TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2019-05-29, n. 201900469
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Pubblicato il 29/05/2019
N. 00469/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00094/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 94 del 2019, proposto da
G A F, S M, S V, D P, rappresentati e difesi dagli avvocati G A F, S M, S V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Fara in Cagliari, via Palomba 1;
contro
Ministero della Salute non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
del giudicato di cui al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo del Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, n. 1453/12, dichiarato esecutivo con decreto in data 13.02.2017;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2019 il dott. Gianluca Rovelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il decreto provvisoriamente esecutivo n. 1453/2012 il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, ha condannato il Ministero della Salute a pagare al signor D P la somma di euro 22.397,75 oltre interessi legali dalle scadenze, oltre le spese del decreto liquidate in € 744,00, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Avverso detto decreto ingiuntivo il Ministero della Salute non ha proposto opposizione e lo stesso è stato dichiarato esecutivo con decreto n. 2288 del 13/2/2017.
Il Ministero della Salute ha quindi pagato al signor Putzolu una parte del capitale (€ 18.230,72) e niente ha pagato agli avvocati Fara, Meloni e Vargiu (procuratori antistatari) per le spese legali liquidate nel precitato decreto in euro 744,00, oltre ad accessori.
Il decreto in forma esecutiva è stato notificato al Ministero della Salute l’8 marzo 2017 ed è trascorso il termine di cui all’articolo 14, comma 1, legge 699/96.
In presenza della descritta situazione, preso atto all’odierna camera di consiglio - nella quale parte ricorrente ha insistito per la decisione del ricorso - del persistere dell’inadempimento del Ministero intimato al giudicato di cui sopra, il ricorso in esame deve essere accolto.
Conseguentemente, dev’essere ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al decreto in epigrafe, corrispondendo ai ricorrenti (ciascuno per la sua parte) le somme ancora dovute a titolo di sorte capitale e quelle dovute a titolo di spese processuali con rivalutazione e interessi, a decorrere dalla data di notifica del decreto di cui si chiede l’esecuzione e fino all’effettivo soddisfo, nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione in via amministrativa (o, se anteriore, dalla data di notificazione a istanza di parte) della presente decisione.
Per l’eventualità di persistente inadempimento, la Sezione nomina, in qualità di commissarıo ad acta, un Funzionario designato dal Dirigente dell’Ufficio VI dell’Ispettorato Generale del Bilancio della Ragioneria Generale dello Stato, che provvederà nei successivi sessanta giorni;il Commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi un apposito stanziamento, nonché all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, con la precisazione che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
L’accoglimento della domanda di nomina del Commissario ad acta, comportando la fisiologica esecuzione del giudicato nel termine assegnato, conduce alla reiezione della richiesta di pagamento ex articolo 114 c.p.a., di una ulteriore somma per il ritardo nell’esecuzione del giudicato medesimo.
Le spese del presente giudizio seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in considerazione del fatto che il ricorso fa parte di un gruppo di cause uguali, con distrazione a favore dei difensori, che si sono dichiarati antistatari.