TAR Potenza, sez. I, sentenza breve 2022-04-28, n. 202200308

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Potenza, sez. I, sentenza breve 2022-04-28, n. 202200308
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
Numero : 202200308
Data del deposito : 28 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/04/2022

N. 00308/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00184/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 184 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati V M e M B, con domicilio eletto presso lo studio M B in Potenza, via Vespucci n. 2;

contro

Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Potenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato F B O, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Potenza, via

XVIII

Agosto, 46 (Palazzo Uff.);

nei confronti

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

della Delibera n. 11/CD/AG del 20.01.2022 del Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Potenza di sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie e dall'Albo.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Potenza e di Ministero della Salute;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2022 il dott. Paolo Mariano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in esame, depositato in data 1/4/2022, parte deducente – medico iscritto all’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Potenza – ha impugnato la Deliberazione specificata in epigrafe con cui il Consiglio Direttivo dell’Ordine di appartenenza ha accertato l’inadempimento, da parte del sanitario, dell’obbligo di vaccinazione anti SARS-CoV-2 di cui all’art. 4 del D.L. n. 44/2021 (come sostituito dall’art. 1, co. 1, lett. b), del D.L. n. 172 del 26/11/2021) e, per l’effetto, ha disposto la sua immediata sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie, con annotazione nell’Albo professionale.

1.1. L’impugnazione è stata affidata ai seguenti motivi:

- “ Illegittimità derivante da eccesso di potere per difetto di istruttoria per omesso esame di un documento essenziale ai fini della decisione - difetto di motivazione ex art. 3 L.241/90 –Violazione e falsa applicazione di legge e precisamente del

DL

172/2021 (art. 1, commi 2 e 4)
”;

- “ Nullità e/ o annullabilità del verbale e della delibera collegiale. Violazione di legge ex art. 21-septies della L. 241/90 –Violazione del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221. Difetto di motivazione. Eccesso di potere derivante dalla violazione dei principi di adeguata istruttoria, ragionevolezza, trasparenza e imparzialità ”;

- “ Illegittimità costituzionale dell’articolo 4, commi 4 e comma 5, del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni nella legge 28 maggio 2021, n. 76, così come modificato dal decreto legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito nella legge 21 gennaio 2022, n. 3 per contrasto con gli artt. artt. 2, 3 e 32 della Costituzione. - Illegittimità costituzionale dell’art. 4, commi 1 e 2, del d.l. n. 44/2021 (convertito in l. n. 76/2021), per contrasto con gli artt. 3, 4, 32, 33, 34, 97 della Costituzione. Illegittimità costituzionale dell’art.1 della l. 217/2019 e dell’art. 4, del d.l. n. 44/2021per contrasto con gli artt. 3 e 21 della Costituzione. - Annullabilità per violazione di legge e/o di eccesso di potere - Nullità ex art 21 septies L. 241/90 ”;

- “ Incompatibilità dell’articolo 4, comma 4 e comma 5, del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni nella legge 28 maggio 2021, n. 76, così come modificato dal decreto legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito nella legge 21 gennaio 2022, n. 3, con Reg. U.E. 953/2021 – Disapplicazione - Vizio di violazione di legge e/o di eccesso di potere. Nullità ex art. 21-septies della L. 241/90 ”;

- “ Violazione e disapplicazione della Convenzione di Oviedo- Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano nei confronti delle applicazioni della biologia e della medicina- Carta dei diritti fondamentali dell'UE – Eccesso di potere per sviamento dell’interesse pubblico, sviamento dalla causa tipica e travisamento dei fatti ”.

2. Si sono costituiti in giudizio il Ministero della Salute (che ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva) e l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Potenza che, oltre a sostenere l’infondatezza del gravame, ha eccepito in limine il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto la controversia andrebbe devoluta alla cognizione della Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie presso il Ministero della Salute di cui all’art. 17 D.lgs. C.P.S. n. 233/1946.

3. Alla camera di consiglio del 27/4/2022 la causa è stata trattenuta in decisione, con avviso reso ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm..

4. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione, secondo quanto eccepito dall’Ordine resistente.

Va, al riguardo, richiamato quanto recentemente statuito dal Tribunale in una controversia avente identico oggetto (cfr. T.A.R. Basilicata, sez. I, 8/4/2022, n. 269), le cui argomentazioni – che il Collegio condivide e a cui dà continuità - costituiscono il sostrato motivazionale della presente decisione ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm. (“ La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme ”).

(…)

Risulta fondata l’eccezione di inammissibilità per difetto di giurisdizione dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Matera (sul punto cfr. T.A.R. Palermo Sez. I Sent. n. 284 del 31.1.2022;
T.A.R. Marche Sent. n. 22 del 17.1.2022;
T.A.R. Veneto Sez.

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