TAR Torino, sez. I, ordinanza_cautelare 2024-10-17, n. 202400395

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. I, ordinanza_cautelare 2024-10-17, n. 202400395
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202400395
Data del deposito : 17 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/10/2024

N. 01148/2024 REG.RIC.

N. 00395/2024 REG.PROV.CAU.

N. 01148/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1148 del 2024, proposto da

-ricorrente-, rappresentato e difeso dall'avvocato D S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno e Questura di Novara, in persona rispettivamente del Ministro e del Questore pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto del Questore della Provincia di Novara, prot. -OMISSIS- con cui è stata respinta l’istanza di conversione del permesso di soggiorno per minore età del ricorrente in uno per attesa occupazione nonché degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Novara;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del 16 ottobre 2024 il dott. L P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale:

Considerato:

- che il -OMISSIS- la Questura ha respinto l’istanza di rinnovo del premesso di soggiorno del ricorrente a causa sia di una serie di carenze documentali nonché sia del suo mancato inserimento sociale;

- che, per giurisprudenza pacifica, « Il giudizio di pericolosità sociale del cittadino straniero può legittimamente essere ricollegato anche ad accertamenti non definitivi di responsabilità, sicché l'Amministrazione procedente ben può desumere gli elementi di fatto necessari a legittimare un provvedimento di diniego, da adottare con riguardo ad un'istanza di rinnovo di un permesso di soggiorno, da un provvedimento che contiene tale accertamento non definitivo » ( ex multis T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, sez. I, 1° settembre 2017, n. 294).

- che lo straniero è sottoposto a un procedimento penale per il reato di rapina;
è stato oggetto di un provvedimento di divieto di accesso ai pubblici esercizi ed ai locali di pubblico intrattenimento;
è stato sopposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, successivamente aggravata in custodia in carcere a seguito della sua evasione.

Ritenuto, pertanto:

- che da un esame degli atti di causa, tipico di questa fase del giudizio, parrebbe che l’amministrazione procedente abbia correttamente applicato i suddetti principi e che, pertanto, l’istanza cautelare del ricorrente non appare provvista del requisito del fumus boni iuris , essenziale per il suo accoglimento;

- di liquidare le spese secondo il generale principio della soccombenza.

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