TAR Bari, sez. III, sentenza 2012-11-26, n. 201201994

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2012-11-26, n. 201201994
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201201994
Data del deposito : 26 novembre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00610/2010 REG.RIC.

N. 01994/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00610/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 610 del 2010, proposto dalla Aurea Salus S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Abbattista, con domicilio eletto presso l’avv. Gaetano Scattarelli in Bari, piazza Luigi di Savoia n. 37;

contro

Regione Puglia;

per l'annullamento

- della deliberazione di Giunta regionale n. 279 del 2 febbraio 2010, pubblicata in data 19.2.2010, con la quale sono state approvate le tariffe di riferimento regionale per i servizi residenziali per anziani ai sensi dell'art. 32 del Regolamento regionale n. 4 del 18.1.2007, limitatamente alla parte in cui sono stati approvati gli indirizzi attuativi e specificamente “una riduzione delle tariffe massime di riferimento di almeno il 10% per strutture con due moduli abitativi e organizzativi e di almeno il 15% per strutture con tre o più moduli";

- di ogni altro atto ad essa presupposto, connesso, collegato e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2012 il cons. G A e udito l’avv. Giovanni Abbattista;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso depositato il 29 aprile 2010 la società a responsabilità limitata Aurea Salus, che gestisce una residenza socio-sanitaria-assistenziale per anziani con 100 posti-letto, ha impugnato la deliberazione di Giunta regionale n. 279 del 2 febbraio 2010, con la quale sono state approvate le tariffe di riferimento regionale per i servizi residenziali per anziani, ai sensi dell'art. 32 del regolamento regionale n. 4 del 18 gennaio 2007, limitatamente alla parte, ritenuta lesiva, in cui sono stati approvati gli indirizzi attuativi e specificamente “una riduzione delle tariffe massime di riferimento di almeno il 10% per strutture con due moduli abitativi e organizzativi e di almeno il 15% per strutture con tre o più moduli".

Lamenta l'istante che tali decurtazioni sarebbero state determinate immotivatamente, senza una previa idonea istruttoria e in mancanza della consultazione degli operatori del settore (ovvero delle associazioni datoriali di categoria), prevista dall’articolo 32, secondo comma, del regolamento regionale 18 gennaio 2007 n. 4.

La decurtazione troverebbe una generica e imprecisata giustificazione in supposte "economie di scala conseguibili in strutture di media e grande dimensione", la cui reale sussistenza però non risulta accertata (in particolare per le R.S.S.A.) da alcun documento o specifico calcolo (e anzi sarebbe da escludersi, secondo la prospettazione attorea, vista l'incidenza dei costi per il personale). Neppure dallo studio di fattibilità per l'individuazione della tariffa differenziata specifica per le diverse tipologie di servizio, adottato con la deliberazione di Giunta regionale n. 1746/2009, che determina i costi tenendo conto di una struttura standard con 30 ospiti presenti, sarebbe deducibile tale dato.

Con ordinanza 8 marzo 2012 n. 696 è stato allora ordinato alla Regione, ai sensi dell'articolo 63 del codice del processo amministrativo, di fornire, entro 30 giorni, attraverso un'apposita relazione, corredata dei pertinenti atti, chiarimenti sui criteri e sulle modalità di calcolo delle contestate riduzioni tariffarie, come sopra precisate, nonché sugli eventuali sopravvenuti provvedimenti incidenti sulle determinazioni in ordine alle tariffe d’applicare alle R.S.S.A., eventualmente anche in applicazione dell'articolo 10 della legge regionale 25 febbraio 2010, n.

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