TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2024-02-06, n. 202400186

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2024-02-06, n. 202400186
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202400186
Data del deposito : 6 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/02/2024

N. 00186/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01637/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1637 del 2022, proposto da
S S, M T C, rappresentati e difesi dall’avvocato P N, il quale agisce anche in proprio ex art. 23 c.p.a., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, non costituita in giudizio;

per l'ottemperanza

dell’ordinanza pronuncia ai sensi dell’art. 702- ter c.p.c. dal Tribunale di Crotone in data 7 maggio 2022, n. 584.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'art. 114 c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2024 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Premesso che:

- con ordinanza ex art. 702- bis c.p.c. del 7 maggio 2022, n. 584, il Tribunale di Crotone ha condannato l’Azirnda Sanitaria Provinciale di Crotone al pagamento, in favore di Sergio Sentio, della complessiva somma di € 2.000,00 e, in favore di M T C, della somma di € 3.000,00;

- con la medesima ordinanza sono state liquidate le spese di lite nella misura di € 286,00 per spese ed € 2.041,20 per compensi, oltre a IVA e CPA, se dovuti, come per legge, distratte in favore del difensore antistatario, avvocato P N;

- l’ordinanza non è stata impugnata, è passata in giudicato, come da attestazione della Cancelleria, e il titolo esecutivo è stato notificato in data 16 giugno 2022;

- con ricorso notificato in data 14 novembre 2022, depositato nella Segreteria in pari data, i creditori, tra i quali anche il difensore antistatario, hanno adito questo Tribunale Amministrativo Regionale per l’esecuzione del giudicato nascente dal titolo, chiedendo che sia ordinato all’amministrazione il pagamento delle somme ivi indicate;

- che le parti ricorrenti avanzano, altresì, richiesta di pagamento di interessi,

- l’amministrazione non si è costituita in giudizio;

Considerato che:

- l’amministrazione ha l’obbligo di adempiere integralmente la pretesa creditoria della parte ricorrente, basata sulla decisione giurisdizionale di cui sopra, che risulta passata in giudicato;

- l’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale;

- sussistono, pertanto, tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.;

- in ordine alla domanda sugli interessi, posto che nulla ha previsto il titolo, devono dirsi dovuti gli interessi corrispettivi da computarsi al saggio legale ai sensi dell’art. 1282 c.c. con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 21 aprile 1999, n. 3944;
Cass. Civ., Sez. I, 11 dicembre 1990 , n. 11786);

Ritenuto pertanto che:

- in accoglimento del ricorso in esame, va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione intimata di ottemperare integralmente al giudicato nascente dalla decisione innanzi richiamata, detratto quanto già eventualmente pagato;

- è opportuno, al riguardo, assegnare all’amministrazione il termine di giorni 60 per l’adempimento, decorrente dalla data di notifica della presente sentenza;

- in caso di inerzia dell’amministrazione oltre il predetto termine, a tanto debba provvedere, quale Commissario ad acta , il Prefetto di Crotone, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dello stesso Ufficio, che, avvalendosi dei poteri a ciò necessari, provvederà, scaduto il termine di 60 giorni, a seguito di istanza della parte ricorrente, a dare integrale esecuzione al giudicato di cui è questione, nonché a corrispondere le spese liquidate con la presente sentenza;

- in caso di intervento del Commissario ad acta , il compenso a quest’ultimo spettante, sarà liquidato, dietro sua richiesta, con separato decreto, e dovrà essere posto a carico dell’amministrazione inadempiente;

- le spese di giudizio, liquidate nella misura fissata in dispositivo, debbano essere poste, come già anticipato, a carico dell’amministrazione inadempiente;

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