TAR Roma, sez. V, sentenza 2022-08-23, n. 202211233
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Testo completo
Pubblicato il 23/08/2022
N. 11233/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00356/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 356 del 2022, proposto da Rossi Transworld S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati M V e F C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale Previdenza Sociale - Inps, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato F M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
a) per l'annullamento del provvedimento di diniego, notificato il 27.10.2021, al n. 700990103658 della domanda di CIG ordinaria avente prot. n. 7009.02/08/2021.0343216 presentata dalla ricorrente.
b) per l’accertamento del diritto all'accoglimento della richiesta di attivazione di integrazione salariale ordinaria r per n. 1 operaio assunto con contratto a tempo pieno, con ticket n. 431F8C821K0004MK.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale – Inps.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 luglio 2022 la dott.ssa I T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’odierno ricorso la società ROSSI TRANSWORLD Srl, chiede l’annullamento del provvedimento di diniego della domanda di cassa integrazione ordinaria prot n. 7009.02/08/2021.0343216, deducendo il vizio dell’eccesso di potere, nonché la violazione e l’erronea applicazione dell’art. 14 d.lgs. n. 148/2015 e dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 73/2021.
In sintesi, la ricorrente rappresenta di aver comunicato, per il tramite del proprio intermediario, alle organizzazioni sindacali la necessità di ricorrere alla CIGO per 13 settimane, nel periodo dal 1° luglio 2021 al 26 settembre 2021 per sospensione attività a causa di “mancanza di ordini, commesse e lavoro”.
In particolare, lamenta che – a seguito dell’integrazione documentale e della connessa istruttoria – l’INPS ha rigettato la domanda sulla scorta della motivazione che: “… l’azienda non ha assolto all’obbligo dell’esperimento della procedura di informazione e consultazione sindacale; la domanda è stata presentata priva di documentazione, con pec/cassetto del 30.09.2021 prot. INPS.CMBDR.30.09.2021.5893421 è stata richiesta integrazione documentale ex art. 11, co.2…, le comunicazioni allegate successivamente dall’azienda sono successive al periodo di sospensione richiesto e pertanto non idonee a ottemperare a quanto richiesto dall’art. 14 del D.Lgs.148/2015 ”.
In proposito, parte ricorrente deduce che:
1. La procedura di previa informazione e consultazione sindacale risulta correttamente esperita, tanto è vero che le organizzazioni sindacali sono state interpellate con nota del 18 luglio 2021 e non hanno formulato osservazioni.
2. La domanda era pienamente ammissibile anche se la consultazione sindacale è successiva all’inizio del periodo per cui è stata chiesta l’integrazione (1° luglio 2021) ai sensi dell’art. 40 della legge n. 106/21, di conversione del c.d. d.l. sostegni bis, che richiama solo gli art. 11 e 21 del d.lgs. n. 148/2015 e non anche l’art. 14.
3. In ogni caso l’art. 14 non impone la previa consultazione anteriore alla domanda di integrazione salariale nei casi di eventi oggettivamente non evitabili che rendano non differibile la sospensione o la riduzione dell’attività produttiva, quale deve ritenersi l’emergenza pandemica da Covid 19.
4. In ogni caso il diniego poteva riguardare solo il periodo (1 luglio - 18 luglio 2021) anteriore alla comunicazione alle OO.SS.
Si è costituito in