
Invero, premesso che il programma in esame - con nulla osta alla proiezione in pubblico senza alcuna limitazione - veniva trasmesso non nell’orario della cosiddetta “fascia protetta”, ma in prima serata e che era preceduto da apposito avviso che ne sconsigliava la visione ai minori, va in ogni caso evidenziato che l’AGCom ha ritenuto potenzialmente nocivo ai minori il film nel suo insieme, senza tuttavia dare indicazione di specifiche sequenze o scene, potenzialmente pregiudizievoli o di violenza gratuita, come invece richiesto, ex art.15, comma 10 della Legge n.223 del 1990 (cfr. all.2 al ricorso e, in ultimo, TAR Lazio, III, n.11692 del 2017).
Restano assorbite per difetto di rilevanza le rimanenti censure.
In considerazione dei fatti di causa, sussistono nondimeno giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.