TAR Roma, sez. I, sentenza 2023-01-02, n. 202300022

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2023-01-02, n. 202300022
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202300022
Data del deposito : 2 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/01/2023

N. 00022/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01610/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1610 del 2020, proposto da
C L, rappresentato e difeso dall’avv. A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Varrone, n. 9;

contro

Ministero della Giustizia, Consiglio superiore della magistratura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi entrambi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

C T e G S, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

- della delibera del Csm del 19 dicembre 2019 n. CSM-

ONBAN VIII

2019-0000-80 (relativa alla procedura di selezione per l’ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace, per la copertura di un posto presso l’ufficio del giudice di pace di Treviso. Bando di concorso pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale, 4a Serie Speciale, n. 13 del 13 febbraio 2018) del 19 dicembre 2019, non comunicata al ricorrente, ma pubblicata sul sito istituzionale del Csm in data 22 gennaio 2020, con la quale il Consiglio superiore della magistratura ha disposto l’esclusione del ricorrente, ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. e) del bando ed ha approvato la graduatoria degli aspiranti ammessi al tirocinio ai fini della nomina a giudice di pace presso l’ufficio del giudice di pace di Treviso in cui risulta al primo posto l’avv. Torin Cristina ed al secondo posto l’avv. Sambo Giovanni;

- per quanto occorrer possa, del conseguente provvedimento di ammissione al tirocinio dei signori Torin Cristina e Sambo Giovanni, eventualmente emesso con atto distinto dalla predetta delibera impugnata (comunque non conosciuto né notificato al ricorrente);

- di ogni altro atto presente, futuro o comunque connesso con quelli impugnati;

nonché per la condanna

della p.a. resistente ad approvare una graduatoria definitiva in cui il ricorrente risulti al primo posto ed in ogni caso ad ammettere il ricorrente al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace presso l’ufficio del giudice di pace di Treviso;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia e del Consiglio superiore della magistratura;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 novembre 2022 il dott. M V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Parte ricorrente impugnava il provvedimento in epigrafe per mezzo del quale l’interessato veniva escluso dalla procedura per l’ammissione allo svolgimento del tirocinio formativo ai fini della nomina al giudice onorario di pace (gop), atteso il pregresso espletamento – per un periodo superiore ai quattro anni – di funzioni giudiziarie onorarie.

1.1. In particolare, l’esponente evidenziava di aver svolto le ridette funzioni onorarie solo dal 18 febbraio 2004 al 1° gennaio 2008 (data delle dimissioni), quindi meno di quattro anni, con conseguente illegittimità del provvedimento di esclusione: in aggiunta, risulterebbe irrilevante il periodo di tirocinio svolto per tre mesi dal 12 novembre 2003, atteso che tutti i provvedimenti richiamati nel ricorso dimostrerebbero che solo successivamente al tirocinio si potrebbero esercitare le funzioni giudiziarie onorarie.

2. Si costituivano in resistenza sia il Ministero della giustizia, sia il Consiglio superiore della magistratura (Csm).

3. Al ricorso era unita istanza di sospensione cautelare degli atti gravati che, chiamata alla camera di consiglio del 22 aprile 2020, veniva respinta con ordinanza non appellata.

4. L’esponente depositava altra memoria in vista della pubblica udienza del 9 novembre 2022, all’esito della quale il Collegio tratteneva la causa per la decisione di merito.

5. Le doglianze spiegate non possono essere accolte.

6. Difatti, contrariamente alle argomentazioni del ricorrente, il dies a quo rilevante per il calcolo dei quattro anni di esercizio di funzioni giudiziarie onorarie deve essere individuato nel giorno dell’immissione in possesso (nel caso di specie, il 9 settembre 2003): ciò è inferibile dal disposto dell’art. 42- sexies , comma 2, lett. a), r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (ord. giud.) che espressamente prevede tra le cause di decadenza la mancata assunzione delle « sue funzioni entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di nomina ». Appare evidente, quindi, che il vice procuratore onorario sia immesso nelle funzioni sin dalla presa di possesso (v. anche il verbale del 9 settembre 2003 con il quale si dichiara immesso il ricorrente nelle funzioni): lo svolgimento del tirocinio, quindi, costituisce semplicemente un segmento formativo rivolto ai neo-magistrati onorarî che non oblitera l’avvenuta attribuzione delle relative funzioni.

7. Neppure può condividersi la lettura dell’art. 6 circ. Csm 26 maggio 2003, P-10370 prospettata dall’interessato: invero, sebbene sia previsto lo svolgimento del tirocinio « anteriormente all’assunzione di funzioni giudiziarie », va rilevato che tale disposizione non può derogare la norma primaria rappresentata dall’art. 42- sexies ord. giud. sopra richiamato. In aggiunta, il quinto comma del ridetto art. 6 circ. 10370 cit. prevede che in caso di esito negativo del tirocinio si avvii la procedura per la revoca ( rectius , la decadenza, v. art. 42- sexies , comma 2, lett. c), ord. giud.) dell’incarico: ciò dimostra, pertanto, come il tirocinio costituisca solamente una fase peculiare durante l’espletamento delle (già attribuite) funzioni giudiziarie onorarie.

8. Alla luce dell’infondatezza delle censure spiegate il ricorso è definitivamente respinto.

9. Le spese, stante la natura della controversia, possono essere compensate.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi