TAR Brescia, sez. I, sentenza 2016-06-08, n. 201600804

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, sentenza 2016-06-08, n. 201600804
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 201600804
Data del deposito : 8 giugno 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00097/2015 REG.RIC.

N. 00804/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00097/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 97 del 2015, proposto da:
AUZ IDIR, rappresentato e difeso dall'avv. F B, con domicilio eletto presso il medesimo legale in Brescia, via Volturno 6-8;



contro

MINISTERO DELL'INTERNO, QUESTORE DI BRESCIA, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio in Brescia, via S. Caterina 6;



per l'annullamento

- del decreto del Questore di Brescia del 21 marzo 2014 (notificato il 22 ottobre 2014), con il quale è stato negato il rinnovo del permesso di soggiorno;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Brescia;

Viste le memorie difensive;

Visti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 marzo 2016 il dott. M P;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato quanto segue:



FATTO e DIRITTO

1. La Questura di Brescia, con decreto del 21 marzo 2014 (notificato il 22 ottobre 2014), ha negato al ricorrente il rinnovo del permesso di soggiorno, in quanto mancherebbe il requisito del reddito adeguato.

2. In base alle informazioni che la Questura ha estratto dalla banca dati INPS risulta che l’ultimo reddito utile ai fini contributivi percepito dal ricorrente risale al 2012, ed è alquanto modesto (circa € 1.115,48), e inferiore all’assegno sociale.

3. Contro il provvedimento di diniego il ricorrente ha presentato impugnazione con atto notificato il 22 dicembre 2014 e depositato il 16 gennaio 2015. Le censure rappresentano diversi profili di carenza di motivazione. In particolare, nel ricorso si evidenzia che (i) è stata svolta attività lavorativa ulteriore rispetto a quella registrata dall’INPS, anche se la regolarizzazione contributiva da parte del datore di lavoro (Bousakta Youcef) è intervenuta solo nel 2014 (v. estratto conto INPS); (ii) la condotta mantenuta durante il soggiorno non presenta aspetti problematici.

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