TAR Catania, sez. III, sentenza 2012-06-29, n. 201201639

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2012-06-29, n. 201201639
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201201639
Data del deposito : 29 giugno 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04065/1995 REG.RIC.

N. 01639/2012 REG.PROV.COLL.

N. 04065/1995 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4065 del 1995, proposto da:
P G, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Amara, con domicilio eletto presso l’avv. Pietro Paolo Amara in Catania, via Monfalcone, 28/A;

contro

Capitaneria di Porto di Siracusa ed Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui Uffici sono domiciliati per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per l'annullamento

del provvedimento prot. N. V/1/09254/ demanio, datato 19 aprile 1995, notificato il successivo 21 aprile, nonché della nota assessoriale n.48354/92, ivi richiamata ma non notificata, della quale si conosce il contenuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Capitaneria di Porto di Siracusa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 maggio 2012 il dott. Maria Stella Boscarino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso introduttivo del giudizio, notificato il 20 giugno 1995 e depositato il 15 luglio 1995, il ricorrente, permettendo di esercitare la miticultura da circa trent'anni, in virtù di regolare concessione demaniale, scaduta, l'ultima volta, nel 1983, espone che, al fine di regolarizzare la propria posizione, presentava una nuova domanda di concessione demaniale marittima in sanatoria.

La Capitaneria di Porto di Siracusa invitava il richiedente a far pervenire la documentazione descritta in allegato elenco, e il ricorrente provvedeva.

Sennonché, a seguito di fenomeni di inquinamento nelle acque del porto grande di Siracusa, l'Ass.to Regionale alla sanità disponeva il sequestro degli impianti operanti in loco.

Tale sequestro era finalizzato ad impedire la vendita di mitili ma non la coltivazione.

Ciò nonostante , con il provvedimento impugnato veniva respinta l'istanza di concessione demaniale.

Il diniego poggiava su tre ragioni: l'istanza non avrebbe indicato i mezzi nautici da utilizzare;
si faceva rinvio alla nota assessoriale n.48354/92, non allegata e mai notificata prima;
mancanza di aspettativa in capo al richiedente a causa della temporanea mancanza delle autorizzazioni sanitarie per la coltivazione dei mitili .

Con il ricorso in epigrafe il ricorrente avversava detti provvedimenti, deducendo, con il primo motivo, eccesso di potere per contraddittorietà con la nota istruttoria della Capitaneria di Porto di Siracusa nonché difetto di motivazione.

Con il secondo motivo il ricorrente lamentava violazione degli articoli 36 e seguenti del codice della navigazione nonché eccesso di potere per sviamento, deducendo l'illegittimità della motivazione nella parte in cui aveva fatto riferimento all'assenza dei mezzi nautici nonché alla mancata dimostrazione del possesso delle autorizzazioni sanitarie, atteso che il codice della navigazione non impone al richiedente di comprovare il possesso dei requisiti idonei al raggiungimento del fine per il quale viene concesso il demanio marittimo, e inoltre nessuna norma vieta che il richiedente si fornisca di tali requisiti successivamente.

Con memoria del 24 luglio 1995 le Amministrazioni intimate si costituivano in giudizio, producendo alcuni documenti.

In data 12 aprile 2012 la capitaneria di porto di Siracusa produceva ulteriori documenti.

Infine, nell'udienza pubblica del giorno 23 maggio 2012 il ricorso veniva trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il Collegio - prensa in esame la documentazione prodotta dall’Amm.ne, e, tralasciando documentazione e corrispondenza varia che (pur prodotta) non pare attinente alla vicenda in esame (in quanto riguardante risalenti provvedimenti di sgombero di suolo demaniale marittimo da locali, verande, manufatti vari in muratura o prefabbricati, vari ricorsi gerarchici presentati dalla odierna ricorrente, dei quali non è dato comprendere quale esito definitivo abbiano avuto, e provvedimenti riguardanti altri soggetti, la cui rilevanza, nel giudizio in questione, non risulta comprensibile), considerato anche che la documentazione (presentata senza alcun ordine temporale, senza indice, né fascicolazione) è in parte del tutto illeggibile, risultando quindi di ardua interpretazione - ritiene decisiva, ai fini della risoluzione della controversia, l'ordinanza dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente datata 3 luglio 1993, con la quale, per ragioni di carattere sanitario, veniva vietata la commercializzazione (e le operazioni preliminari quali il lavaggio e confezionamento) di molluschi provenienti dal porto grande di Siracusa, disponendosi altresì la chiusura delle ditte e il sequestro cautelativo degli impianti.

