TAR Bologna, sez. II, sentenza 2023-02-20, n. 202300086
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Testo completo
Pubblicato il 20/02/2023
N. 00086/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00510/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 510 del 2018, proposto da
Società Agricola il Torrazzo di P A. e Storchi N., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati A C e G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo, in Bologna, Strada Maggiore n. 47;
contro
Regione Emilia - Romagna, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati S A e C M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo, in Bologna, viale Aldo Moro n. 52;
per l'annullamento
- del parere negativo sulla richiesta della società ricorrente di verifica dei requisiti di Imprenditore Agricolo Professionale (D. Lgs. n. 29/03/2004 n. 99 e s.m.i.) reso dalla Regione Emilia – Romagna
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Emilia - Romagna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2022, il dott. Umberto Giovannini e uditi, per le parti, i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società agricola odierna ricorrente impugna, chiedendone l’annullamento, il parere negativo reso dalla Regione Emilia – Romagna sulla richiesta della stessa diretta alla verifica dei requisiti di Imprenditore Agricolo Professionale (D. Lgs. n. 29/03/2004 n. 99 e s.m.i.).
A sostegno dell’azione impugnatoria, la società agricola ricorrente rassegna i seguenti mezzi di impugnazione: Violazione L. n. 241 del 1990; eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, erroneo presupposto di fatto e di diritto; violazione art. 1 del D. Lgs n. n. 99 del 2004. Riferisce la società ricorrente che con Regolamento tra i soci della società semplice in data 2/1/2009, il socio A P si impegnava ad apportare alla Società, in via continuativa ed esclusiva, la manodopera e l’attività gestionale necessaria e sufficiente per la conduzione dell’azienda agricola, lasciando all’altro socio le eventuali ulteriori attività di completamento. Nel medesimo documento i soci pattuivano inoltre che “…a partire dall’annata agraria 2009 e fino a nuova deliberazione o modifica dello Statuto gli utili di esercizio, ivi compresi i contributi derivanti dalla Domanda unica PAC saranno così ripartiti: il 90% spetterà al sig. P Antonio per compensarlo della manodopera e dell’attività gestionale che apporta in via continuativa all’azienda agricola, mentre il restante 10%sarà attribuito alla sig.ra Storchi Nives.” (v. doc. n. 2 della ricorrente). Questa impostazione nel riparto degli utili tra i due soci della Società semplice è stata utilizzata ai fini civilistici, mentre per quanto concerne l’imposizione fiscale il riparto prevede che i soci dividano il reddito della società in due parti uguali rappresentanti il 50% del reddito risultante dai dati catastali ex DPR n. 917 del 1986. Risulta errato pertanto il provvedimento regionale impugnato. Posto che il dato reddituale del sig. A P da ritenersi applicabile nel caso di specie era solo quello evidenziato ai fini civilistici, vale a dire il reddito corrispondente al 90% degli utili della società pattuito tra