TAR Palermo, sez. V, sentenza 2024-11-14, n. 202403132
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Testo completo
Pubblicato il 14/11/2024
N. 03132/2024 REG.PROV.COLL.
N. 02113/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2113 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Salvatore Molè, con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Dipartimento Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale Risorse Umane, in persona del legale rappresentante p. t., e Questura di Palermo in persona del Questore p. t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso la cui sede in Palermo, sono legalmente domiciliati;
per l'annullamento
previa concessione di misura cautelare anche monocratica
quanto al ricorso introduttivo, dei seguenti atti. 1) il provvedimento prot. n. -OMISSIS-, reso sul fascicolo -OMISSIS- 2^ Divisione, 6^ Sezione, notificato in pari data, con cui il Ministero dell’Interno (Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale Risorse Umane - Servizio Sovrintendenti Assistenti ed Agenti - Divisione II - Sezione incompatibilità), sciogliendo la riserva assunta in esito all’Ordinanza del C.G.A. Sicilia n. -OMISSIS-, definito il giudizio d’appello con sentenza C.G.A. n. -OMISSIS-, ha assegnato in via definitiva il ricorrente presso la Questura di Palermo, ritenendo tale sede infraregionale l’unica conciliabile con la disposta incompatibilità ambientale del ricorrente, rispetto al circondario della Questura di Siracusa; 2) la nota prot. n. -OMISSIS- del Ministero dell’Interno (Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Divisione II - Sezione assegnazioni temporanee) ha rigettato l’istanza formulata dal ricorrente, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 254/1999, finalizzata alla richiesta di assegnazione temporanea, per un massimo di 60 giorni, presso una qualunque sede regionale della Polizia di Stato distante nel massimo 60 km dalla residenza familiare in -OMISSIS-, motivata in riferimento ai gravi motivi familiari legati alla gravidanza ad alto rischio di aborto della compagna convivente (con parto previsto al -OMISSIS-), e denegata per motivi di incompatibilità ambientale con la provincia di Siracusa; 3) la nota prot. n. -OMISSIS- con la quale il Ministero dell’Interno (Dipartimento della Pubblica Sicurezza- Servizio Sovrintendenti Assistenti ed Agenti - Divisione II - Sezione assegnazioni temporanee) ha rigettato l’istanza formulata dal ricorrente, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 254/1999, finalizzata alla richiesta di assegnazione temporanea, per un periodo massimo di 60 giorni, presso il Reparto Mobile della Polizia di Stato di Catania, per gravi motivi familiari legati alla gravidanza al rischio di aborto della compagna convivente, denegata in quanto la provincia di Catania “ essendo provincia limitrofa a quella di Siracusa, la movimentazione presso quella sede non avrebbe rimosso l’incompatibilità sorta a carico dell’interessato, né evitato la reiterazione delle condotte ”; 4) ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale a quelli impugnati; nonché per l’accertamento e il riconoscimento della grave posizione soggettiva del ricorrente e la conseguente condanna del Ministero resistente all’assegnazione del ricorrente presso un qualsiasi Ufficio di Polizia di Stato (Questura o Commissariato), distante in misura inferiore ai 60 km dal luogo di residenza della famiglia;
quanto ai motivi aggiunti depositati il 10.03.2021, per l’annullamento, previa concessione di misura cautelare, dei seguenti atti: 1) il provvedimento prot. n. -OMISSIS-, successivamente notificato in data -OMISSIS-, reso sul fascicolo -OMISSIS- 2^ Divisione, 6^ Sezione, con cui il Ministero dell’Interno - Sezione assegnazioni temporanee ha rigettato l’istanza formulata dal ricorrente, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 254/1999, finalizzata alla richiesta di assegnazione temporanea, per un massimo di 60 giorni, presso la Questura di Caltanissetta ovvero di Enna, motivata in riferimento alla nascita della figlia, per l’assistenza al periodo di convalescenza della compagna e per il diritto alla bigenitorialità; 2) ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale a quelli impugnati;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza e Questura di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore, all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 novembre 2024, il dott. O C;
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I – Il ricorrente, assistente capo della Polizia di Stato, in servizio dal -OMISSIS- presso la Questura di Siracusa, quindi trasferito a Verbania, chiedeva l’assegnazione temporanea al Commissariato p. s. di -OMISSIS-, per motivate ragioni familiari, riconducibili alla nascita di una figlia affetta da grave patologia cardio-respiratoria.
Le sue richieste di aggregazione al Commissariato p. s., datate -OMISSIS-, restavano inevase.
A seguito di indagine interna, era poi disposta l’incompatibilità ambientale del ricorrente, come conseguenza di una ritenuta assidua frequentazione con soggetti gravati da procedimenti penali, residenti nel Comune di -OMISSIS-, desunta dalla pubblicazione su profili social-network di fotografie del ricorrente.
Seguiva il trasferimento del ricorrente alla Questura di Catanzaro, distante oltre 300 km da -OMISSIS-, luogo di residenza della famiglia.
Il ricorrente impugnava davanti al T.a.r. Sicilia – Sezione staccata di Catania il disposto trasferimento alla sede di Catanzaro. Il T.a.r. Catania respingeva con sentenza breve il ricorso, ritenendo esente da vizi il disposto trasferimento del ricorrente per incompatibilità ambientale.
Avverso tale statuizione, il ricorrente proponeva appello avanti al Consiglio di giustizia amministrativa della Sicilia che, con ordinanza n. -OMISSIS-, accoglieva la domanda cautelare, sospendendo l’esecutività del trasferimento, ai fini del riesame.
L’ordinanza cautelare del C.G.A. rimaneva ineseguita fino a che, con Decreto del -OMISSIS-, la Direzione centrale per le risorse umane, trasferiva il ricorrente dalla Questura di Catanzaro alla Questura di Palermo (distante 260 km dal luogo di residenza del dipendente) “ con riserva di rivederne la posizione alla definizione del contenzioso in atto ”.
Con nuovo provvedimento di assegnazione del -OMISSIS-, il Ministero destinava il ricorrente al Commissariato p. s. di San Lorenzo (Pa).
Con sentenza n. -OMISSIS-, il C.G.A., accogliendo l’appello, annullava il disposto trasferimento, ritenendo la scelta della sede di assegnazione sproporzionata, avuto riguardo alle condizioni familiari dell’appellante, e disponendo che il ricorrente venisse destinato a sede regionale compatibile con la sua condizione familiare.
Con provvedimento prot.