TAR Salerno, sez. III, sentenza 2023-06-19, n. 202301434
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 19/06/2023
N. 01434/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00277/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 277 del 2021, proposto da O C, rappresentato e difeso dall'avvocato V P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della Difesa (Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- del provvedimento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, I Reparto, prot. n. 346400/T9-6 dell’8.1.2021, notificato l’11.1.2021, con cui è stata dichiarata inammissibile l’istanza formulata dal ricorrente ai sensi dell'art.42 bis D.lgs. 151/2001;
- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale e comunque incompatibile con le richieste dell'odierno ricorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa (Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 giugno 2023 il dott. Pierluigi Buonomo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, parte ricorrente domanda l’annullamento del provvedimento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, I Reparto, prot.n.346400/T9-6 del 8.1.2021, notificato l’11.1.2021, con cui è stata dichiarata inammissibile l’istanza formulata dal ricorrente, ai sensi dell’art.42 bis D.LGS 151/2001, per ottenere il ricongiungimento al coniuge lavoratore.
Il ricorso è articolato su un unico motivo di diritto: violazione dell’art. 16 e 42-bis d.lgs. 151/2001 - violazione dell’art. 2, 3 e 10 bis legge 241/90 – motivazione carente e perplessa – violazione del giusto e corretto procedimento - erronea presupposizione – difetto di istruttoria - eccesso di potere - illogicità e contraddittorietà manifeste.
Il provvedimento di diniego è fondato sulla circostanza che il contratto di lavoro subordinato che vede come parte la consorte del militare (presupposto richiesto dalla norma per ottenere il trasferimento presso una sede più vicina al luogo ove il coniuge espleta la prestazione lavorativa) non era stato ancora stipulato al momento della presentazione della domanda.
Il ricorrente, pur non negando tale circostanza, deduce che comunque era stata formalizzata una lettera di intenti, con valore di contratto preliminare di lavoro, e che, nei giorni a ridosso della presentazione del ricorso, si sarebbe proceduto alla sottoscrizione del contratto definitivo ed alla conseguente piena assunzione (momento coincidente con il termine del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità, come da intese tra le parti).
2.- Si costituiva il Ministero della Difesa, concludendo per l’infondatezza del ricorso nel merito.
3.- Con ordinanza cautelare n. 77/2021 del 24.03.2021, veniva respinta l’istanza di sospensione interinale degli effetti del provvedimento impugnato.
4.- In vista dell’udienza, la difesa erariale produceva documenti, tra cui una dichiarazione del ricorrente, con la quale prospettava di non voler coltivare ulteriormente il presente giudizio, avendo ottenuto il trasferimento definitivo, con procedura ordinaria, in data 01.08.2022.
5.- All’udienza del 13.06.2023, il ricorso veniva trattenuto in decisione.
6.- Il ricorso è improcedibile.
6.1- Emerge dalla documentazione depositata dalla difesa del Ministero della Difesa la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del ricorso da parte del ricorrente, il quale ha ottenuto il bene della vita partecipando alla procedura “GETRA” (ordinaria) nell’anno 2022.
7.- Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti, in ragione della peculiarità della fattispecie per come declinata nella dialettica processuale.