TAR Genova, sez. I, sentenza 2021-07-29, n. 202100731
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Testo completo
Pubblicato il 29/07/2021
N. 00731/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00020/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 20 del 2014, proposto da
E M B, rappresentato e difeso dagli avvocati G G, E G, con domicilio eletto presso lo studio G G in Genova, via Roma 11/1;
contro
Comune di Portofino, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato P P, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, corso Torino, 30/18;
nei confronti
C M, rappresentato e difeso dagli avvocati A M, G S, con domicilio eletto presso lo studio A M in Genova, via Corsica, 2/11;
Pietro Cesana nella qualità di procuratore speciale di Anna Repetto, Gemma M, Alessandra Calzia, eredi di M Camillo, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianemilio Genovesi, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Bacigalupo, 4/21;
per l'annullamento
del provvedimento 9 novembre 2013 n. 9023 di annullamento permesso di costruire rilasciato a seguito di condono.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Portofino, di C M e successivamente delle sue eredi Anna Repetto, Gemma M e Alessandra Calzia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 luglio 2021 il dott. L M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il sig. E M B ha impugnato il provvedimento in epigrafe.
La vicenda costituisce il seguito di una precedente esaminata dalla sezione e decisa con sentenza 25 giugno 2012 n. 888.
Il Comune di Portofino ha emesso provvedimento di condono 11 aprile 1998 n. 17 relativo ad un immobile sito in Portofino via San Sebastiano n. 19.
Il provvedimento di condono è stato rilasciato sul presupposto che le opere abusive fossero state ultimate in periodo molto risalente.
In particolare, a quanto è stato ricostruito dalla citata sentenza, il sig. I Pier Giorgio ha, dapprima, rilasciato, in data 11.10.1996, la dichiarazione sostituiva del seguente tenore: “in qualità di proprietario che i lavori abusivi eseguiti nella Villa sabaino in Comune di Protofino, per quanto è a mia conoscenza, sono stati eseguiti dopo il 1/3/1957 a seguito di rilascio di nulla osta dell’Ente autonomo Monte di Portofino n° 227 dell’1.3.1957” . Successivamente il sig. I ha rilasciato la dichiarazione sostituiva “in qualità di proprietario che i lavori abusivi eseguiti nella Villa sabaino in Comune di Protofino, per quanto è a mia conoscenza, sono stati eseguiti dopo il 1/3/1957 a seguito di rilascio di nulla osta dell’Ente autonomo Monte di Portofino n° 227 dell’1.3.1957 ed ultimati entro la fine maggio 1958” .
A seguito di verificazione disposta dalla sezione nell’ambito del procedimento n. 639/10 di R.G. veniva accertato che della complessiva opera “il manufatto “B” è stato modificato tra il 1980 e 1989 il manufatto “D” è stato realizzato dopo l’ottobre 1980 e comunque prima dell’aprile 1989, il manufatto “L” è stato realizzato dopo l’ottobre 1980 ma comunque prima dell’aprile 1989” .
Peraltro con sentenza 25 giugno 2012 n. 888 il Collegio dichiarava la inammissibilità per difetto di interesse della impugnazione.
Il Consiglio di Stato con sentenza 10 maggio 2013 n. 2562 ha confermato la sentenza precisando, tuttavia, che “le affermazioni in fatto dei giudici di primo grado riguardo alle conseguenze, sul procedimento di condono, delle dichiarazioni inveritiere a suo tempo rilasciate a corredo della istanza di condono costituiscono degli obiter dicta, prive di efficacia lesiva per le ragioni dell’odierno appellante in quanto sprovviste di efficacia conformativa, non essendo correlate ad una conforme