TAR Ancona, sez. I, sentenza 2024-11-16, n. 202400891
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Testo completo
Pubblicato il 16/11/2024
N. 00891/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00031/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 31 del 2013, proposto da
R R e R R, nella spiegata qualità di eredi della sig.ra D M, rappresentati e difesi dall'avvocato A M, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Ancona, corso Garibaldi, 124;
contro
Comune di Chiaravalle, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato E C, con domicilio eletto presso lo studio della stessa, in Ancona, via Leopardi, 2;
per l'annullamento
previa sospensione,
dell’ordinanza del responsabile dell’Area Gestione del Territorio del Comune di Chiaravalle n. 148 del 3 dicembre 2012 e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Chiaravalle;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2024 il dott. T C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’originaria ricorrente sig.ra D M ha impugnato in questa sede l'ordinanza dirigenziale 3 dicembre 2012, n. 148 - con cui il Comune di Chiaravalle le aveva ingiunto “ …nella sua qualità di proprietaria dell'area destinata a passaggio pedonale e ciclabile esistente tra Via Montecassino e Via Europa già distinta a Catasto al foglio 13 Mappali 1463 e 1397 di provvedere, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della presente, al ripristino del passaggio pubblico, mediante rimozione degli ostacoli ivi apposti, al fine di reintegrare la collettività nel godimento del bene… ” - nonché tutti gli atti preparatori, presupposti e conseguenti.
2. In punto di fatto la ricorrente esponeva quanto segue.
Con nota 23 aprile 2012 il sindaco di Chiaravalle così scriveva alla sig.ra M: “ Al Comune di Chiaravalle sono pervenute alcune segnalazioni di cittadini riguardo al passaggio esistente di collegamento tra Via Europa e Via Montecassino. In particolare risulterebbe che tale area è stata arbitrariamente recintata vietando di fatto l'utilizzo da parte dei cittadini. Dalle verifiche effettuate agli atti di questo Comune risulta che da alcuni decenni l'area, seppur inizialmente di proprietà privata, è di fatto di utilizzo pubblico e in passato sulla stessa sono stati fatti interventi di manutenzione da parte dell'Amministrazione Comunale. Pertanto, al fine di evitare l'instaurarsi di un contenzioso ed una eventuale usucapione a favore pubblico, si invita la S.V. ad un incontro per chiarire la situazione e, nel frattempo, a liberare lo stesso passaggio da qualsiasi impedimento che ne pregiudichi l'utilizzo pubblico ”.
La sig.ra M, a ministero dell’Avv. Mastri, così rispondeva in data 13 luglio 2012: “ Scrivo a nome e per conto della sig.ra D M in riscontro alla Sua 23.4.12, relativa al collegamento tra Via Europa e Via Montecassino di Chiaravalle. Ho esaminato la fattispecie e, alla luce della documentazione a me esibita, sono giunto alla conclusione che non sussiste alcuna servitù di passaggio di uso pubblico nel frustolo in questione, in quanto nel sito vi è sempre stata l'indicazione di proprietà privata e, addirittura, una sbarra mobile per consentire l'accesso all'inquilino della sig.ra M; l'accesso è stato consentito, a titolo del tutto precario e a termine, solo agli acquirenti di appezzamenti dalla famiglia M; non vi è stato mai utilizzo del frustolo per il passaggio della generalità dei consociati (v. in particolare lettera M al Comune 14.10.87). Nella specie, dunque, non sussiste un titolo formale costitutivo di una servitù di passaggio di uso pubblico, nè può essere sorta per usucapione a sensi degli artt. 1140 e 1144 c.c. La famiglia M è, comunque, disponibile ad un confronto ”.
Con avviso di avvio del procedimento datato 26 ottobre 2012 il Comune preannunciava alla sig.ra M l’adozione di un’ordinanza finalizzata a ripristinare il passaggio pubblico sul tratto di strada in questione, e ciò nell’esercizio del potere di autotutela esecutiva di cui la P.A. è attributaria ex lege .
Con lettera a firma dell’avv. Mastri del 14 novembre 2012 la sig.ra M eccepiva che il preavviso di adozione del provvedimento odiernamente impugnato non replicava in alcun modo alle argomentazioni esposte nella precedente lettera del 13 luglio 2012, di cui venivano ribaditi i contenuti sostanziali.
Seguiva l’ordinanza n. 148, la quale è così motivata: “ Rilevato che la Variante al Piano Regolatore Generale del 1974 prevedeva una strada di collegamento tra Via Andrea Costa e Via Europa, strada che nel successivo P.R.G. è stata denominata Via Montecassino. Detta strada insisteva nel tratto finale verso Via Europa, sulla particella distinta a Catasto Terreni al mappale 1510 di proprietà delle sigg.re M Dina e Lina. La predetta Variante del 1974 prevedeva altresì l'eventuale apertura e completamento di Via Europa fino a Via de Amicis; l'Amministrazione Comunale con provvedimento del Consiglio Comunale n. 280 del 14.09.87 ha approvato un preventivo dei lavori di completamento delle opere di urbanizzazione primaria di Via Montecassino, ritenendo necessario realizzare nella parte finale verso Via Europa un percorso ad esclusivo uso pedonale considerate le ridotte dimensioni; le sigg.re M Dina e Lina, con missiva del 27.10.87 Prot. 18503, comunicavano al Comune la loro volontà di acconsentire alla realizzazione delle opere di urbanizzazione necessarie a 'mantenere' il passaggio pubblico solo pedonale sulla predetta area di loro proprietà e dichiaravano che ogni diritto di terzi ed utilità di passaggio, sarebbe dovuto cessare 'una volta che codesta Amministrazione deliberasse il prolungamento e quindi l'apertura di Via Europa fino a Via de Amicis'; in vigenza della Variante al P.R.G. del 1974, il prolungamento di Via Europa verso Via de Amicis non è stato deliberato dall'Amministrazione Comunale e nella Variante Generale al P.R.G. del 1989 approvata nel 1996, il prolungamento diretto di Via Europa sino a Via de Amicis non è stato più previsto; per contro l'area in questione è inserita con la destinazione a viabilità sia nel vigente P.R.G. approvato nell'anno 1996 che in quello precedente vigente dal 1974; i lavori deliberati dal Consiglio Comunale con provvedimento n. 280/87 sono stati completati nel Gennaio 1988; la cittadinanza ha fruito del passaggio pedonale dal 1988 ininterrottamente fino all'Aprile 2012, quando il passaggio pedonale è stato interrotto con apposizione di recinzioni, ad opera della proprietà; ritenuto che il passaggio pedonale è idoneo a soddisfare esigenze di carattere generale e pubblico, in quanto collega le due Vie Pubbliche (Via Andrea Costa