TAR Torino, sez. I, ordinanza_cautelare 2024-10-17, n. 202400395
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Pubblicato il 17/10/2024
N. 00395/2024 REG.PROV.CAU.
N. 01148/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1148 del 2024, proposto da
-ricorrente-, rappresentato e difeso dall'avvocato D S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Novara, in persona rispettivamente del Ministro e del Questore pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del decreto del Questore della Provincia di Novara, prot. -OMISSIS- con cui è stata respinta l’istanza di conversione del permesso di soggiorno per minore età del ricorrente in uno per attesa occupazione nonché degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Novara;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del 16 ottobre 2024 il dott. L P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale:
Considerato:
- che il -OMISSIS- la Questura ha respinto l’istanza di rinnovo del premesso di soggiorno del ricorrente a causa sia di una serie di carenze documentali nonché sia del suo mancato inserimento sociale;
- che, per giurisprudenza pacifica, « Il giudizio di pericolosità sociale del cittadino straniero può legittimamente essere ricollegato anche ad accertamenti non definitivi di responsabilità, sicché l'Amministrazione procedente ben può desumere gli elementi di fatto necessari a legittimare un provvedimento di diniego, da adottare con riguardo ad un'istanza di rinnovo di un permesso di soggiorno, da un provvedimento che contiene tale accertamento non definitivo » ( ex multis T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, sez. I, 1° settembre 2017, n. 294).
- che lo straniero è sottoposto a un procedimento penale per il reato di rapina;è stato oggetto di un provvedimento di divieto di accesso ai pubblici esercizi ed ai locali di pubblico intrattenimento;è stato sopposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, successivamente aggravata in custodia in carcere a seguito della sua evasione.
Ritenuto, pertanto:
- che da un esame degli atti di causa, tipico di questa fase del giudizio, parrebbe che l’amministrazione procedente abbia correttamente applicato i suddetti principi e che, pertanto, l’istanza cautelare del ricorrente non appare provvista del requisito del fumus boni iuris , essenziale per il suo accoglimento;
- di liquidare le spese secondo il generale principio della soccombenza.