TAR Napoli, sez. V, sentenza 2018-09-05, n. 201805374
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Pubblicato il 05/09/2018
N. 05374/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00295/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 295 del 2018, proposto da
E D, rappresentata e difesa dagli avvocati G M, F V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Questura di Caserta non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
del provvedimento del Questore della Provincia di Caserta Prot. N. 01661/Cat II/Div PAC del 09.10.2017, notificato il 24 novembre 2017, col quale è stato inibito alla ricorrente di far ritorno nel Comune di Vitulazio, se non preventivamente autorizzata, per un periodo di anni uno e di ogni atto ad esso presupposto, connesso e conseguente .
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2018 la dott.ssa Diana Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con atto notificato in data 27 dicembre 2017 e deposito il successivo 23 gennaio E D ha impugnato il provvedimento del Questore della Provincia di Caserta Prot. N. 01661/Cat II/Div PAC del 09.10.2017, notificatoLe il 24 novembre 2017, col quale le era stato inibito, ex art.2 d.lgs 6 settembre 2011, n.159, di far ritorno nel Comune di Vitulazio, se non preventivamente autorizzata, per un periodo di anni uno e ogni atto ad esso presupposto, connesso e conseguente.
2. Il provvedimento gravato è motivato alla stregua dei seguenti rilievi “VISTO l’art. 2 d.lgs. 6 settembre 2011, n.159 il quale dispone che qualora le persone indicate nell’art.1 del digs.159 del 2011 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dai luoghi di residenza, il Questore può rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel comune dal quale sono allontanate”;ESAMINATA la proposta di applicazione del Divieto di ritorno nel Comune di Vitulazio, trasmessa dal Comando Stazione Carabinieri di Vitulazio in data 1.9.2017, dalla quale si rileva che la nominata in oggetto, il giorno 1.9.2017 alle ore 21.45 in Vitulazio alla via SS 7 Appia, veniva controllata, mentre era a bordo di una autovettura svestita ed in atteggiamento inequivocabile con un uomo. La continua presenza di cittadine straniere, dedite al meretricio suscita lamentele da parte dei cittadini residenti, inoltre, la presenza delle stesse, con abbigliamento succino e provocante, volto all'adescamento, mettono in pericolo l'incolumità pubblica per la presenza di clienti che con manovre pericolose creano disagio alla circolazione stradale;RILEVATO che il giorno 1.09.2017 alla medesima è stata notificata la comunicazione di avvio di procedimento amministrativo da parte della citata Stazione Carabinieri;ATTESO che non ha residenza, occupazione, vincoli affettivi o sociali nel Comune di Caserta;CONSIDERATO che con il proprio comportamento, lesivo dell'integrità fisica e morale dei minorenni, nonché della sanità, sicurezza e tranquillità pubblica, ha dato adito a fondati sospetti circa l'appartenenza alla categoria di persone che sono da considerarsi pericolose per la sicurezza e la tranquillità pubblica, anche in considerazione del pericolo per l'incolumità pubblica determinato dal conseguente intralcio alla circolazione stradale;RITENUTO che in relazione alle risultanze sopra indicate, DOKU Etleva è da includersi tra i soggetti destinatari delle misure di prevenzione ex art. d.lgs.n.159 del 2011, 3) dedita alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica e che la sua presenza nei luoghi sopra indicati può ricondursi al proposito di perpetrare reati;VIETA a DOKU Etleva di RITORNARE per un periodo di ANNI UNO nel Comune di Vitulazio, se non preventivamente autorizzata, con l'avvertenza che, in caso di inosservanza, sarà denunziata all'Autorità Giudiziaria ai sensi degli artt.2 e 76 del d.lgs n.159 del 2011”.
