TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2016-11-15, n. 201600885

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2016-11-15, n. 201600885
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 201600885
Data del deposito : 15 novembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/11/2016

N. 00885/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00249/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 249 del 2016, proposto da:
G S, rappresentato e difeso dall'avvocato A L S, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Adriana Orato, in Cagliari, via Alghero n.29;

contro

Questura di Oristano - Divisione Polizia Amministrativa e Sociale Squadra Amministrativa, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliataria in Cagliari, via Dante n.23;

per l'annullamento:

- del decreto del Questore della Provincia di Oristano, Cat.

6.F./2016/P.A.S.I. con cui è stata sospesa, con decorrenza immediata, la licenza di porto di fucile per uso del tiro al volo di cui è titolare il ricorrente, notificatogli il 9.1.2016.

Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Oristano - Divisione Polizia Amministrativa e Sociale Squadra Amministrativa.

Viste le memorie difensive.

Visti tutti gli atti della causa.

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2016 il dott. Antonio Plaisant e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il sig. G S impugna l’atto in epigrafe descritto, con cui è stata la sua licenza di porto di fucile per uso tiro a volo a causa di una “lite condominiale”, sfociata nel ripetuto intervento dei Carabinieri che all’esito lo hanno deferito all’Autorità giudiziaria per il reato di cui all’art. 621, comma 2, c.p. (minaccia aggravata) ai danni dei suoi dirimpettai, nonché locatori dell’appartamento ove il sig. S viveva insieme alla madre.

Il ricorso è affidato a censure che saranno esaminate nella parte in diritto.

Si è costituita in giudizio la Questura di Oristano, sollecitando la reiezione del ricorso.

DIRITTO

Con la prima censura parte ricorrente si duole del fatto che il provvedimento impugnato, nel sospendere l’efficacia della licenza di porto d’arma in suo possesso, non sia stato sottoposto ad alcun termine finale, il che ne snaturerebbe la natura cautelare e urgente.

La censura è infondata, ove solo si consideri che, al di là del nomen utilizzato, i presupposti e la motivazione del provvedimento impugnato, come fra breve si vedrà, ben potrebbero sorreggerlo anche laddove inteso come “di natura stabile”, cioè come provvedimento di revoca o annullamento della licenza.

Con il secondo e il terzo motivo, da esaminare unitariamente, il sig. S deduce il difetto di motivazione e la violazione degli artt. 10, 11 e 43 del T.U.L.P.S., sottolineando la propria incensuratezza e ritenendo che una semplice denuncia per minaccia aggravata, tuttora in fase d’indagine, non sia in grado di giustificare la scelta dell’Amministrazione.

La doglianza non merita accoglimento.

È sufficiente osservare, al riguardo, che la licenza di porto d’arma non può essere rilasciata, tra l’altro, “a chi non dà affidamento di non abusare delle armi” (art. 43, comma 2, del T.U.L.P.S.) e che tale “fattispecie di chiusura” attribuisce all’Autorità di P.S. ampia discrezionalità nel valutare l’affidabilità dei richiedenti;
l’esercizio di tale discrezionalità può essere sindacato in questa sede solo per evidenti ed estrinsecamente rilevabili vizi di eccesso di potere nel caso di specie non riscontrabili, posto che il provvedimento di cui si parla è giunto a seguito di ripetute segnalazioni, a carico dell’odierno ricorrente, effettuate dai suoi dirimpettai (nonché locatori dell’appartamento dove il sig. S viveva insieme alla madre) che ne avevano denunciato i comportamenti minacciosi: al di là del merito della vicenda -e della fondatezza o meno dell’ipotesi di reato ascritta al ricorrente- il Questore ha legittimamente fondato la propria decisione sul dato oggettivo rappresentato dalla situazione di grave tensione esistente tra il titolare della licenza e i suoi dirimpettai/locatori e, soprattutto, sul comportamento oggettivamente “aggressivo” manifestato dal primo, peraltro, anche all’arrivo dei Carabinieri quando minacciò di far saltare la palazzina utilizzando delle bombole a gas (vedi le annotazioni di polizia versate in atti dalla difesa erariale).

Per quanto premesso il ricorso va respinto, con spese di lite che seguono la soccombenza, come da dispositivo.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi