TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2023-02-17, n. 202302834
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 17/02/2023
N. 02834/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01713/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1713 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati G C, A S E B e G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. G C in Roma, via Cicerone 44;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del Ministro p.t., Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della determinazione -OSIS-datata 07.01.2021 resa dal Comando Carabinieri Ufficio Affari Esteri e successivamente notificata, con cui la P.A. rigettava il ricorso gerarchico presentato dal ricorrente avverso la sanzione disciplinare della consegna per 3 giorni, precedentemente irrogata (doc. 1);
- di ogni altro atto ad essa presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale e con riserva, all'esito, per la condanna del Ministero resistente al risarcimento di ogni danno patito o patendo da parte ricorrente a causa della illegittimità degli atti gravati e - con riserva di motivi aggiunti avverso eventuali altri provvedimenti, allo stato non noti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OSIS-il 14/4/2022:
per l'ANNULLAMENTO previa SOSPENSIONE CAUTELARE DELL'EFFICACIA, con ogni atto ad essa preordinato, consequenziale o connesso, della "Comunicazione di mancato conferimento della "Qualifica Speciale" quarto trimestre 2020", resa dal Comando Legione Carabinieri "Lombardia" SM – Ufficio Personale, n. -OSIS- di prot., notificata in data 15.02.2022 (doc. 12);
- per quanto di necessità, del Verbale n. -OSIS-del giorno 20.12.2021 (doc. 13), reso dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Commissione di Valutazione e Avanzamento;
- di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale e con riserva, all'esito, per la condanna delle parti resistenti al risarcimento di ogni danno patito o patiendo da parte ricorrente a causa della illegittimità degli atti gravati;
- con riserva di motivi aggiunti avverso eventuali altri provvedimenti, allo stato non noti;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2022 il dott. C V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente è un Appuntato Scelto dell'Arma dei Carabinieri, in servizio permanente effettivo dall'anno 2001.
A partire dalla fine del 2017 lo stesso, alle dipendenze del Comando Carabinieri del Ministero degli Affari Esteri, veniva impiegato in Venezuela, prima in servizio (dal 5.12.2017) presso il Consolato Generale d'Italia a Caracas e, poi, dal 12.11.2018, presso l'Ambasciata d'Italia in Venezuela (sempre nella città di Caracas).
In data 30.6.2020 il militare veniva raggiunto dalla nota prot n. -OSIS- del Comando Carabinieri del Ministero degli Affari Esteri, Reparto Sicurezza e Vigilanza (doc. 2 ric.) nella quale gli veniva contestato un addebito e si dava avvio al conseguente procedimento disciplinare nei suoi confronti, per le ragioni di seguito trascritte: “il giorno 26 giugno u.s. perveniva a questo Reparto, per il tramite del Comando Carabinieri Ministero Affari Esteri - Ufficio Comando - Sezione Personale, il messaggio -OSIS-dell'Ambasciata d'Italia in Caracas datato 25.06.2020, dal quale si evince che la S.V.:
a) sovente suole rivolgersi con toni particolarmente irriguardosi (usando, cit. "…toni aggressivi e concitati ...") nei confronti sia dei funzionari dell'Ambasciata che dei rappresentanti delle Istituzioni italiane in loco, atteggiamenti certamente non consoni con la delicata funzione che Ella ricopre;
b) è stata più volte al centro di episodi, discussioni e diverbi con il pubblico che chiede accesso all'Ambasciata nonché con tutto il personale lì in servizio, inclusi contrattisti locali;
c) ha dimostrato minore inclinazione ad attenersi alle norme che regolano il suo servizio così come alle istruzioni ed indicazioni, inerenti il regolare funzionamento della Rappresentanza, forniteLe - di volta in volta - dai funzionari preposti alla sede".
La nota in commento proseguiva con: l’esposizione delle norme di rilevanza disciplinare contenute nel d.P.R. n. 90 del 2010 (artt. 713, 732 e 717) delle quali si ipotizzava la violazione da parte del dipendente; l’indicazione della facoltà dell’incolpato di produrre scritti difensivi entro gg. 30; l’indicazione del nominativo del Responsabile del procedimento e del termine (gg. 90) entro il quale il procedimento stesso si sarebbe dovuto concludere.
La suddetta nota veniva seguita dalla comunicazione prot. n. -OSIS- del 9.7.2020, con la quale la stessa Amministrazione esprimeva la necessità del rientro del dipendente in Italia ai fini del suo reimpiego presso altra sede di servizio. La decisione veniva motivata in ragione dell'asserita situazione di incompatibilità ambientale venutasi a creare, per il dipendente, all’interno dell’Ambasciata.
