TAR Roma, sez. 3B, decreto cautelare 2020-04-06, n. 202002503

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, decreto cautelare 2020-04-06, n. 202002503
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202002503
Data del deposito : 6 aprile 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/04/2020

N. 14046/2019 REG.RIC.

N. 02503/2020 REG.PROV.CAU.

N. 14046/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)


Il Giudice delegato

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 14046 del 2019, proposto da
M C, rappresentato e difeso dagli avvocati M R, D V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

T L non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

per l'annullamento

previa concessione di misura cautelare monocratica - della graduatoria definitiva pubblicata in data 1 agosto 2019 con D.D.G. prot. n. 1205 (doc. 1) conseguente al Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali di cui al D.D.G. prot. n. 1259 del 23 novembre 2017, - della rettifica della graduatoria di cui sopra pubblicata in data 7 agosto 2019 con D.D.G. prot. n. 1229 (doc. 2) nella parte in cui hanno attribuito alla parte ricorrente un punteggio pari a 156,50 punti e non di 162,50 punti collocando il medesimo, prima in posizione n. 2708 e poi a seguito di rettifica in posizione n. 2709


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Visto l’art. 84 comma 1°, del Decreto Legge del 17/03/2020 n. 18, pubblicato in G.U. pari data, il quale , per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti in materia giustizia amministrativa, ha previsto che i procedimenti cautelari, promossi o pendenti dal 8 marzo 2020 e fino al 15 aprile 2020, sono decisi con decreto monocratico dal presidente o dal magistrato da lui delegato, con il rito di cui all’art. 56 del codice del processo amministrativo;

Visto il successivo Decreto Presidenziale con cui è stata delegata al magistrato relatore la cognizione della domanda cautelare monocratica urgente ex art 56 c.p.a. relativa alle cause assegnate alla camera di consiglio del 3 aprile 2020;

Ritenuto, pertanto, alla stregua della disposizione normativa testé citata, che debba procedersi alla trattazione delle cause pendenti nel ruolo cautelare con il rito di cui all’art. 56 c.p.a. anche in assenza di istanza di parte;

Premesso che la funzione del decreto cautelare non è quella di anticipare il giudizio, ma solo quella di prevenire pregiudizi irreversibili, tali che non possano essere evitati nemmeno dalla misura cautelare collegiale;

Ritenuto che, nel caso di specie, non sussistono i requisiti di estrema gravità ed urgenza tali non consentire la dilazione della istanza cautelare fino alla data della camera di consiglio e da tali da pregiudicare gli effetti eventualmente ripristinatori di una eventuale ordinanza collegiale di accoglimento, in considerazione peraltro dell’attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 e delle conseguenti misure restrittive adottate con

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