TAR Milano, sez. II, sentenza 2023-10-07, n. 202302244
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Testo completo
Pubblicato il 07/10/2023
N. 02244/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00812/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 812 del 2023, proposto da
A R G, V L e M G L, rappresentate e difese dall'avvocato D A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano, corso di Porta Vittoria, 54;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 2806 del 28.11.2022, passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2023 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con la sentenza in epigrafe ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere in favore delle parti ricorrenti la carta docente per gli anni scolastici dal 2017/2018 per la Gioioso, dal 2019/2020 per la Leo e dal 2016/2017 per la Lisma per l’importo di euro 500,00 annui, oltre alle spese di lite per complessivi euro 1.000,00 distratte a favore dei difensori antistatari.
1.2. La sentenza è passata in giudicato come risulta da attestazione ex art. 124 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., è stata munita di formula esecutiva e notificata (cfr. i documenti dal n. 1 al n. 4 delle parti ricorrenti).
1.3. L’Amministrazione non ha soddisfatto la pretesa recata dal titolo e le parti creditrici hanno allora proposto il ricorso per ottemperanza in esame, con cui è stato chiesto a questo giudice di:
a) ordinare al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro-tempore, di conformarsi al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 2806/2022 erogando la Carta Docente per le annualità indicate in sentenza oltre al pagamento delle spese di lite;
b) nominare fin d'ora un commissario ad acta che, in caso di perdurante inottemperanza del Ministero, provveda in