TAR Perugia, sez. I, sentenza 2015-02-16, n. 201500089
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N. 00089/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00057/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 57 del 2014, proposto da:
C G, rappresentato e difeso dagli avv. U C, S C, con domicilio eletto presso Orazio Ferrigno in Perugia, Via della Filanda n. 27;S C, U C, rappresentati e difesi dagli avv. S C, U C, con domicilio eletto presso Orazio Ferrigno in Perugia, Via della Filanda n. 27;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro
pro tempore
, rappresentato e difeso
ope legis
dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è pure legalmente domiciliato in Perugia, Via degli Offici, 14;
per l'esecuzione
del giudicato formatosi sul decreto della Corte d'Appello di Perugia n. 1373 del 21.11.2012.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2015 il Cons. S F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Con il ricorso in epigrafe si chiede l'ottemperanza al decreto della Corte d’Appello di Perugia, pure in epigrafe indicato, di riparazione del danno da ritardo giudiziario (ex lege n. 89/2001), con il quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze è stato condannato a pagare in favore degli odierni istanti :
- la somma di € 3.100,00 per ciascuno oltre agli interessi legali dal dì della domanda a quello del saldo;
- le spese del giudizio, liquidate in € 647,00, oltre al rimborso forfettario, I.V.A. e C.A.P. come per legge.
2. - Il decreto è passato in giudicato;l'Amministrazione si è costituita in giudizio non contestando la pretesa in punto di fatto.
3. - Ciò posto il Collegio rammenta che:
- il giudizio d’ottemperanza è limitato alla stretta esecuzione del giudicato del quale si chiede l’attuazione ed esula dal suo ambito la cognizione di qualsiasi altra domanda, comunque correlata al giudicato stesso;
- l’ottemperanza è esperibile indipendentemente da ogni disposizione concernente l’esecuzione civile (ad es. combinato disposto degli artt. 1 ter della legge n. 181/2008 e 1 della legge n. 313/1994, ovvero art. 14 del d.l. n. 669 del 1996), attesa la totale diversità ontologica delle due azioni (cfr. in termini T.A.R. Umbria, 4 ottobre 2012, n. 405);
- l’esecuzione dell’ordine del Giudice costituisce un inderogabile dovere d’ufficio per l’Amministrazione cui l’ordine è rivolto nonché per i suoi rappresentanti e funzionari.
4. - Tanto rammentato, si ritiene che non vi siano ragioni per denegare la richiesta esecuzione.
Alla stregua di quanto esposto, il Tribunale Amministrativo dispone che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, provveda entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, al pagamento delle somme di cui sopra in favore di parte ricorrente.
Al riguardo, si precisa che il debito per i diritti e gli onorari liquidati nel decreto da eseguire è un’obbligazione pecuniaria (art. 1224 c.c.) con la conseguenza che:
- il ritardo nel pagamento produce automaticamente gli interessi legali;
- la corresponsione di questi ultimi soddisfa ogni pretesa da ritardo.
Si osserva altresì che detti interessi dovranno essere calcolati dal giorno della notifica del decreto di cui trattasi, connotandosi la notifica come costituzione in mora del debitore (art. 1219 c.c.).
5. - Per il caso di inadempienza, il Tribunale nomina sin d'ora commissario ad acta il direttore della Banca d’Italia, Roma Succursale, Filiale di Via dei Mille, 52, nelle funzioni di tesoreria provinciale dello Stato.
Si precisa che detto dirigente potrà avvalersi anche di idoneo personale dipendente, da egli specificamente delegato, che assumerà, in forza della delega, la qualifica di commissario ad acta unitamente al delegante, con responsabilità congiunte e poteri anche disgiunti.
6. - Il commissario, provvederà a:
a- prelevare le somme da qualsiasi capitolo di spesa del Ministero competente al pagamento, ovvero, in caso di incapienza, da qualsiasi altro capitolo di spesa dello Stato, od eventualmente anche da fondi fuori bilancio, a sua discrezione secondo il criterio di buona amministrazione;
b- utilizzare in alternativa, sempre a sua scelta, l’istituto del pagamento in conto sospeso.
7. - Il commissario terminerà la sua opera, salvo proroghe da richiedersi a questo Tribunale Amministrativo, entro il termine di 60 giorni dalla richiesta che la parte interessata gli presenterà dopo che sia decorso inutilmente il termine di 60 giorni di cui al precedente paragrafo 4.
8. - Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Il compenso del commissario ad acta sarà liquidato in base alla parcella che egli presenterà ovvero, in caso di disaccordo, con provvedimento di questo Tribunale, da emanarsi su istanza di parte.
9. - Per il pagamento delle spese del giudizio e del compenso del commissario questi provvederà analogamente a quanto indicato nel par. 6.