Quindi venivano notificati al ricorrente due distinti provvedimenti, nell’arco di pochi giorni:
i. con il primo di essi, datato 18.9.2020, veniva ordinato al ricorrente il rientro immediato in Italia e la sua assegnazione al Comando Tenenza di Muggia (TS); il trasferimento d’autorità è stato oggetto di separata impugnazione dinnanzi a questo TAR la quale è tuttora pendente (ricorso n. RG. 8460/2020);
ii. con il provvedimento disciplinare n. prot. -OSIS--4 del 22.9.2020 (oggi in disamina), l'Autorità irrogava al ricorrente la sanzione disciplinare della consegna di gg. 3 (tre giorni), all’esito del procedimento disciplinare svolto.
La sanzione veniva così, testualmente, motivata: "Militare addetto all'Ambasciata d'Italia di Caracas (Venezuela), dava adito a reiterati rimarchi da parte del Capo Missione, autorità funzionalmente sovraordinata, per aver spesso assunto comportamenti non consoni al rispetto delle norme e dei canoni che regolano la convivenza civile. Tali atteggiamenti, protratti nel tempo, hanno compromesso non solo la serenità, l'armonia e la fiducia all'interno dell'Ambasciata, ma anche il buon andamento delle quotidiane attività che regolano la vita all'interno del particolare e delicato contesto diplomatico nel quale egli si è trovato ad operare, violando l'art. 732 (Contegno Militare) del TUROM".
Avverso la sanzione della consegna di tre giorni, il sig. -OSIS-inoltrava ricorso gerarchico in data 21.10.2020 al Comando Carabinieri del MAE, ai sensi dell’art. 2 del d.P.R. n. 1199/1971 e degli artt. 1363 e 1366 c.o.m.
In data 16.01.2021 l’Autorità adita, con nota prot. -OSIS-(atto impugnato), rigettava il ricorso gerarchico proposto, ritenendo in particolare che:
- il procedimento si era svolto nel pieno rispetto delle norme che lo disciplinavano;
- nel merito, viceversa, si evidenziava che il personale dell’Arma dei Carabinieri in servizio presso Ambasciate e Consolati italiani all’estero, è posto alle dirette dipendenze funzionali del Capo Missione per il tramite del Funzionario responsabile, ferma restando la linea di dipendenza gerarchica dal Comando Carabinieri del MAE; tale presupposto rendeva del tutto legittima la contestazione dell’addebito disciplinare che l’Autorità militare ha fondato sulle annotazioni fortemente critiche, in ordine all’atteggiamento tenuto in servizio dall’odierno ricorrente, contenute sia nella nota prot. -OSIS-del 25.6.2020 dell’Ambasciatore italiano a Caracas che nell’acclusa lettera del Responsabile del personale presso la medesima sede diplomatica (entrambi i documenti sono stati messi a disposizione del militare); sempre con riguardo all’atto di contestazione il Comando ha ritenuto che, per la sua completezza, era sufficiente il riferimento ai “fatti punibili” senza la necessità di una qualificazione del c.d. “nomen juris”;
- non vi erano ragioni per non ritenere corrispondenti al vero i fatti riferiti dall’Ambasciatore e dal Funzionario competente;
- nel rispetto degli artt. 1355, 1361 e 1398 c.o.m. sono state indicate: la disposizione violata, le circostanze di tempo e di luogo relative al fatto sanzionato, le valutazioni che hanno indotto l’Autorità disciplinare a modulare la sanzione e a pervenire al provvedimento adottato;
- non trovava applicazione, nella specie, l’art. 10-bis della Legge n. 241/90 (preavviso di provvedimento negativo), trattandosi di procedimento disciplinare avviato d’ufficio dal Comando di appartenenza del ricorrente il quale ha avuto, in ogni caso, ampio termine (gg. 60) per predisporre e consegnare all’Autorità procedente le proprie controdeduzioni come poi, di fatto, è avvenuto;
- il comportamento tenuto a Caracas dal ricorrente appare obiettivamente censurabile, poiché tenuto in violazione dell'art. 732 (Contegno del militare) del d.P.R n. 90/2010, che impone al militare il dovere di tenere condotta esemplare e di improntare il proprio contegno al rispetto delle norme che regolano la convivenza civile, secondo canoni di condotta ispirata ai più rigorosi principi di disciplina e correttezza che, all’estero, sono con più forza imposti dai “maggiori doveri derivanti dalle funzioni rappresentative proprie e dell’ufficio di cui