TAR Napoli, sez. V, sentenza 2017-11-21, n. 201705480

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2017-11-21, n. 201705480
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201705480
Data del deposito : 21 novembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/11/2017

N. 05480/2017 REG.PROV.COLL.

N. 01858/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1858 del 2008, proposto da:
Falegnameria Scibelli Sas di G S, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato M M, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Carlo De Marco, 80/A;



contro

Comune di Quindici, non costituito in giudizio;



per l'annullamento

- dell’Ordinanza sindacale n. 1 del 13.09.2007, del Comune di Quindici, settore commercio -sul presupposto della comunicazione di rigetto della istanza di annullamento in sede di autotutela del 28.12.2007-, con la quale veniva imposto alla ricorrente il pagamento della sanzione prevista dall’art. 10, comma 2, del d.P.C.M. 1.03.1991 (rectius della l. n. 447/1995), per avere superato i limiti di emissione di cui all’art. 2, comma 1, della l. n. 447/1995, nella misura di € 516,45, ordinando, altresì, l’adeguamento ai limiti previsti dal d.P.C.M. 1.03.1991.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 settembre 2017 la dott.ssa Gabriella Caprini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

I. Parte ricorrente impugna, unitamente agli atti conseguenti, l’ordinanza con la quale, sul presupposto del superamento dei limiti di emissione, le viene imposto il pagamento della sanzione pecuniaria, ivi quantificata, e l’adeguamento a quanto normativamente disposto.

II. A sostegno del gravame deduce:

a) la violazione e falsa applicazione del D.P.C.M. 1.03.1991 e della legge n. 447/1995;

b) l’eccesso di potere per disparità di trattamento.

III. All’udienza del 28.09.2017, fissata per la trattazione, il Collegio ha manifestato alla parte, ai sensi e per gli effetti dell’art. 73, comma 3, c.p.a., i propri dubbi in ordine all’ammissibilità del ricorso quanto all’azione di annullamento proposta nei confronti della sanzione pecuniaria e degli atti conseguenti all’ordinanza gravata. La causa è stata quindi trattenuta in decisione.

IV. Deve essere in primo luogo dichiarata l’inammissibilità, per difetto di giurisdizione, dell’impugnativa nella parte in cui la stessa è rivolta a censurare la sanzione pecuniaria.

“La irrogazione della sanzione amministrativa (meramente pecuniaria) contemplata dall'art. 10, comma 2, della L. 26 ottobre 1995, n. 447 non è frutto delle scelte discrezionali della P.A., ma è ricollegata inderogabilmente al verificarsi dei presupposti di legge; sicché a fronte della sussistenza di una posizione di diritto soggettivo del trasgressore, e non essendo la materia dell'inquinamento acustico rimessa alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, deve ritenersi che ogni contestazione in proposito sia devoluta alla cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria”(T.A.R. Marche, Ancona, sez. I, 29.11.2006 n. 1389).

In particolare, “spettano al g.o. le doglianze rivolte a censurare i verbali di contestazione di infrazione … vertendosi in materia di sanzioni amministrative di carattere punitivo e/o afflittivo, volte a garantire soltanto il rispetto della norma violata posta a tutela dell'interesse pubblico, come quelle consistenti nel pagamento di una somma di denaro disciplinate dalla l. n. 689 del 1981, nei cui confronti la posizione giuridica del privato ha sempre natura di diritto soggettivo (T.A.R. Veneto, Venezia, sez. III, 27 giugno 2016 n. 699; T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, sez. I, 29 febbraio 2016 n. 65).

V. Va, altresì, dichiarata, per carenza di interesse alla relativa impugnativa, l’inammissibilità del ricorso nella parte in cui lo stesso è volto all’annullamento degli atti meramente confermativi dell’ingiunzione gravata in via principale.

V.1. Ora, “allo scopo di stabilire se un atto amministrativo sia meramente confermativo (e perciò non impugnabile) o di conferma in senso proprio (e, quindi, autonomamente lesivo e da impugnarsi nei termini), occorre verificare se l'atto successivo sia stato adottato o meno senza una nuova istruttoria e una nuova ponderazione degli interessi” (Cons. di St., sez. VI, 30 giugno 2017 n. 3207).

V.1.1. Nel caso all’esame sia il rigetto dell’istanza di annullamento in autotutela del 16.11.2007 che il successivo riscontro del 9.01.2008 possono essere entrambi ascritti alla categoria dell'atto meramente confermativo, essendosi l'Amministrazione comunale limitata a dichiarare l'esistenza e validità del suo precedente provvedimento senza compiere alcuna nuova istruttoria attraverso l’organo tecnico a ciò deputato e senza una nuova motivazione.

V.1.2. Conseguentemente, non essendo tali atti autonomamente lesivi, la relativa impugnativa è inammissibile per carenza di interesse.

VI. Tanto specificato, il ricorso è fondato.

VI.1. Con i motivi di gravame, parte ricorrente si duole della irregolarità della rilevazioni fonometriche eseguite dai tecnici dell’A.R.P.A.C. sostenendo, tra le varie doglianze, l’inapplicabilità, al caso di specie, dell’art. 4 del D.P.C.M. del 14.11.1997.

VI.1.1. Le censure sono fondate sotto un duplice punto di vista.

VI.1.2. L’esame della questione controversa richiede una preliminare ricostruzione del quadro normativo in considerazione dei contrasti giurisprudenziali riscontrati in materia.

VI.1.3. Dispongono, per quanto d’interesse:

A) l’art. 2, intitolato: “Definizioni”, della l. n. 447 del 26.10.1995 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), al comma 3, “3. I valori limite di immissione sono distinti in: a) valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale; b) valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo”;

B) l’art. 4 del D.P.C.M. del 14.11.1997, rubricato: “Valori limite differenziali di immissione”:

“1. I valori limite differenziali di immissione, definiti all'art. 2, comma 3, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono: 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all'interno degli ambienti abitativi… 2. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile: a) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno; b) se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno”;

C) l’art. 6 del medesima l. n. 447 del 26.10.1995, rubricato, “Competenze dei comuni”. 1. Sono di competenza

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