TAR Bari, sez. I, sentenza 2016-11-24, n. 201601310
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Pubblicato il 24/11/2016
N. 01310/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01271/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1271 del 2008, proposto da:
P M, rappresentato e difeso dagli avvocati T D G, C.F. DGITMS66P18A285B, e I L, C.F. LDCSLL67B47L328X, con domicilio eletto presso I L, in Bari, via Nicolai, 29;
contro
Comune di Altamura, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato E B, C.F. BNLMLE72L10G942U, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.A.R. Puglia - Bari, in Bari, Piazza Massari, 6, nonché dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., non costituito in giudizio;
nei confronti di
Daniele Ambiente S.r.l., non costituita in giudizio;
Chemi.Pul.Italiana S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Nilo, C.F. NLILGU53C13L049G, e dall’Avv. Michele Perrone, con domicilio eletto presso Michele Perrone, in Bari, via Giulio Petroni, 142;
per l'annullamento
dell'ordinanza sindacale n. 55 del 6.6.2008;
di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguenziale, nonché di tutti gli atti citati in epigrafe al ricorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Altamura e della Chemi.Pul.Italiana S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Vista la dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse del 15.11.2016, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse alla decisione del ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23.11.2016 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d’udienza;
Preso atto della dichiarazione effettuata dal difensore di parte ricorrente nella nota del 15.11.2016, sopra citata, con la quale detta parte dichiara di non aver più interesse alla decisione del ricorso;
Ritenuto che le spese del presente procedimento possano essere integralmente compensate, tenuto conto delle mere udienze di rinvio verificatesi in concreto nel corso del procedimento e delle peculiarità in fatto del caso di specie;