Dalla documentazione prodotta non risulta quando sia cessata l'efficacia di tale ordinanza, per sua natura contingibile ed urgente.

Ma dagli atti prodotti da parte del ricorrente, risulta che lo stesso , oltre un anno dopo, presentava istanza di rilascio di concessione demaniale in sanatoria per due specchi acquei adibiti a vivai per la coltivazione dei molluschi entro la rada del porto grande di Siracusa, allegando la documentazione di rito e richiamando il parere della Capitaneria di Porto di Siracusa del 25 giugno 1992, favorevole per alcune delle opere proposte dall'interessato.

Il diniego , impugnato con il ricorso in epigrafe, poggia sulle seguenti ragioni:

- l'istanza sarebbe carente sia per la mancata produzione della documentazione attestante il possesso dei requisiti per la coltivazione dei mitili sia per la mancata indicazione dei mezzi nautici da utilizzare;

- sarebbe ostativa la nota assessoriale n.48354/92;

- mancanza di aspettativa in capo al richiedente a causa dell'ordinanza dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente datata 3 luglio 1993.

Ebbene, quanto alle prime due ragioni, parte ricorrente fondatamente lamenta, con il secondo motivo di ricorso, che nessuna disposizione preclude l'acquisizione e dimostrazione dei requisiti in questione una volta ottenuta la concessione demaniale;
peraltro, come dedotto con il primo motivo di ricorso, in sede istruttoria la Capitaneria di Porto di Siracusa aveva reso parere favorevole, di guisa che vi sarebbe altresì una evidente contraddittorietà.

Quanto all'ordinanza dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente datata 3 luglio 1993, giustamente parte ricorrente deduce (pag. 2 del ricorso) che l'ordinanza in questione aveva vietato il confezionamento e la commercializzazione dei molluschi, ma non la coltivazione, di guisa che tale provvedimento non poteva costituire ostacolo alla concessione in sanatoria delle opere al servizio della coltivazione dei mitili.

Quanto alla nota assessoriale n.48354/92, parte ricorrente lamenta (pag. 2 del ricorso) di non avere mai ricevuto tale nota, né d'altra parte l'Amministrazione intimata ha dimostrato in giudizio che detto provvedimento fosse stato effettivamente portato a conoscenza del destinatario.

Tanto risulterebbe già sufficiente a determinare l'illegittimità del diniego impugnato, avuto riguardo al principio assolutamente pacifico, anche all'epoca di adozione del provvedimento, secondo il quale, ai sensi dell'art. 3 comma 3, l. 7 agosto 1990 n. 241, la motivazione del provvedimento amministrativo può risultare anche da altro atto dell'Amministrazione in esso richiamato, purché comunicato e reso disponibile insieme con il provvedimento finale che ad esso si richiama (tra le più recenti: Consiglio Stato , sez. IV, 28 marzo 2011 , n. 1879).

D'altra parte, la nota in questione, prodotta in giudizio dall'Amministrazione, riguarda il rigetto di un ricorso gerarchico relativo ad ordine di sgombero di opere a terra (una piattaforma in cemento armato, una tettoia ed un manufatto adibito a ristorante), per cui non si riesce effettivamente a comprenderne la valenza preclusiva della concessione in sanatoria, richiesta per due specchi acquei adibiti a vivai.

Si tratta infatti di impianti per la coltura di mitili e molluschi, attività che si svolgono in ambienti acquatici.

Conclusivamente, il ricorso è fondato e - previo assorbimento degli ulteriori profili di censura- viene accolto, con il conseguente annullamento degli atti impugnati.

Le spese, come per legge, seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, ponendo le stesse a carico dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, autore dell'atto impugnato.

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