TAR Firenze, sez. II, sentenza 2013-02-07, n. 201300236
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N. 00236/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00834/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 834 del 2010, proposto da:
O K S, rappresentato e difeso dall'avv. F B, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40;
contro
Sportello Unico dell'Immigrazione presso la Prefettura di Siena, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale di Firenze, domiciliata in Firenze, via degli Arazzieri 4;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
del decreto dell’08/03/2010 provv. n. 20/2010 notificato in data 11/03/2010 con il quale lo Sportello Unico dell’Immigrazione di Siena rigettava l’istanza di regolarizzazione richiesta dal signor CHIARUGI Franco in favore del cittadino straniero SYLL Oumar Katta;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Prefettura di Siena;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2013 il dott. U D C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente impugnava il provvedimento indicato in epigrafe che aveva respinto l’istanza di regolarizzazione per l’esistenza di un precedente penale ostativo.
Nell’unico motivo di ricorso si sottolinea come non sia stata offerta alcuna spiegazione del motivo poiché il reato per cui risultava una condanna a carico del ricorrente rientrasse tra quelli che non consentivano la regolarizzazione ai sensi del comma 13 dell’art. 1 ter D.L. 78/2009.
Si costituiva in giudizio la prefettura di Siena chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio del 22.6.2010 veniva respinta l’istanza cautelare.
Il ricorso non merita accoglimento.
La condanna ritenuta ostativa riguardava in realtà il reato di ricettazione che deve considerarsi ostativo in quanto la sua pena edittale consente l’arresto facoltativo in flagranza di reato ex art. 381 c.p.p.
Vi è da dire, però, che la circostanza non sarebbe sufficiente a motivare il provvedimento poiché essendo la condanna divenuta irrevocabile in data 23.3.2004 e trattandosi di una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il reato deve ritenersi estinto trascorso un quinquennio senza che siano intervenute ulteriori condanne;pertanto alla data di entrata in vigore del D.L. 78/2009 il reato doveva considerarsi estinto.
Inoltre alla luce della sentenza 172/2012 della Corte Costituzionale l’esistenza di una condanna per reato che consente l’arresto facoltativo in flagranza di reato ex art. 381 c.p.p. comporta una valutazione in concreto della pericolosità sociale.
Ma la ragione del rigetto del ricorso va individuata nella circostanza, riferita in sede amministrativa dallo stesso difensore del ricorrente, che il rapporto di lavoro tra il ricorrente ed il Chiarugi ha avuto inizio nel giugno 2009.
Orbene la disciplina della regolarizzazione prevedeva che alla data del 30.6.2009 il rapporto di lavoro da regolarizzare fosse in essere da almeno tre mesi.
Manca quindi un requisito essenziale per poter procedere alla concessione della sanatoria per i lavoratori domestici di cui al D.L. 78/2009 ed il ricorso deve essere respinto.
Possono compensarsi le spese di giudizio poiché il provvedimento è fondato su una motivazione che non teneva conto dell’intervenuta estinzione del reato ostativo.