TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2022-04-11, n. 202202470

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2022-04-11, n. 202202470
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202202470
Data del deposito : 11 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/04/2022

N. 02470/2022 REG.PROV.COLL.

N. 02518/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2518 del 2016, proposto da Soc. Cooperativa Adolphe Ferriere, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti P A e M L R L, con domicilio digitale presso la pec dei difensori e domicilio fisico elettivo in Napoli alla via F. Caracciolo n.15;

contro

Ministero dell'Istruzione (già Ministero dell’Istruzione dell'Università e della Ricerca), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale presso la pec di questa e domicilio fisico ex lege in Napoli alla via Diaz n.11;
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

della nota prot. aoodrca 3319/2016 con cui si denega la modifica della convenzione di parità con il contributo per le ore di attività di sostegno scolastico erogate dall'istituto in favore degli alunni diversamente abili per carenza di disponibilità finanziaria dell'ufficio

e

per l’accertamento

del diritto della società ricorrente, quale gestore di istituto scolastico in regime di parità scolastica giusta decreto, al riconoscimento del contributo statale per le ore di attività di sostegno scolastico erogate e da erogare agli alunni disabili frequentanti l’Istituto scolastico e, per l’effetto, alla modifica della convenzione di parità con incremento del contributo parametrato alle ore di sostegno scolastico da erogare agli alunni disabili in conformità ai Pei e alle diagnosi funzionali;

del diritto della società ricorrente alla liquidazione delle somme anticipate, a titolo di saldo consuntivo, per le ore di sostegno effettuate non riconosciute in convenzione per soddisfare negli aa.ss. 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016 le esigenze degli alunni iscritti alla scuola primaria, riconosciuti necessitati di sostegno in deroga per gravità, così quantificate: a)per l’a.s. 2012/2013, un incremento di n.60 ore di attività di sostegno con diritto alla liquidazione di un ulteriore contributo di €.48.417,6;
b)per l’a.s. 2013/2014 un incremento di n.48 ore di attività di sostegno e con diritto alla liquidazione di ulteriore contributo di €.38.734,08#;
c)per l’a.s. 2014/2015, un incremento di n.48 ore di attività di sostegno e con diritto alla liquidazione di ulteriore contributo di €.38.734,08;
d) per l’a.s. 2015/2016, un incremento di n.48 ore di attività di sostegno e con diritto alla liquidazione di ulteriore contributo di €.38.734,08.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;

Visti tutti gli atti della causa;

Giudice relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 marzo 2022 la dott.ssa Ida Raiola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso notificato in data 04/05/2016 e depositato in data 31/05/2016, parte ricorrente esponeva in fatto:

-di essere una scuola primaria paritaria, denominata “Adolphe Ferriere”, sita in Napoli alla via Manzoni n.24;

-di aver stipulato, in data 23 luglio 2012, con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, una convenzione ai sensi del D. M. 84/2008;

-che tale convenzione aveva ad oggetto il funzionamento dell’istituto scolastico di n. 3 classi con composizione minima di 10 alunni per classe, per le quali era riconosciuto un contributo a carico dello Stato pari ad €.19.367,14# per classe;

-che nella convenzione non erano previste ore di attività di sostegno settimanali per alunni diversamente abili, nonostante la frequenza, per l’a.s. 2012/2013, di tre alunni diversamente abili;

-che essa ricorrente aveva richiesto, perciò, la modifica della convenzione con il riconoscimento di 36 ore di sostegno con l’incremento del relativo contributo a fronte dello zero ore di attività di sostegno riconosciute in convenzione;

-che, però, l’Ufficio Scolastico regionale non aveva provveduto alla modifica della convenzione;

-che, anche per i successivi anni scolastici, l’Ufficio Scolastico Regionale aveva negato la modifica della convenzione;

-che il diniego opposto muoveva da una erronea interpretazione e applicazione delle disposizioni contenute nella Legge Finanziaria del 2007 e nei decreti ministeriali attuativi.

Tanto premesso in fatto, parte ricorrente articolava i seguenti motivi in diritto:

I.Violazione e falsa applicazione d.m. MIUR n.46 del 31/01/2013 e d.m. del 18/04/2014 – Violazione ed erronea applicazione art.5 d.m. 25 del 25/03/2011 – Artt.

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