3. La ricorrente, ritenendo l’atto gravato illegittimo, ha articolato avverso il medesimo, in tre motivi di ricorso, le seguenti censure:
1) I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ ART. 3 L. 241/90 E DEGLI ARTT. 1 E 2 D.LGS 159/2011 E DEGLI ARTT. 1 E 2 DELLA LEGGE 1423/56. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO. TRAVISAMENTO DEI FATTI. DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. DIFETTO DI MOTIVAZIONE ILLOGICITÀ. INGIUSTIZIA MANIFESTA.
Assume in primo luogo parte ricorrente che il provvedimento sia illegittimo in quanto adottato su errati presupposti ovvero: a) che la ricorrente sia dedita all’attività di meretricio, perché in luoghi frequentati da prostitute straniere “era a bordo di una autovettura svestita ed in atteggiamento inequivocabile con un uomo”);b) che il meretrico sia attività illecita e pericolosa;c) che la ricorrente sia socialmente pericolosa e dedita alla commissione di reati.
Infatti nella prospettazione attorea, nell’ipotesi di specie non ricorrerebbero i presupposti di cui al combinato disposto degli artt. 1 E 2 D.LGS 159/2011, non avendo la ricorrente commesso alcun reato, non essendo il meretricio configurabile quale reato, con la conseguenza che la stessa giammai poteva essere inquadrata come appartenente ad una delle categorie di cui all'art. 1 della D.LGS 159/2011;né lo svolgimento dell’attività di meretricio in luogo pubblico di per sé costituirebbe indice di pericolosità in grado di supportare l’applicazione della gravata misura.
II. STESSA CENSURA PER VIOLAZIONE DI LEGGE. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI FATTI. MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE. ILLOGICITÀ.
Nella prospettazione attorea dovrebbe inoltre ritenersi illegittimo l’ordine di rimpatrio con foglio di via obbligatorio emesso nei confronti della straniera sulla base del presupposto che, praticando la prostituzione nel territorio del comune dal quale sia stata allontanata, crei un notevole pericolo ed intralcio alla circolazione stradale. Ciò in quanto, secondo il testo della vigente normativa, il presupposto delle misure di sicurezza è che al soggetto si ascrivano, sia pure a titolo di sospetto, comportamenti di rilevanza penale, essendo stato invece eliminato ogni riferimento ai comportamenti che, pur qualificabili come disdicevoli e contrari al buon costume, non siano caratterizzati dalla rilevanza penale.
Assume pertanto che il giudizio di pericolosità sociale ex art. 2 formulato dalla Autorità di P.S. deve intendersi affetto da illegittimità per assoluta mancanza dei presupposti, atteso che il meretricio dovrebbe intendersi quale attività del tutto lecita per cui esso, di per sé, non giustificherebbe l’adozione dell’impugnata misura di prevenzione e in ogni caso non potrebbe esservi automatica coincidenza tra l’appartenenza ad una delle categorie previste nell’art. 1 della legge n. 1423 del 1956 (indicanti le ragioni che inducono a ritenere un soggetto “socialmente pericoloso”) e la valutazione di pericolosità per la sicurezza pubblica ex art. 2 della medesima legge n. 1423 (poi art. 2 dlgs. 159/2011).
Né, secondo la ricorrente, potrebbe ritenersi condotta di reato quella consistente in fatti di “adescamento”, stante la depenalizzazione operata con art. 81 della legge n. 689 del 1981 della fattispecie originariamente prevista dall'art. 5 co. 1 legge n.75 del 1958.
Né il provvedimento amministrativo poteva essere motivato con indicazione generica della categoria di pericolosità ritenuta presente nel caso specifico, dovendo lo stesso indicare gli elementi concreti in fatto, riferibili al soggetto interessato, sui quali il provvedimento era fondato. Inoltre l'offesa o la messa in pericolo dei beni indicati nella normativa (l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, sicurezza o tranquillità pubblica), per essere rilevante ai fini in parola, dovrebbe discendere da veri e propri reati ascrivibili al soggetto, e non da condotta in sé non costituente reato.
III. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. VIOLAZIONE DELL’ ART. 3