TAR Brescia, sez. I, sentenza 2011-02-16, n. 201100276

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, sentenza 2011-02-16, n. 201100276
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 201100276
Data del deposito : 16 febbraio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01036/2008 REG.RIC.

N. 00276/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01036/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1036 del 2008, proposto da:
Malta Spa, rappresentata e difesa dagli avv. L R, S R, con domicilio eletto presso L R in Brescia, via Vittorio Emanuele II, 31;



contro

Comune di Brescia, rappresentato e difeso dagli avv. F M, A O, con domicilio eletto presso F M in Brescia, C.To S. Agata,11/B;



nei confronti di

Banca di Roma Ora Unicredit Banca di Roma Spa;



in punto:

risarcimento danni;

ricorso trattenuto in decisione sulle seguenti

conclusioni:

per la ricorrente, come da ricorso introduttivo,

in via principale di merito, accertato l’adempimento a far data dal 18 luglio 1996 da parte della ricorrente delle obbligazioni garantite da fideiussione rilasciata dalla Banca di Roma di cui alla convenzione urbanistica 26 giugno 1991 e accertata l’esigibilità dell’obbligo da parte del Comune di Brescia di restituire la fideiussione stessa, nonché l’inadempimento relativo, condannarsi il Comune stesso a risarcire alla ricorrente il danno nella misura di € 6.000 per costi amministrativi e di € 43.719/90 per commissioni corrisposte alla Banca di Roma, con interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al pagamento, oltre al maggior danno di cui all’art. 1224 comma 1 c.c., con vittoria di spese;

in via subordinata di merito, ferme le precedenti domande non incompatibili, accertare la nullità della clausola di cui all’articolo 8 secondo comma della citata convenzione, nella parte in cui lasci al comportamento insindacabile del Comune la restituzione della fideiussione;

in via istruttoria, ammettersi CTU per determinare gli importi pagati dalla ricorrente al Banco di Roma a titolo di commissioni dal 18 luglio 1996 al 15 luglio 2004; ammettersi prova per interpello e testi sui seguenti capitoli di prova, senza inversione dell’onere relativo: a) Gemma 73 e poi Malta S.p.A. hanno pagato al sistema del credito un interesse passivo al tasso del 9,830% nel periodo compreso dall’anno 1996 all’anno 2003; b) le opere di cui alla convenzione documento 3 e garantite dalla fideiussione, una volta ultimate nell’anno 1996 sono state in consentaneità fruite dal civis, essendo state poste a disposizione subito della cittadinanza, che le ha utilizzate trattandosi di strade, verde e marciapiedi; c) Malta ha sostenuto costi amministrativi per la gestione della vicenda de qua dal 18 luglio 1996 ad oggi pari ad 6.000; testi sui capitoli a) e b) il rag. Santino Nassano di Brescia, sul capitolo b) l’ing. Franco Dotti di Brescia e il legale rappresentante della F.lli Arici S.r.l. di Gussago;

per il Comune intimato, come da memoria 10 dicembre 2010,

nel merito, respingersi ogni domanda avversaria, con vittoria di spese;

in via istruttoria, non ammettersi la CTU e i mezzi di prova dedotti dalla ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Brescia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2011 il dott. F G S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con ricorso notificato il 7 ottobre 2008, la Malta S.p.a. ha premesso che una società da essa successivamente incorporata, la Gemma 73 S.p.A., ha concluso con il Comune di Brescia una convenzione urbanistica, atto 26 giugno 1991 rep. n°32740 racc. n°10474 N B, di Brescia, che prevedeva a carico di essa talune obbligazioni assistite da garanzia fideiussoria, rilasciata a favore del medesimo Comune di Brescia dall’allora Banca di Roma, oggi Unicredit; ha ancora premesso che la Gemma 73, ritenendo di avere adempiuto alle obbligazioni garantite, ha più volte chiesto al Comune di Brescia la restituzione della garanzia fideiussoria, senza ottenerla; ha pertanto affermato, quale successore della Gemma 73, di avere a cagione di ciò subito un danno ingiusto, rappresentato dai costi amministrativi sopportati e dalle commissioni pagate all’istituto bancario per mantenere efficace la fideiussione oltre il termine dovuto; ha pertanto concluso come in epigrafe, domandando il ristoro del danno asseritamente patito.

Ha resistito alla domanda il Comune di Brescia, con memoria formale 28 novembre 2008 e memoria 10 dicembre 2010, nelle quali ha concluso pure come in epigrafe, sostenendo che non vi fosse stato dalla parte dell’amministrazione inadempimento alcuno.

Con memorie 10 e 22 dicembre 2010, la ricorrente ha ribadito le proprie tesi.

All’udienza del giorno 12 gennaio 2011, le parti concludevano come in epigrafe e la Sezione tratteneva infine la causa in decisione.



DIRITTO

Il ricorso è solo parzialmente fondato, nei termini di cui appresso.

1. In primo luogo, ad avviso del Collegio, la causa si presenta già documentalmente istruita; vanno quindi disattese in quanto superflue le istanze istruttorie di cui alle conclusioni della ricorrente riportate in epigrafe.

2. In base ai documenti prodotti, pertanto, i fatti di causa vanno ricostruiti così come segue. Con atto 26 giugno 1991, rep. n°32740 racc. n°10474 N B di Brescia, registrato ivi il 10 luglio successivo al n°4193 atti pubblici, il Comune di Brescia da un lato, e numerosi altri soggetti privati dall’altro, fra i quali la Gemma 73 S.p.A., ebbero a concludere una convenzione di lottizzazione relativa al piano attuativo “comparto N” del quartiere cittadino di “Brescia 2” (doc. 3 ricorrente, copia convenzione; doc. 11 ricorrente, copia delibera Giunta comunale 9 ottobre 1997 n°1990, ove denominazione e ubicazione del comparto). Non è poi contestato in causa che la Gemma 73 sia società successivamente incorporata nell’odierna ricorrente Malta S.p.A., la quale per espresso disposto dell’art. 20504 bis comma 1 c.c. è subentrata negli obblighi e diritti della prima, fra i quali appunto quelli derivanti dalla convenzione predetta.

3. Ciò posto, la convenzione di lottizzazione, al proprio art. 8 (doc. 3 ricorrente cit., pp. 23-24) dispone

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