TAR Catania, sez. I, sentenza 2023-08-08, n. 202302504
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Pubblicato il 08/08/2023
N. 02504/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00887/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 887 del 2015, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A D, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato G M in Catania, via Santangelo Fulci, 31/G;
contro
Provincia Regionale di-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato S M, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato A C in Catania, corso Italia 36;
nei confronti
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
-OMISSIS-S.p.a. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione,
dell'ordinanza n. -OMISSIS-, nonché di ogni atto connesso e consequenziale, precisandosi che con i provvedimenti impugnati la Provincia Regionale di-OMISSIS-, ai sensi dell'art. 244 del decreto legislativo n. 156/2006, ha ordinato al sig. -OMISSIS-, quale legale rappresentante della-OMISSIS-S.r.l. all'epoca dei fatti, nonché alla -OMISSIS-S.p.a. in liquidazione di provvedere, entro e non oltre trenta giorni dalla relativa notifica “... ad eseguire gli interventi previsti dal titolo V, Bonifica siti inquinati, del D. Lgs. 152/06 e ss. mm.ii. e, nella fattispecie, dall'art. 242 e ss., “procedure operative ed amministrative con conseguente riqualificazione della zona contaminata” ;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia Regionale di-OMISSIS-;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 luglio 2023 il dott. Giovanni Giuseppe Antonio Dato e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 17 aprile 2015 e depositato in data 29 aprile 2015 il deducente ha rappresentato quanto segue.
In data -OMISSIS-la Polizia Provinciale di-OMISSIS- ed il personale tecnico dell'ARPA, struttura territoriale di-OMISSIS-, hanno riscontrato nel terreno sito in -OMISSIS-, la presenza di ammassi di rifiuti dai quali si propagavano focolai “ dall'odore acre ”;in particolare, sul terreno sopra indicato era esistente una cava a suo tempo gestita dalla-OMISSIS-S.r.l..
Pertanto, ritenendo che il suddetto fenomeno potesse dare luogo ad un evento inquinante, i citati enti, senza contraddittorio, hanno prelevato dei campioni dal terreno in questione al fine di poter compiere le analisi degli stessi.
L'esito delle eseguite - irripetibili - indagini avrebbe accertato il superamento del livello di concentrazione delle sostanze inquinanti - CSC - di cu alla colonna A tabella 1 dell'allegato 5 alla Parte IV del decreto legislativo n. 152/2006 per i parametri inerenti il cromo totale, diossine e furari. Successivamente, con nota del -OMISSIS-la Polizia Provinciale della Provincia di-OMISSIS- ha individuato il responsabile dell'inquinamento nell'odierno ricorrente, in quanto “... legale rappresentante, all'epoca dei fatti, della (già)-OMISSIS-S.r.l., con sede in -OMISSIS- (RG) via delle -OMISSIS- ...”, quale società che aveva in gestione la cava sita nel terreno in questione.
Sulla base di tale nota e a seguito del presunto accertato evento inquinante, l’Amministrazione resistente ha emesso, dapprima, l'ordinanza n. -OMISSIS-, in seno alla quale ha ordinato al solo deducente, nella predetta qualità, di eseguire gli interventi inerenti la bonifica del sito inquinato.
Sennonché la suddetta ordinanza è stata sostituita dalla successiva ordinanza n. -OMISSIS-, con la quale sono stati individuati, quali soggetti tenuti ad eseguire gli interventi di cui al titolo V del decreto legislativo n. 152/2006, il deducente e la-OMISSIS-S.r.l..
Anche la predetta ordinanza è stata successivamente sostituita dall'ordinanza n.-OMISSIS- posto che la Provincia Regionale di-OMISSIS-, essendosi accorta che la-OMISSIS-S.r.l. era stata cancellata per fusione per incorporazione con la -OMISSIS-S.p.a., ha ordinato non più alla-OMISSIS-S.r.l. ma dalla citata società per azioni di effettuare gli interventi di bonifica, individuando, tuttavia, sempre nel deducente il responsabile dell'inquinamento.
1.1. Si è costituita in giudizio la Provincia Regionale di-OMISSIS- chiedendo il rigetto del ricorso proposto - in uno alla domanda cautelare - perché irricevibile, improcedibile ed inammissibile, nonché infondato in fatto e in diritto.
1.2. Con ordinanza -OMISSIS-è stata respinta la domanda cautelare.
1.3. In vista della celebrazione dell’udienza di discussione la parte resistente ha depositato documenti e memoria mentre la parte ricorrente ha depositato documenti, memoria e replica.
1.4. All’udienza pubblica del giorno 5 luglio 2023 presente il difensore della parte ricorrente, come da verbale, il quale ha insistito per la declaratoria di cessazione della materia del contendere con condanna alle spese, dopo la discussione il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare, ritiene il Collegio che non possa essere dichiarata la cessazione della materia del contendere atteso che le avversate ordinanze non risultano essere state rimosse in autotutela dall’Amministrazione resistente.
Invero, la cessazione della materia del contendere opera quando si determina una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell'interesse azionato (cfr. Cons. Stato, sez. III, 6 giugno 2023, n. 5514) ma, nel caso in esame, difetta detta attività amministrativa successiva pienamente satisfattiva.
Il Collegio ritiene, inoltre, che non sia possibile dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, e ciò per due ragioni:
- in primo luogo, l’ordine rivolto alla parte ricorrente è foriero di ulteriori conseguenze, anche nei rapporti interni fra il deducente e gli altri soggetti parimenti destinatari, con la conseguenza che – considerato che la parte ricorrente non ha comunque dichiarato di non aver più interesse alla decisione del ricorso – non può affermarsi che è certa e definitiva l'inutilità della sentenza, per essere venuta meno, per il ricorrente, l'utilità della pronuncia;
- in secondo luogo, va comunque evidenziato che dalla nota -OMISSIS-, versata in atti dall’Amministrazione resistente, si ricava che la bonifica è “ in corso ” e, dunque, non si è ancora conclusa (dunque gli effetti non possono dirsi in concreto esauriti).
2. Sempre in via preliminare occorre esaminare l’eccezione di tardività del ricorso, per intervenuta decadenza dell’azione di annullamento, frapposta dalla Provincia Regionale di-OMISSIS-.
Per la parte resistente, invero, l’effettivo atto lesivo nei confronti del deducente è costituito dall'ordinanza/diffida n. -OMISSIS-con il quale il comparente viene individuato quale responsabile dell’inquinamento e allo stesso viene ordinato di provvedere ad eseguire gli interventi di bonifica del sito inquinato, mentre le ordinanze/diffide successive n. -OMISSIS- e n.-OMISSIS- non sono provvedimenti sostitutivi della prima n. -OMISSIS-, ma semplicemente modificative ed integrative - e per il resto confermative -, nel senso soltanto di affiancare al responsabile dell'inquinamento, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di bonifica del sito inquinato, anche la società (-OMISSIS-S.r.l.) - ordinanza/diffida n. -OMISSIS- – e poi la -OMISSIS-S.p.a. - ordinanza/diffida n.-OMISSIS-.
Il dato rilevante, argomenta la Provincia resistente, è che nei tre provvedimenti richiamati -OMISSIS- viene sempre individuato quale responsabile dell’inquinamento e come tale tenuto a provvedere alla bonifica del sito contaminato;stante l’omessa tempestiva impugnazione dell'ordinanza/diffida n. -OMISSIS- il giudizio può essere definito con una pronuncia di rito.