TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2023-03-21, n. 202304937
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Testo completo
Pubblicato il 21/03/2023
N. 04937/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02063/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2063 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Rete Rinnovabile S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati M C, F S M e A S D, con domicilio eletto presso lo studio Sticchi Damiani in Roma, piazza San Lorenzo in Lucina, 26;
contro
Gse S.p.A. - Gestore dei Servizi Energetici, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati G P, A P e M A F, con domicilio eletto presso lo studio G P in Roma, C.so del Rinascimento, 11;
e con l'intervento di
Terna Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesca Covone, Antonio Lirosi, Cinzia Guglielmello, Marco Martinelli, Daniela Carria, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Lirosi in Roma, via Quattro Fontane, 20;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo :
- del provvedimento prot. GSE/p20150096766 del 15 dicembre 2015 con il quale è stata comunicata alla società ricorrente la decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti di cui al dm 19 febbraio 2007, nonché di ogni altro atto presupposto connesso e/o consequenziale;
nonché per l’accertamento del silenzio inadempimento del GSE sull'istanza di riesame presentata dalla società ricorrente in data 29 dicembre 2015;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 28 aprile 2016 :
- del provvedimento prot. GSE/P20160017207 del 23 febbraio 2016, recante recupero degli incentivi;
- del provvedimento prot. GSE/P20160031808 del 22 marzo 2016, recante rigetto dell'istanza di riesame.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Gse S.p.A. - Gestore dei Servizi Energetici e di Terna Spa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 febbraio 2023 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente proposto, la società Rete Rinnovabile a r.l., titolare di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 997,28 kW sito nel Comune di Ragusa, ha chiesto l’annullamento del provvedimento di decadenza del suddetto impianto dal Secondo Conto Energia (DM 19 febbraio 2007), disposto dal GSE per mancanza del titolo autorizzatorio alla costruzione ed esercizio dell’impianto, formulando in via subordinata domanda di accertamento del silenzio inadempimento del GSE sull'istanza di riesame del 29 dicembre 2015, con conseguente obbligo del Gestore a pronunciarsi sulla medesima.
1.1. Espone in fatto che l’impianto in questione, inizialmente nella titolarità di altra società, veniva realizzato da Terna s.p.a., che depositava a tal fine una DIA presso il Comune di Ragusa.
In mancanza di esercizio del potere inibitorio da parte del Comune nei termini legali, l’impianto veniva realizzato e ultimato e, su istanza della Suntergrid s.p.a. (società totalmente partecipata da Terna), veniva poi ammesso al regime incentivante di cui al DM 2007, giusto provvedimento GSE del 22 marzo 2010.
A seguito di richiesta di trasferimento di titolarità, la ricorrente subentrava quindi nella convenzione col GSE (nota GSE del 31 maggio 2010).
Nell’ottobre 2014, Rete Rinnovabile presentava alla Regione Siciliana un’istanza di autorizzazione in sanatoria limitatamente all’elettrodotto e alle opere connesse già realizzate, ai sensi dell’art. 111 RD n. 1775/1933 (T.U. di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici).
L’Ente territoriale, preso atto dell’istanza, irrogava a carico della ricorrente, di Terna e di Enel un’ordinanza di contravvenzione ex TU 1775/1933 (per aver messo in esercizio l'impianto a prescindere dall'ottenimento della preventiva autorizzazione per la realizzazione ed esercizio del cavidotto), avviando contestualmente il procedimento di sanatoria.
Il GSE parallelamente, su indicazione della Regione, avviava in data 29 settembre 2015 un procedimento di verifica documentale, assegnando termine alla ricorrente per produrre osservazioni.
Con nota del 6 novembre 2015, la società, rappresentando l’imminente adozione del provvedimento autorizzativo regionale, essendo già intervenuto il parere favorevole del Genio civile, chiedeva di sospendere il procedimento fino all’emanazione dell’atto di sanatoria - poi di fatto intervenuto in data 14 dicembre 2015.
Il GSE tuttavia, con la nota del 15 dicembre 2015, senza attendere il termine previsto di 90 giorni per la conclusione del procedimento, disponeva la decadenza dagli incentivi, avendo accertato nella specie la violazione rilevante di cui alla lettera j), dell’Allegato 1 al DM 31 gennaio 2014 (insussistenza dei requisiti per la qualificazione dell’impianto, per l’accesso ovvero autorizzativi).
In data 29 dicembre 2015, non appena venuta in possesso del decreto regionale di sanatoria, la società inoltrava l’atto al GSE, formulando infine apposita istanza di riesame.
2. Ritenendo il provvedimento di decadenza illegittimo in ragione dell’asserita sufficienza e idoneità della DIA quale titolo autorizzatorio anche del cavidotto nonché, in ogni caso, dell’ormai intervenuta sanatoria regionale, la ricorrente ha dunque presentato ricorso, deducendo in particolare:
«ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO VIOLAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DI CUI AGLI ART. 12, COMMA 5, D. LGS. N. 387 DEL 2003 E DELL'ART. 19 DELLA D.G. REG. N. 1 DEL 2009 (P.E.A.R.S.); DELL'ART. ART. 1 OCTIES DEL D.L. N. 105 DEL 2010, CONVERTITO NELLA L. N. 129 DEL 2010; DEL DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 10.9.2010; DELLA DELIBERA AEEG N. 281 DEL 2005 E SS.MM.; DELL'ART. 23 DEL D.P.R. 380/2001»
In base al combinato disposto dell’art. 12, comma 5, del d.lgs. 387/2003 (che esclude la necessità dell’autorizzazione unica per gli impianti fotovoltaici inferiori ad una certa